CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27717/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all'impugnazione. Ne deriva la inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro - perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché - quanto ai primi due motivi - concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche anche con riferimento all'applicazione della aggravante contestata e al disconoscimento del fatto di lieve entità (p. 2). Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi che il diniego delle attenuanti generiche, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, che deve riguardare circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, e il cui esercizio va motivato nei soli limiti atti a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 dei 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo criterio vale quando le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute come equivalenti alle aggravanti e si contesta il disconoscimento della loro prevalenza. Nel caso in esame la Corte di appello ha chiaramente illustrato le ragioni della sua scelta nella gravità del fatto derivante dal quantitativo di cocaina pura detenuta (per oltre 500 dosi) e dagli evidenti collegamenti con un rilevante traffico organizzato di droga da smerciare. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] o,Costanzo DEPOSITATA // IN