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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21995/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla prescrizione dei delitti contestati; - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla mancata concessione della sospensione della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è inammissibile perché il giudizio in fatto sotteso al suo diniego appare privo di manifeste aporie logiche; Rilevato tuttavia che la sentenza deve essere annullata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e che pertanto i delitti contestati si sono, solo ora, prescritti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] C ,ICELLERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla prescrizione dei delitti contestati; - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla mancata concessione della sospensione della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è inammissibile perché il giudizio in fatto sotteso al suo diniego appare privo di manifeste aporie logiche; Rilevato tuttavia che la sentenza deve essere annullata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e che pertanto i delitti contestati si sono, solo ora, prescritti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] C ,ICELLERI
Sentenza Cassazione n. 21995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris