CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 25 settembre 2017 del Tribunale di Novara resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, applicata altresì la recidiva reiterata aggravata, per il reato di cui all'art. 10 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, con applicazione delle sanzioni accessorie ex lege. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per insussistenza del fatto, trattandosi al più di mero illecito amministrativo, di cui all'art. 9 d.lgs. 471 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Esso infatti - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero non consentita alla Corte di legittimità. E' infatti opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del Giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. Ciò posto, va ribadito per completezza che - come è stato correttamente evidenziato dalla Corte territoriale - il reato contestato è configurabile anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione contabile e fiscale, in quanto tale rifiuto, qualora non sia dovuto a colpa, caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 16960 del 11/08/2016, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia Delle Entrate, Rv. 640761; conf. Sez. 5, n. 5914 del 08/03/2017, Rv. 643301), è riconducibile alla nozione di occultamento delle scritture contabili, giacché tale condotta può realizzarsi con qualsiasi modalità, compreso il materiale nascondimento in altro luogo rispetto a quello dove i documenti devono essere conservati e il rifiuto di esibirli (cfr. Sez. 3, n. 3332 del 15/02/1991, Palese, Rv. 186657, relativa al reato di cui all'art. 4, comma 1, lett. b, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, riconducibile, per evidente continuità normativa, alla nuova previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, come chiarito da Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001, Rinaldi, Rv. 218958; conf. Sez. 3, n. 30896 del 25/06/2001, Giandolfo, Rv. 219936; Sez. 3, n. 3881 del 20/12/2002, Ottavi, Rv. 224330)(così, complessivamente, in motivazione, Sez. 3, n. 28069 del 19/01/2017, Longo, non mass.). E' stato così dato atto del reiterato rifiuto del ricorrente a provvedere, sì che in definitiva doveva ritenersi altresì sconosciuto il luogo in cui si trovava il compendio documentale, attese le molteplici e svariate risposte fornite alle richieste dei militari operanti. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2