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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 11680/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore KATE TASSV1 -scia& ha concluso chiedendo — udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 18.03.2021 dal G.i.p. presso il Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere, in occasione di un controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarato falsamente ai pubblici ufficiali operanti le proprie generalità, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in ragione della errata applicazione ed interpretazione dell'art. 495 cod. pen., dovendosi la condotta contestata all'imputato qualificarsi come mero tentativo, ovvero al più essere ricondotta nella diversa e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art.496 cod. pen.; in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestatogli in rubrica, a ragione di evidenze probatorie inesistenti agli atti, poiché il ragionamento argomentativo della Corte muove dall'assunto che il ricorrente fosse sprovvisto di documento di riconoscimento, circostanza fattuale, invero, mai accertata ed anzi all'evidenza smentita dal fatto che il ricorrente si presentava al Comando, esibendo il proprio documento di identità; la condotta posta in essere dall'imputato, dunque, era erroneamente ricostruita come volta ad attestare e non soltanto a dichiarare falsamente le proprie generalità - in tale differenza individuandosi, per giurisprudenza costante, il discrimen tra la condotta tipica di cui all'art. 495 cod. pen. e la condotta tipica di cui all'art. 496 cod. peri, - a fronte di un capo di imputazione in cui chiaramente la condotta ascritta all'imputato è quella di aver dichiarato falsamente le proprie generalità; inoltre, la sentenza impugnata va censurata, laddove ha ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, dell'art. 495 cod. pen. avanzata dalla difesa a ragione della incoerenza sistematica - quanto alla sperequazione esistente tra le falsità e reticenze dichiarative commesse a danno del bene giuridico tutelato dell'amministrazione della giustizia, per le quali è ammessa ritrattazione, e quelle commesse contro l'interesse della pubblica amministrazione alla identificazione dei soggetti con i quali entra in contatto, per le quali contrariamente non è ammessa alcuna possibilità di ritrattazione, financo spontanea o subitanea - ed intrinseca -essendo assolutamente arbitraria ed irragionevole la disparità di trattamento intercorrente tra coloro che compiono false dichiarazioni e coloro che si rifiutano di effettuare dichiarazioni, la cui condotta è sanzionata con contravvenzione punita, alternativamente, con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino ad euro 206 ai sensi dell'art.651 cod. pen. 3.

Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria depositata a mezzo PEC in data 29.11.2022 la difesa dell'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1.La prima censura riguardante la mancata qualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di reato di cui all'ad. 496 c.p. appare manifestamente infondato.

Ed invero, le sentenze di merito - da leggersi congiuntamente siccome costituenti un unicum inscindibile- hanno ricostruito i fatti nel senso che, all'esito di un controllo riguardante l' autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg.

BGB96694- attenzionato perché oggetto di precedente querela sporta per appropriazione indebita nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]- la pattuglia della Polstrada chiedeva all'imputato di dichiarare le proprie generalità e costui riferiva di essere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1965.

Poiché la querela per appropriazione indebita risultava essere stata sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gli operanti invitavano l'imputato a recarsi nei loro uffici per la redazione del verbale di identificazione, rilevando al suo presentarsi munito di carta di identità che trattavasi in realtà di [OSCURATO:PERSONA] ossia del medesimo individuo fermato a bordo del furgone, che aveva ingannato le forze dell'ordine circa la propria identità all'evidente fine di eludere controlli e sanzioni quantomeno con riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 116 codice della strada.

La condotta dell'imputato, che declinava - una volta richiestone- false generalità, integra la condotta di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave reato di c:ui all'art. 496 cod. pen., alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 4, n. 19963 del 15.04.2009 - dep. 11.05.2009, Rv. 244004).

Pertanto, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave e residuale reato di cui all'art.496 cod. pen.- che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate- la condotta di colui che fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod.pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26.11.2014 - dep. 18.02.2015, Rv. 262658; Sez. 5 n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839).

La circostanza, poi, che in un secondo momento, l'imputato invitato a recarsi presso gli uffici della Polstrada per redigere il verbale di identificazione, risultasse avere con sé la carta di identità non incide sulla condotta di cui all'art. 495 cod. pen. già consumata all'atto della attestazione agli operanti della propria identità.

2. Generica e comunque manifestamente infondata si presenta la deduzione circa l'incostituzionalità dell'art. 495 cod. pen., in quanto volta a sindacare decisioni di politica legislativa rimesse alla discrezionalità del legislatore e assolutamente non contrastanti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., atteso che appare legittimo differenziare condotte che ledono differenti beni giuridici (amministrazione della giustizia e pubblica fede) ed i cui effetti si esplicano in maniera differente (reversibile la lesione del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia e non reversibile la lesione del bene giuridico della pubblica fede) e condotte che pure volte a tutelare lo stesso bene giuridico determinino un differente grado di lesione del medesimo bene (dovendosi ritenere la condotta di cui all'art. 495 cod. pen. maggiormente lesiva perché atta ad indurre in errore il pubblico ufficiale). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore KATE TASSV1 -scia& ha concluso chiedendo — udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 18.03.2021 dal G.i.p. presso il Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere, in occasione di un controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarato falsamente ai pubblici ufficiali operanti le proprie generalità, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in ragione della errata applicazione ed interpretazione dell'art. 495 cod. pen., dovendosi la condotta contestata all'imputato qualificarsi come mero tentativo, ovvero al più essere ricondotta nella diversa e meno grave fattispecie criminosa di cui all'art.496 cod. pen.; in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato contestatogli in rubrica, a ragione di evidenze probatorie inesistenti agli atti, poiché il ragionamento argomentativo della Corte muove dall'assunto che il ricorrente fosse sprovvisto di documento di riconoscimento, circostanza fattuale, invero, mai accertata ed anzi all'evidenza smentita dal fatto che il ricorrente si presentava al Comando, esibendo il proprio documento di identità; la condotta posta in essere dall'imputato, dunque, era erroneamente ricostruita come volta ad attestare e non soltanto a dichiarare falsamente le proprie generalità - in tale differenza individuandosi, per giurisprudenza costante, il discrimen tra la condotta tipica di cui all'art. 495 cod. pen. e la condotta tipica di cui all'art. 496 cod. peri, - a fronte di un capo di imputazione in cui chiaramente la condotta ascritta all'imputato è quella di aver dichiarato falsamente le proprie generalità; inoltre, la sentenza impugnata va censurata, laddove ha ritenuto irrilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, dell'art. 495 cod. pen. avanzata dalla difesa a ragione della incoerenza sistematica - quanto alla sperequazione esistente tra le falsità e reticenze dichiarative commesse a danno del bene giuridico tutelato dell'amministrazione della giustizia, per le quali è ammessa ritrattazione, e quelle commesse contro l'interesse della pubblica amministrazione alla identificazione dei soggetti con i quali entra in contatto, per le quali contrariamente non è ammessa alcuna possibilità di ritrattazione, financo spontanea o subitanea - ed intrinseca -essendo assolutamente arbitraria ed irragionevole la disparità di trattamento intercorrente tra coloro che compiono false dichiarazioni e coloro che si rifiutano di effettuare dichiarazioni, la cui condotta è sanzionata con contravvenzione punita, alternativamente, con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino ad euro 206 ai sensi dell'art.651 cod. pen. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata a mezzo PEC in data 29.11.2022 la difesa dell'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1.La prima censura riguardante la mancata qualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di reato di cui all'ad. 496 c.p. appare manifestamente infondato. Ed invero, le sentenze di merito - da leggersi congiuntamente siccome costituenti un unicum inscindibile- hanno ricostruito i fatti nel senso che, all'esito di un controllo riguardante l' autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. BGB96694- attenzionato perché oggetto di precedente querela sporta per appropriazione indebita nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]- la pattuglia della Polstrada chiedeva all'imputato di dichiarare le proprie generalità e costui riferiva di essere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 luglio 1965. Poiché la querela per appropriazione indebita risultava essere stata sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gli operanti invitavano l'imputato a recarsi nei loro uffici per la redazione del verbale di identificazione, rilevando al suo presentarsi munito di carta di identità che trattavasi in realtà di [OSCURATO:PERSONA] ossia del medesimo individuo fermato a bordo del furgone, che aveva ingannato le forze dell'ordine circa la propria identità all'evidente fine di eludere controlli e sanzioni quantomeno con riferimento alla contravvenzione di cui all'articolo 116 codice della strada. La condotta dell'imputato, che declinava - una volta richiestone- false generalità, integra la condotta di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave reato di c:ui all'art. 496 cod. pen., alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 4, n. 19963 del 15.04.2009 - dep. 11.05.2009, Rv. 244004). Pertanto, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e non il meno grave e residuale reato di cui all'art.496 cod. pen.- che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate- la condotta di colui che fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod.pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26.11.2014 - dep. 18.02.2015, Rv. 262658; Sez. 5 n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). La circostanza, poi, che in un secondo momento, l'imputato invitato a recarsi presso gli uffici della Polstrada per redigere il verbale di identificazione, risultasse avere con sé la carta di identità non incide sulla condotta di cui all'art. 495 cod. pen. già consumata all'atto della attestazione agli operanti della propria identità. 2. Generica e comunque manifestamente infondata si presenta la deduzione circa l'incostituzionalità dell'art. 495 cod. pen., in quanto volta a sindacare decisioni di politica legislativa rimesse alla discrezionalità del legislatore e assolutamente non contrastanti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., atteso che appare legittimo differenziare condotte che ledono differenti beni giuridici (amministrazione della giustizia e pubblica fede) ed i cui effetti si esplicano in maniera differente (reversibile la lesione del bene giuridico dell'amministrazione della giustizia e non reversibile la lesione del bene giuridico della pubblica fede) e condotte che pure volte a tutelare lo stesso bene giuridico determinino un differente grado di lesione del medesimo bene (dovendosi ritenere la condotta di cui all'art. 495 cod. pen. maggiormente lesiva perché atta ad indurre in errore il pubblico ufficiale). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]
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