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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30646/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 marzo 2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.334 cod. pen. per intervenuta prescrizione facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data del sequestro amministrativo ed affidamento alla sua custodia del 13 gennaio 2016.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania deducendo violazione di legge in relazione all'art. 334 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del sequestro del veicolo anziché dall'accertamento del delitto o comunque dalla notifica del decreto prefettizio di consegna del bene confiscato risalente al 23 agosto 2022.

3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha inviato via pec conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo ha natura istantanea e il momento consumativo coincide presuntivamente - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666; Sez. 6, n. 17464 del 06/03/2019, Costa nzo).

Così interpretata la fattispecie ed individuato il momento consunnativo in quello dell'accertamento, coincidente nella specie con la notifica del provvedimento di confisca del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, deve ritenersi erronea la riconosciuta decorrenza del periodo di prescrizione dalla data del sequestro dell'auto (13 gennaio 2016), come invece calcolato dalla sentenza impugnata, perché in contrasto con i principi sopra enunciati e condivisi da questa Corte.

Ne consegue che il reato non può dirsi estinto per prescrizione, in quanto, in assenza di elementi diversi prospettati dalla difesa, esso si è consumato in prossimità dell'accertamento avvenuto il 23 agosto 2022.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio. 2 P.Q.MLa Consigliera estensora Il presidentePaola [OSCURATO:PERSONA] imo ciarelli [OSCURATO:PERSONA] ;L 1 1 AGO 2026 GICD1-[OSCURATO:PERSONA] t 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 marzo 2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.334 cod. pen. per intervenuta prescrizione facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data del sequestro amministrativo ed affidamento alla sua custodia del 13 gennaio 2016. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania deducendo violazione di legge in relazione all'art. 334 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data del sequestro del veicolo anziché dall'accertamento del delitto o comunque dalla notifica del decreto prefettizio di consegna del bene confiscato risalente al 23 agosto 2022. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] ha inviato via pec conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo ha natura istantanea e il momento consumativo coincide presuntivamente - anche sulla base di elementi indiziari e considerazioni logiche, nonché di massime di esperienza - con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666; Sez. 6, n. 17464 del 06/03/2019, Costa nzo). Così interpretata la fattispecie ed individuato il momento consunnativo in quello dell'accertamento, coincidente nella specie con la notifica del provvedimento di confisca del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, deve ritenersi erronea la riconosciuta decorrenza del periodo di prescrizione dalla data del sequestro dell'auto (13 gennaio 2016), come invece calcolato dalla sentenza impugnata, perché in contrasto con i principi sopra enunciati e condivisi da questa Corte. Ne consegue che il reato non può dirsi estinto per prescrizione, in quanto, in assenza di elementi diversi prospettati dalla difesa, esso si è consumato in prossimità dell'accertamento avvenuto il 23 agosto 2022. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per il giudizio. 2 P.Q.MLa Consigliera estensora Il presidentePaola [OSCURATO:PERSONA] imo ciarelli [OSCURATO:PERSONA] ;L 1 1 AGO 2026 GICD1-[OSCURATO:PERSONA] t 3
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