CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 33162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 311 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 13 aprile 2026, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Monza in data 17 marzo 2026, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., contestato al capo 1 della preliminare rubrica, e 8 digs. fk.74/2000, contestato ai capi 2, 3, 4 e 5, nell'ambito di un procedimento concernente un'associazione delinquenziale dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, valorizzando, in particolare, le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, delle analisi dei flussi finanziari, delle perquisizioni eseguite il 4 ottobre 2023, del sequestro di documentazione extracontabile e bancaria, nonché di un "libro mastro", reputate dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], operativa tramite più società formalmente lecite ma in realtà utilizzate per finalità illecite. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza ha ritenuto sussistente un pericolo di reiterazione concreto e attuale ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen:, valorizzando i seguenti elementi: il ruolo di promotore e vertice operativo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, con autonomia decisionale, capacità di coordinamento e reclutamento di soggetti compiacenti; la continuità pluriennale del meccanismo fraudolento, protrattosi ininterrottamente dal 2020 al 2023; la professionalità e serialità dell'attività illecita, realizzata con modalità elaborate, comprendenti contabilità parallela, prestanome, fittizia intestazione di conti e adattamento sistematico alle iniziative repressive; la disponibilità di una rete di soggetti compiacenti rimasti in libertà e potenzialmente pronti a ricostituire strutture analoghe; i precedenti penali del ricorrente; la sentenza di condanna non definitiva emessa dal GUP del Tribunale di Milano il 7 marzo 2025 per associazione ti. di starritq mafioso e truffa. Il Tribunale ha altresì affermato che: la sentenza non definitiva del 7 marzo 2025 costituiva un elemento rafforzativo del giudizio di pericolosità, non traendosi da essa elementi esclusivi o autonomamente determinanti; l'assenza di condotte recenti non equivaleva a un venir meno della pericolosità, risultando al contrario spiegabile con gli effetti deterrenti collegati all'intervento repressivo dell'[OSCURATO:PERSONA] e con le fisiologiche fasi di riorganizzazione tipiche delle strutture associative complesse; lo stato di detenzione per altra causa non escludeva automaticamente il rischio di recidiva, atteso che il relativo titolo era non definitivo e dunque reversibile, e che la capacità di gestione indiretta dell'attività illecita attraverso terzi e prestanome era rimasta intatta; le misure alternative alla custodia in carcere erano inidonee perché il rischio di recidiva, considerato, anche, che le condotte contestate erano realizzabili mediante interposizione personale, strumenti informatici a distanza e utilizzo di prestanome, non poteva essere neutralizzato da forme di contenimento meno rigorose; 2non era configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati, in quanto la misura carceraria trovava giustificazione nel ruolo di leadership e nella autonomia decisionale del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso si deduce, come primo motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 2891 comma 2( cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione e all'utilizzo, da parte del GIP, prima, e del Tribunale, dopo, della sentenza di condanna non irrevocabile emessa dal GUP del Tribunale di Milano il 7 marzo 2025 per il reato di associazione diardp it mafioso. Secondo la difesa, tale sentenza costituirebbe un atto sopravvenuto rispetto all'interrogatorio di garanzia, non incluso nella discovery cautelare e non sottoposto a contraddittorio. Il ricorrente richiama il principio — che si assume enunciato da Sez. 6, n. 6185/2026 — secondo cui: "Qualora il pm depositi nuovi atti di indagine dopo lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo, il giudice competente a decidere sulla richiesta cautelare, che non abbia ancora deciso, deve svolgere un nuovo (secondo) interrogatorio". La difesa ha, quindi, sostenuto che l'utilizzo della sentenza non definitiva — in assenza di un nuovo interrogatorio — avrebbe reso il provvedimento del GIP illegittimo e avrebbe determinato una analoga illegittimità nell'ordinanza del Tribunale del riesame che vi ha fatto rinvio. In via consequenziale, ai fini della prova c.d. di resistenza, il ricorrente sostiene che la sentenza non definitiva costituiva parte integrante del provvedimento gravato assumendo rilievo in ordine al giudizio di pervicacia criminale dell'indagato. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentandosi che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione attraverso formule generiche e stereotipate, senza indicare elementi concreti e attuali idonei a sorreggere la prognosi di rischio. La censura si articola su tre profili distinti. In primo luogo, si sostiene che, nonostante gli sforzi argomentativi del Tribunale, l'ordinanza conferma che il" provvedimento impugnato trova genesi ed epilogo nella gravità delle imputazioni". In secondo luogo, si censura la risposta data al Tribunale al motivo incentrato sulla distanza temporale tra i fatti contestati, terminati nel 2023, e l'applicazione della misura, avvenuta nel marzo 2026, arco temporale durante i quali non sono state registrate condotte di analoga natura. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 11728/2023, Sez. 2, n. 21564/2008; Sez. 6, n. 11728/2023, Sez. 6, n. 20112/2013, Sez. 1, n. 386/2024) per sostenere che il 3requisito dell'attualità impone una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non potendo il pericolo essere desunto, come fatto dal Tribunale, dalla sola gravità astratta del reato, o ricorrendo a vere e proprie congetture, come il riferimento agli effetti deterrenti collegati all'intervento repressivo dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria o alle fisiologiche fasi di riorganizzazione tipiche delle strutture associative complesse. In terzo luogo, si eccepisce che il Tribunale avrebbe omesso di indicare gli elementi attuali che consentivano di prevedere che all'indagato potesse presentarsi un'occasione prossima per delinquere, atteso anche lo stato detentivo applicato in altro procedimento. 2.3 Con un terzo motivo, la difesa denuncia il vizio di motivazione per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. Si segnala la disparità di trattamento rispetto agli altri indagati, e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 292 cod. proc. pen., al comma 3-bis, introdotto con I. n. 114/2024 (in vigore dal 25/08/2024), prevede che l'ordinanza cautelare è nulla «se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo». L'art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen., inoltre, stabilisce: «L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati". 1.2 La finalità tenuta in considerazione dalla novella del 2024 attraverso l'introduzione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e delle norme collegate è evidente: assicurare all'indagato la possibilità di interloquire preventivamente sugli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare. L'anticipazione delle garanzie difensive non può essere disgiunta dal modello di motivazione previsto per le ordinanze cautelari che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. 332/1995, deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. 4E' stato altresì chiarito che l'omissione dell'interrogatorio preventivo, nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità generale a regime intermedio, riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incidente sull'effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, F., Rv. 289472 - 01 che richiama Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Rv. 288192 - 01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Rv. 288640 - 02). 2. Secondo quanto esposto nell'ordinanza genetica (pag. 196), nel corso dell'interrogatorio preliminare, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento alla sentenza del GUP del Tribunale di Milano in data 7/3/2025; la sentenza era stata, quindi, nei giorni seguenti, "messa a disposizione dal pubblico ministero". Se ne desume che la sentenza del GUP del Tribunale di Milano era già pienamente conosciuta dall'indagato e dal suo difensore, tanto che proprio la difesa ne aveva fatto espresso richiamo nel corso dell'interrogatorio preventivo, illustrandone il contenuto e valorizzandone il significato ritenuto favorevole alla propria tesi. 2.1 Ne consegue che il tema probatorio e argomentativo cui la decisione giudiziaria si riferiva era già entrato nel perimetro del contraddittorio processuale, essendo stato oggetto di specifica interlocuzione dinanzi al giudice, peraltro proprio per iniziativa della difesa. Il successivo deposito materiale della sentenza non ha dunque introdotto un elemento nuovo, ignoto alla difesa o sottratto alla possibilità di contestazione, ma ha avuto la sola funzione di documentare formalmente un atto già conosciuto e già discusso tra le parti. 2.2 In tale contesto, non può sostenersi che l'indagato sia stato privato della possibilità di prendere posizione sull'elemento successivamente valorizzato dal giudice, posto che tale possibilità era stata concretamente esercitata proprio nel corso dell'interrogatorio preventivo. Né rileva che il giudice abbia attribuito alla sentenza una valenza significativa diversa da quella prospettata dalla difesa. Il principio del contraddittorio garantisce, infatti, alle parti la possibilità di interloquire sugli elementi posti a fondamento della decisione, ma non implica che il giudice debba necessariamente aderire alla lettura difensiva degli stessi, né che ogni diversa valutazione giudiziale debba essere preceduta da un ulteriore momento partecipativo. Diversamente opinando, si giungerebbe a una concezione del contraddittorio cautelare incompatibile con la struttura del procedimento delineato dagli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., imponendo una rinnovazione dell'interlocuzione ogniqualvolta il giudice attribuisca ad un documento già noto alle parti un differente significato probatorio o argomentativo. Deve pertanto escludersi che la produzione della sentenza successivamente all'interrogatorio• abbia determinato una lesione del diritto di difesa o una violazione del contraddittorio preventivo, non essendo stato introdotto nel procedimento alcun elemento probatorio nuovo rispetto a quelli già conosciuti e discussi dall'indagato. L'eventuale censura concernente il modo in cui tale decisione è stata utilizzata dal giudice attiene, piuttosto, al profilo della correttezza e della congruità della motivazione cautelare, e non alla validità processuale dell'ordinanza, difettando i presupposti per configurare una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. 3. Inammissibile risulta il secondo motivo del ricorso, che imputar:gai Tribunale di non aver adempiuto "all'obbligo di motivare debitamente" in relazione al pericolo di reiterazione, non essendosi confrontato con il tempo trascorso dai fatti e con la posizione personale del ricorrente. Gli argomenti in cui si articola, infatti, risultano o generici o non consentiti in sede di legittimità. 3.1 Va ricordato che il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto, per la sua natura prognostica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto che possono, quindi, assumere una duplice valenza, rilevando sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 25043 del 4/5/2022, Pastore, che richiama Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-0). Contesto e personalità debbono, quindi, concorrere alla formulazione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione dii una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022 che richiama Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977). 3.2 Calando questi principi nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la prognosi di pericolosità sui seguenti elementi: la stabilità e l'organizzazione della strutturali delinquenziale cui l'indagato risultava inserito, che aveva operato perpiù anni, ed "anche in epoca successiva a perquisizioni e ad altre iniziative repressive", avvalendosi di una pluralità di società schermo e coinvolgendo nelle vicende delittuose numerosi soggetti mossi dal bisogno economico; l'allarmante modus operandi, che aveva visto "l'utilizzo seriale di prestanome, la fittizia intestazione di conti correnti e strumenti di pagamento, la sistematica distrazione delle somme incassate mediante prelievi e bonifici a catena, la tenuta di contabilità parallela e la capacità di adattamento alle iniziative repressive (chiusura dei conti bancari, diversificazione dei canali finanziari)"; il ruolo centrale svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], che aveva "curato la gestione di fatto, l'indirizzo strategico e il coordinamento operativo [delle società schermo]"; l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ossia i vertici della consorteria, alla 'ndrangheta; l'agevole replicabilità del sistema fraudolento, che non necessitava di particolari presupposti materiali; la capacità dell'indagato "di gestione indiretta delle attività illecite, attraverso sodali fiduciari e strumenti finanziari formalmente intestati a terzi"; l'influenza di [OSCURATO:PERSONA] "su una rete stabile di soggetti rimasti a piede libero". Il Tribunale si confronta, inoltre, con l'epoca di consumazione dei reati per cui si procede ma considera il lasso di tempo da allora decorso non significativo, stante l'elevata pericolosità del ricorrente e la gravita dei fatti per cui si procede. 3.3 Tale trama argomentativa è aderente alle coordinate giurisprudenziali di riferimento, risultando il giudizio di pericolosità fondato sia sulla significativa capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle modalità del fatto per cui si sta procedendo e dal peculiare contesto delinquenziale, contiguo ad ambienti 'ndranghetisti, in cui i reati sono stati realizzati, sia sulla personalità del predetto, la cui stabile dedizione al crimine è ricavata non soltanto dal ruolo svolto nella vicenda ma anche dall'allarmante vissuto delinquenziale documentato dai precedenti penali e giudiziari. E' stato, infatti, precisato che "la motivazione circa l'attualità e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente motivata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (...), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4. n. 46442 del 5/11/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2023), Albarello; Sez. 1, n. 39686 del 5/5/2023,Bruno). 3.4 Lo sforzo argomentativo del Tribunale è però ignorato dal ricorrente che, nella prima parte del motivo, si limita a ribadire che per il tempo trascorso dai reati fine il Tribunale avrebbe dovuto individuare condotte recenti che 7• consentissero di prevedere che a [OSCURATO:PERSONA] potrebbe effettivamente presentarsi un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti. In disparte che la censura è in punto di diritto errata, in quanto la valutazione prognostica della pericolosità, per l'orientamento ormai prevalente, non implica la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022, Monteverde, che richiama Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca', Rv. 268977 - 01; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01), deve osservarsi che l'argomento difensivo non individua illogicità nel processo inferenziale del Tribunale ma si limita a formulare una differente valutazione degli elementi fattuali assegnando al dato temporale un rilievo determinante. Tale doglianze, tuttavia, esula dal controllo di legittimità: in materia di provvedimenti de libertate, infatti, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5 n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3.5 Nell'ultima parte del motivo, infine, la difesa denuncia la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la "misura adeguata e proporzionata a fronteggiare le esigenze cautelari riscontrate, salvo poi sostenere che non si possa escludere in astratto una prosecuzione della condotta criminale anche durante lo stato di detenzione", e l'illogicità della medesima, sull'assunto che l'attuale stato detentivo impedirebbe che a [OSCURATO:PERSONA] "si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie". 3.5.1 La censura difensiva muove da una sintesi non corretta della decisione impugnata, avendo il Tribunale fatto riferimento all'astratta possibilità di reiterazione del reato nonostante la misura carceraria in premessa del ragionamento sviluppato, per sostenere che lo stato detentivo per altra causa "non implica ex se l'esclusione del pericolo di reiterazione". È nel capoverso successivo che vengono analizzati gli elementi che rendevano il rischio di recidiva non fronteggiabile con misure diverse da quella applicata.• Non è quindi configurabile la denunciata contraddittorietà della motivazione. La censura difensiva prospettante la manifesta illogicità della motivazione, ancora, è generica, in quanto non si confronta con la motivazione contestata. Il Tribunale, infatti, ha valutato il rischio di recidiva in una "prospettiva dinamica" rilevando che: lo stato detentivo per altra causa era originato da un titolo non definitivo, e, quindi, "reversibile e soggetto a evoluzioni"; l'indagato "ha dimostrato in passato una spiccata capacità di gestione indiretta delle attività illecite, attraverso sociali fiduciari e strumenti finanziari formalmente intestati a terzi". L'argomentazione del Tribunale, inoltre, si Conforma agli arresti di questa Corte in tema di rapporti fra diversi titoli detentivi, essendo stato più volte precisato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, « ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (così Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (dep. 2022, Pmt in proc. Abouelseoud; Sez.1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; conf. Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808). Lo sforzo argomentativo del Tribunale è però ignorato dal ricorrente, la cui censura si esaurisce nel sillogismo che il detenuto, in quanto controllato, non può delinquere . 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso, relativo alla proporzionalità e adeguatezza della misura. Il Tribunale ha adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla scelta della disposta misura della custodia cautelare in carcere, anche con riferimento alla proporzionalità di tale misura e all'inidoneità di quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, evidenziando come la struttura associativa, la capacità dell'indagato di operare anche a distanza e la natura dei reati rendessero inadeguata qualsiasi misura meno afflittiva, basata sull'autocontrollo del soggetto. Ha, inoltre, respinto il motivo di gravame che lamentava la disparità di trattamento rispetto ai coindagati destinatari di misure meno afflittive rilevando che non era possibile equiparare la loro posizione a quella di [OSCURATO:PERSONA], per il ruolo svolto nella vicenda e per la capacità di direzione del sodalizio dimostrata. La risposta del Tribunale trova perfetta corrispondenza nell'ipotesi accusatoria, che individua [OSCURATO:PERSONA] come capo e promotore dell'associazione risultando [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] meri partecipi, ed è in linea con il principio secondo cui "in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 2, n. 24282 del 13/5/2021, Hernandez che richiama Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258). Il ricorso oppone alle valutazioni del Tribunale le proprie, postulando una valutazione del compendio indiziario che, per quanto già esposto, esula dal controllo di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta P.Q.M