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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09111/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19960/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 26/A, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr., 11 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difesa giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza nr. 914/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata in data 18/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] (il primo deceduto nelle more dei giudizi) proposero opposizioneal decreto che aveva loro ingiunto di pagare in favore della Banca dell’Adriatico (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento della somma di € 140.200,46 che gli opponenti dovevano restituire alla Banca in forza della sentenza della Corte di Cassazione nr. 13914/2007 che aveva chiuso il contenzioso originato da un concordato fallimentare omologato con sentenza del Tribunale dell’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il Tribunale di L’Aquila dichiarò improcedibile l’opposizione; sull’impugnazione di Elena ed [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di L’Aquila pur ritenendo procedibile l’opposizione ne ha rilevato l’infondatezza osservando: 1) che era pacifico che il concordato fallimentare fosse stato omologato con sentenza passata in giudicato; 2) che era altrettanto incontestato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intentarono un procedimento nei confronti della Banca per la restituzione di quanto essi ritenevano fosse stato pagato al creditore oltre i limiti stabiliti da concordato fallimentare; 3) che la domanda fu respinta dal Tribunale trovando accoglimento nella sentenza della Corte di Appello che reinterpretando le condizioni del concordato fallimentare stabilì che era stata corrisposto alla Banca l’importo di € 114.921,74 oltre interesse e spese; 4) che, infine, la Cassazione (con la sentenza del 14/4/2007 ) annullò l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ridusse ad € 16.191,63 l’importo indebitamente percepito dalla Banca; 5) che nessun conflitto tra il giudicato della cassazione e la sentenza di omologa poteva riconoscersi in quanto i Giudici della Corte Suprema si erano limitati ad una mera attività interpretativa delle percentuali di pagamento previste dal concordato.

3. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art 360, comma 1, nr 4 cpc; si imputa alla Corte abruzzese di aver omesso di prendere in considerazione che la Corte di Cassazione aveva reso una interpretazione del concordato fallimentare che non era stata richiesta e di non aver rilevato che la Suprema Corte aveva malamente qualificato come dilatorio la natura del concordato.

Si evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di secondo grado, «la Corte territoriale…ha omesso di pronunciarsi su una questione fondamentale per la controversia, e cioè la prevalenza della sentenza di omologazione del concordato o di quella della Corte di Cassazione che aveva riqualificato il concordato come dilatorio, questione dalla quale dipende la debenza della somma oggetto del provvedimento monitorio.

2. Il ricorso è infondato perché la Corte d’appello , contrariamente a quanto si afferma con la doglianza, rubricata come una omessa pronuncia, ha esaminato, arrivando a conclusioni del tutto condivisibili, la questione del rapporto tra il giudicato della omologa del concordato fallimentare e quello relativo all’azione di restituzione intentata da Elena e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.I giudici di secondo grado hanno, infatti, escluso ogni conflitto tra i giudicati in quanto quello conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione nell’esaminare la domanda proposta dalla ricorrente di restituzione delle somme che si assumevano indebitamente ricevute dalla Banca non ha messo in discussione l’ammissibilità e la legittimità del concordato fallimentare ma si è limitato a fornire una interpretazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 8.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19960/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 26/A, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nr., 11 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difesa giusta procura in atti -controricorrente- avverso la sentenza nr. 914/2018 della Corte d’Appello di L’Aquila depositata in data 18/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonio ed [OSCURATO:PERSONA] (il primo deceduto nelle more dei giudizi) proposero opposizioneal decreto che aveva loro ingiunto di pagare in favore della Banca dell’Adriatico (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento della somma di € 140.200,46 che gli opponenti dovevano restituire alla Banca in forza della sentenza della Corte di Cassazione nr. 13914/2007 che aveva chiuso il contenzioso originato da un concordato fallimentare omologato con sentenza del Tribunale dell’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il Tribunale di L’Aquila dichiarò improcedibile l’opposizione; sull’impugnazione di Elena ed [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di L’Aquila pur ritenendo procedibile l’opposizione ne ha rilevato l’infondatezza osservando: 1) che era pacifico che il concordato fallimentare fosse stato omologato con sentenza passata in giudicato; 2) che era altrettanto incontestato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intentarono un procedimento nei confronti della Banca per la restituzione di quanto essi ritenevano fosse stato pagato al creditore oltre i limiti stabiliti da concordato fallimentare; 3) che la domanda fu respinta dal Tribunale trovando accoglimento nella sentenza della Corte di Appello che reinterpretando le condizioni del concordato fallimentare stabilì che era stata corrisposto alla Banca l’importo di € 114.921,74 oltre interesse e spese; 4) che, infine, la Cassazione (con la sentenza del 14/4/2007 ) annullò l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ridusse ad € 16.191,63 l’importo indebitamente percepito dalla Banca; 5) che nessun conflitto tra il giudicato della cassazione e la sentenza di omologa poteva riconoscersi in quanto i Giudici della Corte Suprema si erano limitati ad una mera attività interpretativa delle percentuali di pagamento previste dal concordato. 3. Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art 360, comma 1, nr 4 cpc; si imputa alla Corte abruzzese di aver omesso di prendere in considerazione che la Corte di Cassazione aveva reso una interpretazione del concordato fallimentare che non era stata richiesta e di non aver rilevato che la Suprema Corte aveva malamente qualificato come dilatorio la natura del concordato. Si evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di secondo grado, «la Corte territoriale…ha omesso di pronunciarsi su una questione fondamentale per la controversia, e cioè la prevalenza della sentenza di omologazione del concordato o di quella della Corte di Cassazione che aveva riqualificato il concordato come dilatorio, questione dalla quale dipende la debenza della somma oggetto del provvedimento monitorio. 2. Il ricorso è infondato perché la Corte d’appello , contrariamente a quanto si afferma con la doglianza, rubricata come una omessa pronuncia, ha esaminato, arrivando a conclusioni del tutto condivisibili, la questione del rapporto tra il giudicato della omologa del concordato fallimentare e quello relativo all’azione di restituzione intentata da Elena e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.I giudici di secondo grado hanno, infatti, escluso ogni conflitto tra i giudicati in quanto quello conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione nell’esaminare la domanda proposta dalla ricorrente di restituzione delle somme che si assumevano indebitamente ricevute dalla Banca non ha messo in discussione l’ammissibilità e la legittimità del concordato fallimentare ma si è limitato a fornire una interpretazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 8.000 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 09111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris