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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 26902/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25281-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato 4052 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - -MEDD> contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 1928/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha imputato alla stessa, per gli anni 2007 e 2008, il maggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale era socia.

La CTP Milano, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7262/29/2015, li ha accolti.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1928/24/2017, ha respinto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La contribuente si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Si rileva che, con memorie datate 30 dicembre 2019 e 12 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente ha definito la controversia ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, pagando quanto previsto dalla vigente normativa.

Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerato l'esito della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] • ente DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25281-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato 4052 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - -MEDD> contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 1928/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha imputato alla stessa, per gli anni 2007 e 2008, il maggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl, della quale era socia. La CTP Milano, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7262/29/2015, li ha accolti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1928/24/2017, ha respinto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. La contribuente si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Si rileva che, con memorie datate 30 dicembre 2019 e 12 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente ha definito la controversia ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, pagando quanto previsto dalla vigente normativa. Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerato l'esito della decisione. P.Q.M. La Corte, - dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] • ente DEPOSITATO
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