CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 07157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13350-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 962, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ORCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022n. 13350sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 391/2022della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08.03.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (classe 1947), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) e [OSCURATO:PERSONA], accertava il confine tra le proprietà delle parti, condannando i convenuti a rilasciare all’attrice, previa riduzione in pristino, una porzione di terreno risultata occupata per sconfinamento , oltre al risarcimento del danno. 2. Con sentenza n. 391/2022, la Corte d’Appello di Bari confermavala pronuncia di primo grado. 3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA](classe 1947), affidandosi ad un unico motivo. 4. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983) e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 6. C on memoria depositata in prossimità dell’ adunanza, [OSCURATO:PERSONA] hainsistito nelle proprie richieste. Ric. 2022n. 13350sez. S2 - ud. 08.02.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile. 1.1. La ricorrente hadepositato all’atto dell’iscrizione a ruolo telematica esclusivamente un filedel ricorso ed un filedella procura speciale, senza produrre, oltre all’istanza di trasmissione ex art.369 c.p.c. e alla copia autentica della sentenza impugnata (prodotta, quest’ultima, dal controricorrente), il ricorso notificato munito di relata. Orbene, “ In tema di ricorso per cassazione, l’improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 1, c.p.c., per il mancato deposito dell’originale del ricorso nel termine di venti giorni dalla notificazione, va dichiarata anche nel caso di invio a mezzo posta di una copia del ricorso priva della relata di notifica; la violazione del termine è rilevabile d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità” (cfr. Sez. 6-L, Ordinanza n. 24178 del 29/11/2016, Rv. 642275). 1.2. Si deve peraltro rilevare che la mancata produzione dell’attestazione di notifica del ricorso preclude a questa Corte la verifica della tempestività dell’impugnazione, che la controricorrente afferma di aver ricevuto in data 10.05.2022, dunque tardivamente rispetto al termine breve decorrente dal 10.03.2022, data di notifica della sentenza. 2. Il ricorso è dunque improcedibile. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2022n. 13350sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara i mprocedibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;