CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 108 - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1798 / 202 0 della Corte d ’ appello di Bari depositata il 25 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2010 per 149 giornate;2. per quantoqui rileva, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere probatorio nella materia in questione, ha osservato che, nella specie, risultavano acquisiti in giudizio la copia delle dichiarazioni di assunzione, ma, a fronte di tali prove documentali, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base ad accertamenti ispettivi del 25 ottobre 2012 eseguiti nei confronti del titolare dell’azienda agricola alle cui dipendenze avrebbe lavorato l’Uva, [OSCURATO:PERSONA]; da tali accertamenti, si desumeva che l’azienda, benché avesse dichiarato un fabbisogno in base ai terreni di 1.000 giornate, ne aveva in realtà denunciate tra 6.000 e 9.000, con un debito contributivo pari al 91%; inoltre, le dichiarazioni rese dai lavoratori ed allegate al verbale di accertamento presentavano numerosi profili di genericità ed approssimazione, nei sopralluoghi eseguiti dai militari dell’Arma dei Carabinieri erano stati rinvenuti intenti al lavoro solo braccianti extracomunitari, a fronte di dichiarazioni di assunzioni in prevalenza di lavoratori italiani, i contratti recavano solo la sottoscrizione dell’affittuario e non quella del concedente; infine, esisteva una evidente sproporzione tra il costo del personale apparentemente utilizzato ed il volume di affari dichiarato. Neppure l’espletamento in grado di appello della prova testimoniale sollecitata dal lavoratore aveva consentito di acquisire elementi in suo favore, atteso che i due testi escussi avevano riferito in ordine a periodi temporali differenti da quelli in cui l’Uva aveva collocato la propria prestazione. In conclusione, l’esito della prova testimoniale, unitamente alle risultanze dell’accertamento ispettivo, ha indotto la Corte di merito a ritenere non dimostrato il rapporto di lavoro; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (e successive modifiche ed integrazioni), degli artt. 5, 6, 8 e 9 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, dell’art. 44, comma 7, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, degli artt. 9 quater, 9 quinquiese 9 sexies del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. con modif. nella l. 18 novembre 1996, n. 608, violazione dell’art. 2094 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., omesso esame circa più punti decisivi della controversia che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili: ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova del rapporto lavorativo a fronte della presunta rilevanza ai fini di causa delle incongruenze e violazioni accertate dall’Istituto con il verbale ispettivo del 25 ottobre 2012 , posto a fondamento della disposta cancellazione ad opera dell’I.N.P.S., facendo in definitiva gravare in via esclusiva – e pur in difetto di elementi probatori rilevanti e contrari (alla iscrizione) forniti dall’I.N.P.S.– sul lavoratore l’onere di provare la effettiva sussistenza nel periodo da giugno a dicembre 2010 del suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (disconosciuto per l’appunto dall’I.N.P.S.); ha dato prevalenza a fini probatori ai generici, non concordanti e non pertinenti elementi meramente indiziari ricavati dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo dell’I.N.P.S., a fronte della ritenuta “deficienza probatoria” della prova testimoniale assunta, che non sarebbe “pienamente convincente in merito al periodo lavorativo”, in tal modo omettendo di valutare complessivamente e correttamente tutto il materiale probatorio in atti, vale a dire la documentazione prodotta dalla azienda e le prove testimoniali assunte e ricostruite nella loro esatta portata, mediante la necessaria comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa; ha ritenuto che il lavoratore non abbia assolto pienamente l’onere probatorio sullo stesso gravante non avendo a suo dire fornito prove “convincenti” circa il periodo lavorativo né con i documenti prodotti ed acquisiti agli atti né con le prove testimoniali espletate in corso di giudizio. Inoltre, il ricorrente censura l’operato della Corte territoriale per non aver utilizzato i propri poteri istruttori officiosi al fine di fugare gli eventuali e residuali dubbi e di procedere alla ricerca della verità materiale. Infine, il ricorrente denuncia l’omesso esame di quattro fatti ritenuti decisivi e così sintetizzati: a) omesso esame di tutta la documentazione allegata nei precedenti gradi di giudizio; b) omesso esame della rilevanza ai fini di causa degli accertamenti ispettivi con specifico riferimento al rapporto di causa/effetto tra le risultanze degli accertamenti stessi e la specifica posizione del ricorrente ; c) omesso esame dalle specifiche dichiarazioni rese dai due testi escussi nel giudizio di secondo grado con riferimento alla sussistenza ed alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente;d) omesso esame della coincidenza tra le dichiarazioni dei due testi escussi quanto meno relativamente al periodo di lavoro compreso tra l’8 giugno 2010 (data di assunzione formale) ed il 31 ottobre 2010 ed avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze ai fini di causa, visto che un simile periodo sarebbe stato già di per s é sufficiente ai fini della iscrizione negli elenchi nominativi in questione; 2. il motivo– a prescindere da ogni rilievo in ordine alla commistione di profili diversi di censura nell’ambito dell’unico motivo– è comunque infondato; 3. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosadel rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez. L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez. L, 11/02/2016,n. 2739); 4. anche i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriali sono infondati, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato le risultanze ispettive e l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774); 5. quanto, poi,alla mancata esplicazione dei poteri officiosi del giudice, la censura, nei termini formulati, è inammissibile, considerato che «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria”qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.» ( Cass. Sez. L , 10/09/2019, n. 22628); nella specie, il ricorrente ha omesso di indicare specificamente di aver sollecitato l’intervento officioso nel giudizio di appello, venendo dunque a mancare anche l’indicazione della cd. “pista probatoria”ed il carattere della decisività; 6. è infine infondata anche la denuncia di omesso esame di fatti decisivi, considerato che la Corte ha specificamente motivato in ordine: a) all’inidoneità della documentazione prodotta (e riferibile all’azienda) a fondare il convincimento circa l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa; b) alla rilevanza delle risultanze ispettive, con riferimento agli elementi che complessivamente deponevano per la fittizietà delle denunce lavorative; c) alla complessiva inidoneità delle dichiarazioni testimoniali a suffragare l’assunto del ricorrente, proprio a partire dalla rilevata incongruenza sul dato temporale della prestazione asseritamente svolta; d) alla complessiva valutazione dell’esito incerto della prova testimoniale e delle risultanze ispettive, valutazione che ha indotto la Corte ha ritenere insufficiente la prova offerta in ordine alla effettività del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In definitiva, la Corte di merito ha esaminato tutti gli elementi oggetto di censura, residuando, per il resto, unica mente un’inammissibile richiesta di rivalutazione dell’esito probatorio, come già osservato ai punti precedenti; 7. pertanto, nel complesso il ricorso non può comunque trovare accoglimento e deve essere respinto; 8. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu