CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Perugia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Perugia rigettava l'appello proposto nell'interesse di Kroni avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia carcere con gli arresti donniciliari, con dispositivo di controllo elettronico, presso l'abitazione degli zii dell'indagato. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, sottolineando come i giudici dell'appello cautelare non avevano tenuto in adeguato conto alcuni elementi fondamentali, quali l'incensuratezza e la giovane età dell'indagato, nonché la disponibilità degli zii ad ospitarlo nella propria abitazione sita in un Comune diverso da quello in cui il reato - detenzione illecita di stupefacenti - era stato accertato. Tanto meno era stata dato adeguato rilievo al comportamento collaborativo tenuto dall'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, desunto dal silenzio serbato dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo reitera le argomentazioni di merito già sottoposte al vaglio del Tribunale, sollecitando una non consentita rivalutazione nel merito della vicenda cautelare. Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione che non può essere censurata per manifesta illogicità o contraddittorietà, avendo enucleato gli elementi della condotta delittuosa dai quali desumere l'esistenza di consolidati legami con ambienti criminali dotati di un adeguato spessore, nonché della pericolosità e capacità delinquenziale mostrata dal ricorrente, nonostante la sua giovane età. Con una valutazione di merito logica, coerente e insindacabile in questa sede, è stato sottolineato come il compito di custodire un quantitativo rilevante di stupefacente (oltre 3 kg) è elemento di per sé incompatibile con una valutazione positiva in ordine all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in considerazione del breve periodo di detenzione in carcere subito. 2.1. Del tutto irrilevanti, inoltre, 'sono le considerazioni svolte circa la disponibilità dei familiari del ricorrente di ospitarlo presso la propria abitazione, nonché quelle relative all'inserimento in contesti lavorativi stabili e leciti di questi ultimi. Alcun dubbio, infatti, viene sollevato in merito all'affidabilità dei familiari che si sono dichiarati disposti ad accogliere il ricorrente, ma tale dato non consente di 2 .27r per sé di incidere sulla valutazione in ordine all'adeguatezza degli arresti domiciliari in relazione al pericolo di reiterazione del reato, non potendosi certamente pretendere una funzione di "vigilanza" in capo ai familiari dell'indagato. 3. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al secondo motivo di ricorso, concernente la censura rivolta a quella parte della motivazione nella quale è stato valorizzato il comportamento processuale del ricorrente, il quale si sarebbe avvalso del diritto di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Premesso che l'esercizio del diritto al silenzio non può costituire elemento a carico dell'indagato, deve sottolinearsi come nel caso di specie tale dato sia utilizzato essenzialmente in una funzione rafforzativa della motivazione resa in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari, sicchè, ove pure tale argomento venisse rimosso, permarrebbe la legittimità della decisione. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali