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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50153/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza de motivo, articolato in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente non aveva fornito ai lavoratori strumentazioni idonee per evitare infortuni in relazione al ritmo di lavoro dell'azienda (Tendi reggia manuale invece di una automatica, meccanizzata).

Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Infatti, quello che rileva non è la possibilità di uso di una macchina manuale (tutt'ora in commercio come prospettato dall'imputato) ma di uso di una macchina adeguata ai ritmi di lavoro dell'azienda (come rilevati e non smentiti dalla P.G.).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza de motivo, articolato in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente non aveva fornito ai lavoratori strumentazioni idonee per evitare infortuni in relazione al ritmo di lavoro dell'azienda (Tendi reggia manuale invece di una automatica, meccanizzata). Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Infatti, quello che rileva non è la possibilità di uso di una macchina manuale (tutt'ora in commercio come prospettato dall'imputato) ma di uso di una macchina adeguata ai ritmi di lavoro dell'azienda (come rilevati e non smentiti dalla P.G.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 50153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris