CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 15154/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG C-4.91-44c14 ce{ 12 of_ft f X e. (-43)-(1>o ' udito ilftifensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 7 aprile 2022 la Corte di Appello di Bari - in procedura di prevenzione - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. Costui risulta destinatario di un primo provvedimento applicativo di misura al treLC)-(3setu( personale - emesso il 19 giugno 2013 - e di un secondo provvedimento del 14 dicembre 2016. Ad essere oggetto di valutazione è il profilo di attualità della pericolosità, essendo la misura rimasta sospesa per sottoposizione a stato detentivo (sino al luglio del 2020). 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che la condizione di pericolosità del Fortunato va ricollegata alla commissione delle condotte estorsive (per cui è intervenuto giudizio penale) risalenti al periodo 2010-2012. Si tratta di condotte aggravate dal finalismo mafioso, che denotano il coinvolgimento in contesti di criminalità organizzata, né risulta possibile - in sede di valutazione della eseguibilità della misura - ridurne la durata. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del /2-1-1 difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. Si rileva che l'ultima condotta illecita risale al 2014 e che non vi è stata incriminazione per il reato associativo. La Corte di Appello avrebbe dunque motivato in modo apparente, senza considerare - in particolare - il contenuto delle allegazioni difensive circa l'assenza di carichi pendenti e il buon comportamento tenuto nel corso della espiazione della pena (per gran parte in regime di detenzione domiciliare). 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il profilo che era oggetto di valutazione in sede di merito è quello della attualità della pericolosità sociale post-espiazione della pena, essendo la misura rimasta sospesa ex lege per un tempo consistente. In simile compito valutativo, non può farsi esclusivo riferimento alla tipologìa dei reati commessi, senza compiere valutazione alcuna sul tempo trascorso, sulla condotta tenuta durante la espiazione, sulla presenza o meno di ulteriori addebiti. Ciò deriva, in primis dai contenuti prescrittivi derivanti dalla decisione n.291 del 2013 Corte cost., tesa ad imporre l'obbligo della rivalutazione ex officio della attualità della pericolosità e dai posteriori orientamenti espressi da questa Corte di legittimità (v. tra le molte Sez. 11 n. 8541 del 14.1.2020, rv 278526). 3.2 Nel caso in esame tali valutazioni mancano del tutto e la decisione si basa esclusivamente sulla tipologìa di reati commessi, risalenti peraltro ad un periodo di almeno otto anni antecedente l'applicazione della misura. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari. Così deciso il 23 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]