CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2021
Cassazione n. 14003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/10/2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell' appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Roma, avverso l' ordinanza del G.I.P. in data 20/07/2021 ripristinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - gravemente indiziato di essere il promotore di una associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati di estorsione in danno di soggetti anziani - la misura cautelare degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo presso l' abitazione di residenza in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n. 53 con divieto di allontanamento senza autorizzazione del giudice nonché di comunicazione con ogni mezzo con persone diverse dhquelle con lui conviventi o che lo assistono. Il G.I.P. con la menzionata ordinanza, su parere contrario della P.M., aveva accolto la istanza della difesa di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell' obbligo di dimora e di presentazione alla P.G., ritenendo che in considerazione del tempo trascorso dai fatti e dall' adozione della misura dovevano ritenersi attenuate le esigenze cautelari fronteggiabili con misure non detentive. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. ed alla valutazione dei contenuti dell'ordinanza del G.I.P. in data 20/07/2021. Deduce che mentre il G.I.P., nell' adottare il provvedimento impugnato, aveva tenuto conto sia del tempo decorso dai fatti contestati che del tempo trascorso durante l'applicazione delle misure cautelari (il regime carcerario prima e, quindi, il regime domiciliare) il Tribunale del riesame aveva valutato unicamente il tempo decorso in regime cautelare del ricorrente, non confrontandosi adeguatamente con il ragionamento del primo giudice. Rileva che in tale prospettiva era del tutto erroneo il ragionamento dei giudici del riesame i quali avevano fatto riferimento alla nozione di giudicato cautelare, non considerando che il tema specifico atteneva alla sussistenza delle mere esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. sulle quali si era soffermata l'attenzione del giudice che aveva emesso il provvedimento in data 20/07/2021, ,e non facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Va premessjt, ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentosez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). 3. Tanto precisato, -in relazione al caso di esame, deve rilevarsi che il tribunale del riesame, con un ragionamento che non appare né carente né illogico né contraddittorio, ha rilevato come, a fronte del giudicato cautelare formatosi quanto alla adeguatezza della misura concessa ed a fronte dell'elevata pericolosità e't professionalità criminale del Campolongo, non risultavano valorizzati dalla difesa elementi significati?"'tali da giustificare una modifica del regime cautelare in atto. Il Tribunale ha dimostrato, pervero, di essersi confrontato adeguatamente con il tenore del provvedimento impugnato, ritenendo non decisivi gli elementi valorizzati dal primo giudice il quale, ai fini della chiesta sostituzione della misura della custodiale, aveva fatto riferimento anche alla asserita condotta resipiscente dell' indagato il quale, in sede di interrogatorio, aveva ammesso gli addebiti ed al fatto che lo stesso durante gli arresti domiciliari aveva rispettato la misura imposta, elementi questi ritenuti del tutto recessivi specie in ragione della particolare pericolosità dell' indagato e considerato anche il giudicato formatosi circa l' adeguatezza della misura. E, nell' escludere la rilevanza del c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato -elemento questo preso in considerazione dal G.I.P.- i giudici di merito si sono conformati al condivisibile orientamento, cui in questa sede occorre dare continuità, secondo cui il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura. (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Cc. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268567 - 01.A fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche l'indagato nel ricorso, che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del tribunale circa la possibilità di revoca della misura ovvero di adozione di una diversa misura senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. La cancelleria deve essere onerata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di•euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.