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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11955/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; lette le note conclusive del Todaro, con le quali sono state reiterate le argomentazioni proposte al fine dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 02/02/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese pronunziata nei confronti del Todaro, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi degli artt. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

I

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica su punti decisivi e controversi risultanti dal testo del provvedimento impugnato, nonché violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per malgoverno delle regole di valutazione della prova; la Corte di appello ha ritenuto che la vettura fosse provento di furto, nonostante il chiaro elemento in senso contrario rappresentato dall'esito dell'attività delegata svolta dalla Guardia di Finanza in data 10/02/2014 dalla quale emergeva come la vettura in questione non fosse provento di furto, ma oggetto di una falsa dichiarazione di furto da parte di chi ne era l'utilizzatore a titolo di leasing, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello avrebbe dunque dovuto sentire ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. il Bertagnon ed escludere la ricettazione a carico del ricorrente, potendosi al massimo ipotizzare, ove fosse provata la consapevolezza dello stesso, il concorso nel reato di truffa ormai prescritto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione su un punto decisivo, la Corte di appello una volta riscontrata la consapevolezza del ricorrente quanto alla condotta del Bertagnon avrebbe dovuto riqualificare il fatto come truffa.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

Difatti, i motivi proposti, ampiamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la sostanziale proposizione di una rilettura in senso alternativo del merito, non consentita in questa sede, così manifestandosi nella loro genericità e aspecificità.

In tal senso, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio consolidato, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01).

Nel riproporre i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si è dunque confrontato compiutamente con la motivazione della 2 94, sentenza di appello.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

2. La Corte di appello, con motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado, ha chiaramente ricostruito la condotta ascritta al ricorrente, l'anomalia del possesso del bene, la chiara provenienza illecita dello stesso e la mancata giustificazione, momento risolutivo quanto alla ricostruzione della ricorrenza dell'elemento soggettivo, in ordine alla provenienza dello stesso.

Dunque, nel considerare il silenzio del Todaro, la Corte ha dato una lettura unitaria e articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643- 01).

In presenza dunque di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, provenienza illecita, mancanza di documentazione giustificativa del possesso del mezzo, il silenzio dell'imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso, senza in alcun modo poter essere giustificato anche un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara, approfondita e coerente, dal giudice di merito nel giustificare da una parte la violazione dell'onere difensivo di allegare in fase dibattimentale elementi a supporto della propria prospettazione citando, quale teste della difesa, il Bertagnon e dall'altra l'irrilevanza della richiesta citazione dello stesso da parte del Tribunale.

Con tale motivazione, chiara, persuasiva e del tuto priva di aporie, in mancanza di qualsiasi violazione di legge, il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una propria alternativa considerazione delle emergenze di indagine e dibattimentali, che tuttavia non superano il dato oggettivamente riscontrato e in relazione al quale la Corte di appello ha persuasivamente motivato del possesso ingiustificato di un bene di provenienza non lecita.

In tal senso, e in conclusione, occorre inoltre osservare che il parametro dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. non è stato correttamente evocato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 278196-02, quanto alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen. tra le molte).

La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; lette le note conclusive del Todaro, con le quali sono state reiterate le argomentazioni proposte al fine dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 02/02/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese pronunziata nei confronti del Todaro, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ai sensi degli artt. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica su punti decisivi e controversi risultanti dal testo del provvedimento impugnato, nonché violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per malgoverno delle regole di valutazione della prova; la Corte di appello ha ritenuto che la vettura fosse provento di furto, nonostante il chiaro elemento in senso contrario rappresentato dall'esito dell'attività delegata svolta dalla Guardia di Finanza in data 10/02/2014 dalla quale emergeva come la vettura in questione non fosse provento di furto, ma oggetto di una falsa dichiarazione di furto da parte di chi ne era l'utilizzatore a titolo di leasing, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello avrebbe dunque dovuto sentire ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. il Bertagnon ed escludere la ricettazione a carico del ricorrente, potendosi al massimo ipotizzare, ove fosse provata la consapevolezza dello stesso, il concorso nel reato di truffa ormai prescritto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione su un punto decisivo, la Corte di appello una volta riscontrata la consapevolezza del ricorrente quanto alla condotta del Bertagnon avrebbe dovuto riqualificare il fatto come truffa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Difatti, i motivi proposti, ampiamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la sostanziale proposizione di una rilettura in senso alternativo del merito, non consentita in questa sede, così manifestandosi nella loro genericità e aspecificità. In tal senso, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio consolidato, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). Nel riproporre i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si è dunque confrontato compiutamente con la motivazione della 2 94, sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 2. La Corte di appello, con motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado, ha chiaramente ricostruito la condotta ascritta al ricorrente, l'anomalia del possesso del bene, la chiara provenienza illecita dello stesso e la mancata giustificazione, momento risolutivo quanto alla ricostruzione della ricorrenza dell'elemento soggettivo, in ordine alla provenienza dello stesso. Dunque, nel considerare il silenzio del Todaro, la Corte ha dato una lettura unitaria e articolata di una serie di dati estremamente significativi ed ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643- 01). In presenza dunque di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, provenienza illecita, mancanza di documentazione giustificativa del possesso del mezzo, il silenzio dell'imputato rappresenta solo uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso, senza in alcun modo poter essere giustificato anche un diverso inquadramento giuridico del fatto come esplicitamente evidenziato, con motivazione chiara, approfondita e coerente, dal giudice di merito nel giustificare da una parte la violazione dell'onere difensivo di allegare in fase dibattimentale elementi a supporto della propria prospettazione citando, quale teste della difesa, il Bertagnon e dall'altra l'irrilevanza della richiesta citazione dello stesso da parte del Tribunale. Con tale motivazione, chiara, persuasiva e del tuto priva di aporie, in mancanza di qualsiasi violazione di legge, il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una propria alternativa considerazione delle emergenze di indagine e dibattimentali, che tuttavia non superano il dato oggettivamente riscontrato e in relazione al quale la Corte di appello ha persuasivamente motivato del possesso ingiustificato di un bene di provenienza non lecita. In tal senso, e in conclusione, occorre inoltre osservare che il parametro dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. non è stato correttamente evocato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 278196-02, quanto alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen. tra le molte). La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito già richiamate, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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