CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 42604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte cli appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 3 novembre 2017 dal Gup del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. In particolare, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., dal momento che l'azione violenta, dopo la sottrazione di una catenina da parte dell'odierno ricorrente, sarebbe stata posta in essere dal solo co-imputato [OSCURATO:PERSONA], già separatosi dal còrreo, solo così degenerando il furto in rapina impropria. 3. La mancata applicazione della norma sul concorso anomalo - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravarne - non risulta a suo tempo compiutamente ed espressamente dedotta come motivo di appello, laddove con un unico motivo, ci si doleva della mancata riqualificazione del reato contestato nel delitto furto con strappo, solo genericamente accennando alla diversità di condotte dei due còrrei. La questione è stata sollevata soltanto durante la discussione davanti alla Corte territoriale, di modo che non può ritualmente eccepirsi la lacuna motivazionale. Peraltro, i giudici di appello ribadiscono con chiarezza la concorsualità, anche diacronica, dell'azione, non essendo necessario che gli autori pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica. In ogni caso, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734). Non può dunque configurarsi concorso anomalo nel caso di specie, ma solo un concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto. Il motivo è dunque non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27 settembre 2023