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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05820/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 1000 di multa per il delitto di cui agli artt 612cp.

Considerato che avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato per il tramite del difensore di fiducia e che il Tribunale di Arezzo ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt 568/5 cpp e 37 Dlgvo 274/2000.

Osservato che il difensore impugnante non è iscritto al'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'ad 613 cpp poiché proposto da soggetto non legittimato.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro quattromila in favore della cassa ammende.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha condannato l'imputato alla pena pecuniaria di euro 1000 di multa per il delitto di cui agli artt 612cp. Considerato che avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato per il tramite del difensore di fiducia e che il Tribunale di Arezzo ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi degli artt 568/5 cpp e 37 Dlgvo 274/2000. Osservato che il difensore impugnante non è iscritto al'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione e che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'ad 613 cpp poiché proposto da soggetto non legittimato. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro quattromila in favore della cassa ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris