CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 21814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18902/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dal suo Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZAdi CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 490/2019depositata il 24/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Enel energia S.p.A. ed Enel servizio elettrico S.p.A. (oggi servizio elettrico nazionale S.p.A.). Assumeva di essere titolare di una fornitura di energia elettrica con [OSCURATO:PERSONA] relativa al proprio frantoio oleario sito in Fragagnano (Taranto), e che nel luglio 2010 aveva ricevuto dalla diversa società Enel energia S.p.A. un preavviso di sospensione della fornitura, nonché di risoluzione contrattuale e contestuale diffida di pagamento dell’importo di euro 750 circa per forniture insolute. Aggiungeva che, dopo aver contattato telefonicamente detta società, chiarendo di non aver mai sottoscritto con essa un contratto, questa aveva riconosciuto l’errore rassicurandolo sulla pronta soluzione del problema. Invece, nel successivo mese di ottobre, dovendo riattivare i macchinari del frantoio per l’imminente campagna olearia, si accorgeva che la fornitura di energia elettrica era stata sospesa e che a nulla servivano le richieste di ripristino del servizio inoltrate ad entrambe le società elettriche ricevendo, di contro, da parte di Enel energia S.p.A. ulteriori fatture con l’addebito di consumo per un importo complessivo di 11.332,46 €. La fornitura non veniva riattivata per cui si trovava nell’impossibilità di utilizzare i macchinari del frantoio e di esercitare la sua attività, che era costretto a sospendere subendo danni per il mancato guadagno della campagna olearia 2010/2011, mancato guadagno futuro, nonché per la perdita dell’avviamento commerciale e della clientela. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1436/2017, accoglieva la domanda formulata dallo Zito ed in particolare dichiarava: a) l’inesistenza del rapporto giuridico contrattuale di fornitura tra l’attore e la società Enel energia S.p.A.; b) l’esistenza del rapporto giuridico contrattuale tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] relativo all’utenza contraddistinta con numero 738678362; c) l’inesistenza dell’obbligo dell’attore di pagare le forniture addebitate dalla società Enel energia S.p.A.; d) ordinava, infine, alle società convenute di ripristinare, allo Zito, l’erogazione dell’energia elettrica sospesa; e) condannava [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 20.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni e le condannava anche alle spese di giudizio. Il Tribunale riteneva non provato il contratto di somministrazione, tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], e la corresponsabilità delle due società Enel nella gestione della pratica relativa la fornitura di energia elettrica allo Zito. In relazione alla richiesta risarcitoria, il giudice di primo grado, rilevava che Zito bene avrebbe potuto evitare il distacco dell’energia elettrica, causa dei danni lamentati, usando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227 co. 2, c.c., pagando la somma richiesta da [OSCURATO:PERSONA] oppure stipulando un nuovo contratto di fornitura con altra società, o affittando un generatore di corrente, salvo poi agire in giudizio per far valere le sue ragioni, non potendo avallarsi la scelta di chiudere l’attività per anni per mancanza di energia. Riteneva, comunque, indubbio che l’azienda avesse subito un danno che liquidava equitativamente in euro 20.000 per i disagi dovuti all’interruzione dell’energia elettrica che causarono l’arresto dell’attività produttiva. Avverso tale pronuncia, interponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] proponevano autonomi ricorsi incidentali. 2. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 490/2018 del 24 ottobre 2019 accoglieva parzialmente l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proposto dallo Zito, riconoscendogli la perdita degli utili relativi alla campagna olearia 2010/2011 e respingendo la richiesta di risarcimento del danno per la perdita della clientela e dell’avviamento. Accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ritendo che nessuna responsabilità potesse essergli attribuita nei confronti dello Zito salvo l’obbligo di attivarsi per il rientro di questi nel mercato di maggior tutela. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso al ricorso principale. Considerato che: 5. Ricorso principale. 5.1.Con il primo motivo di ricorso, articolato in più censure, parte ricorrente denuncia la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui, accertata e dichiarata l’invalidità ed inefficacia del contratto di fornitura stipulato con modalità vocal ordering da Enel energia S.p.A., tramite il provider ADN [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la riattivazione del rapporto di fornitura con il precedente fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in forza di un nuovo contratto, anziché pronunciare il diritto al ripristinodel precedente rapporto in base al contratto già in essere prima della sopravvenienza del contratto dichiarato invalido. Tale capo della sentenza viene censurato sia sotto il profilo della nullità per extra o ultra petizione rispetto a quanto domandato sia dall’attore che da [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della violazione dell’art. 1372 c.c. sia della disciplina di settore che presiede al recesso del contratto di fornitura elettrica previsto dall’art. 1 del D.L. n. 73/2007 (convertito nella l. n. 125/2007 e dell’art. 5 della disciplina del recesso dai contratti di fornitura di Energia elettrica approvato dall’[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed il Gas con delibera n. 144/07 ). Il motivo è fondato. Sin dal giudizio di primo grado lo Zito ha sempre dichiarato, come si evince anche dal ricorso in ossequio al rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., di aver effettuato una richiesta di riallaccio all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.s., ovvero di ripristino in forza del vecchio contratto. La Corte è incorsa, invece, in una insuperabile contraddizione quando ha ritenuto che il recesso dello Zito (e il passaggio a [OSCURATO:PERSONA]) non fosse stato provato, ma che, al tempo stesso, il contratto con [OSCURATO:PERSONA] fosse cessato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 7090/2022; Cass.2980/2023). Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha sempre chiesto il ripristino del vecchio contratto. Ciò è stato dedotto dallo Zito sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado dove è stato dedotto che il contratto non è mai cessato. L’art. 1372 c.c. stabilisce il principio della vincolatività del contratto, con la conseguenza che il contratto ha forza di legge tra le parti e che non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Anche in tema di contratto di somministrazione di energia è specificatamente previsto che per lo scioglimento del contratto la volontà di recedere deve essere manifestata in forma scritta dal cliente e che, tale recesso, manifestato in forma scritta, sia inoltrato, conformemente ai principi in tema di atti recettizi, o dal cliente, ovvero, in caso di passaggio a nuovo operatore, da quest’ultimo operatore al precedente fornitore. In mancanza di ciò il contratto non si scioglie e, ai sensi dell’articolo 1372 c.c., ne persistono gli effetti. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello dopo aver affermato da parte dei providers l’esistenza di pratiche scorrette nella conclusione dei contratti (tanto che ripetutamente è intervenuta l’Autorità garante del mercato con sanzioni per pratiche scorrette) (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) ha ritenuto che il ricorrente non ha mai prestato il consenso a migrare ad altro gestore e che pertanto il contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si è mai perfezionato (cfr. pag. 7 sentenza impugnata, 3 cpv.). Ma nonostante ciò, ha ritenuto cessato l’originario contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia sotto il duplice profilo di violazione di legge e di vizio di motivazione rispetto a un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di escludere la responsabilità anche di Enel servizio elettrico. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver affermato il diritto al ristoro dei danni patrimoniali da lucro cessante in relazione alla perdita dei guadagni per la campagna olearia 2010/2011, come quantificati dal c.t.u., avrebbe omesso di riconoscere anche il diritto a risarcimento del danno da perdita di avviamento di clientela che si fonderebbe sul medesimo presupposto, fattuale e giuridico, insito nell’accertata perdita dei clienti che nell’ottobre 2010 si erano immediatamente rivolti ad altri frantoi a causa dell’assenza di energia elettrica presso l’azienda. La censura viene articolata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c, per la violazione degli artt. 1223, 2697, 1127 comma 2, c.c. e 116 c.p.c., violazione art. 111, co. 6 Cost., art. 132, comma 2, n. 4, e 118 att. C.p.c. oltre che per violazione degli art. 2727 e 2729 c.c.. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello con motivazione scevra da qualsivoglia vizio ha ritenuto, sulla base delle prove, che non sia stata fornita la prova del danno lamentato dal ricorrente (cfr. pag. 9 e 10 sentenza impugnata). Non sussiste quindi alcuna violazione delle regole legali o processuali o di malgoverno delle prove. Il presupposto dell'obbligo del risarcimento, che si sostanzia nella colpa del debitore, implica che tra questa ed il danno corra quel nesso di causalità necessario. Ma su quel nesso, un particolare evento può influire sì da attenuarne gli effetti; l'evento consiste nel concorso del fatto o del comportamento colposo del creditore; il debitore risponderà, perciò, delle conseguenze derivanti dalla sua colpa in misura attenuata. L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Cass. 22352/2021) In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. -che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale ri servata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. (Cass. 3319/2020). 5.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 156, co. 2, c.p.c.. Censura la sentenza nella parte in cui dopo aver riconosciuto il danno da svalutazione monetaria sulla somma liquidata per la perdita degli utili relativi alla campagna olearia 2010/2011 ha omesso di stabilirne la decorrenza. Il motivo è fondato. La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitumdella domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi ( Cass. n. 26374/2014; Cass. n. 20943/2009). Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. n. 24468/2020). Nel caso di specie la Corte territoriale pur riconoscendo il danno da svalutazione monetaria sulla somma liquidata per la perdita degli utili relativi alla campagna olearia 2010/2011 ha omesso di specificare il momento da cui deve iniziare a decorrere la rivalutazione monetaria. 6. Ricorso incidentale. 6.1.Il ricorso è inammissibile. Il mandato difensivo per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato conferito con procura speciale dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore legale rappresentante della società, giusta procura per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma ,del 22 ottobre 2019 (rep. N. 60040, Racc. n. 30719). Tale procura speciale, tuttavia, non risulta prodotta. Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso. (Cass. 11898/2019). Non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01). Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti 7.Pertanto, la Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale , dichiara ndo inammissibile il terzo ; d ichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, come in motivazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il terzo, cassa in relazione la sent