CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
______________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15197del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministra- zione straordinaria([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei commissari straordinari, legali rappresentant i pro tem- pore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gio- vanni Fiori rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 60H57 F032H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 57L21 B885P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56R68 F205U ) -ricorrenteprincipale - controricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona deiliquidatori , legali rappresentanti pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- galli rappresentatee difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRT FPP67M04 F205J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77R08 F537X) Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 2 di 29 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona delPresidente del C.d.A., legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77D06 D862A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CLS RFL74D50 C978W ) -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : BRNGPP 52L01 A662C ) [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FMGLRT 58D03 F205G ) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- nonché [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 981/2022, pubblicatain data 23 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da requisitoria scritta in atti,per il rigetto del ricorso prin- cipale,con assorbimento dell’esame dei ricorsi incidentali con- dizionati; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per de- lega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rico, per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , per la società ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le società controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 3 di 29 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricor rente [OSCURATO:SOCIETA].; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente (e ricorrente in via incidentale) [OSCURATO:SOCIETA].. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in amministrazione straordi- naria (in seguito: Alitalia) ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (attualmente KRI S .p. A .) e [OSCURATO:PERSONA]- zione S.r.l. (attualmenteKAI S.r.l.), per ottenere la restituzione della somma complessiva di € 4.922.324,48che assume inde- bitamente corrisposta alle società convenute, a titolo di rim- borso di“airport fee” (per assistenza nei servizi di rifornimento di carburante), nel periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2009, trattandosi diroyalties riconosciute come illegittimamente de- terminate dai gestori aeroportuali in base a provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le società convenute, nel contestare il fondamento delle do- mande proposte nei loro confronti, hanno a loro volta evocato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Anna S .p. A . (quest’ultima di- chiarata fallita nel corso del giudizio di merito, proseguito dalla curatela fallimentare),quali soggetti gestori degli scali aerei nei quali erano state fornite le prestazioni di assistenza per il rifor- nimento di carburante, nonchépercettori finali delle somme in contestazione, chiedendo di essere eventualmente manlevate, in caso di soccombenza. Il Tribunale di Milano: a) con una prima sentenzanon definitiva (n. 13631 del 3dicembre 2015), ha dichiarato prescritto il di- ritto di Alitalia per il periodo anteriore al 14 maggio 2000ed ha rigettatotutte le altre eccezioni preliminari e pregiudiziali for- mulate dalle società convenute e chiamate in causa; b) con Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 4 di 29 successiva sentenza definitiva (n. 1861del 27 febbraio 2020 ), ha parzialmente accolto la domanda principale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]alla restituzione in favore di Alitalia della somma di € 932.539,00, oltre accessori, nonché le domande di manleva di queste ultime nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ( nei limiti di € 849.087,00 per [OSCURATO:SOCIETA]. e di € 83.452,00 per [OSCURATO:SOCIETA].), mentre ha rigettato la domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di PugliaS.p.A. e dichiarato improcedibile quella nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]AnnaS .p. A.. La Corte d’appello di Milano, in riforma dell e richiamate deci- sioni di primo grado, ha integralmente rigettato la domanda principale di Alitalia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con assorbimento delle domande di manleva già accolte. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di novemotivi. Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:SOCIETA].; b)[OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . ; c) [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A . ; d) [OSCURATO:SOCIETA]. propongono, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati, rispettivamente sulla base di un unico motivo e di due motivi. Resistono ai ricorsi incidentali condizionati: a) Alitalia, con due ulteriori distinti controricorsi; b) [OSCURATO:SOCIETA]. e KAI S .r.l. , con unico controricorso. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata cura- tela del fallimento [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Alitalia, nonché [OSCURATO:SOCIETA].,hanno depositato me- morie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Ricorso principale di ALITALIA Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 5 di 29 I primiquattro motivi del ricorso principale, avanzato da Alita- lia, hanno ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito, quelli dal quinto all’ottavo l’azione risarcitoria. L’ultimo motivo del ricorso non contiene censure avverso la de- cisione impugnata, ma la sola riproposizione delle questioni ri- maste assorbite nel giudizio di merito. 1.1 Motivi del ricorso principale aventi ad oggetto l’azione di ripetizione di indebito 1.1.1Con il quarto motivo si denunzia « violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. , dell’ art. 2033 c.c. e dei principi generali in tema di collegamento negoziale, nonché dell’art. 102 TFUE, della Direttiva 96/67/CE, art. 16, del d.lgs. n. 18/1999, art. 10,del D.L. n. 203/2005, art. 11-terdecies, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La società ricorrente censura la sentenza impugnata « ove la sentenza medesima dovesse essere intesa affermare la liceità del pagamento delle airport fees, nel rapporto tra la società pe- trolifera e la compagnia aerea, per esservi stato un corrispon- dente pagamento dalla società petrolifera ai gestori aeropor- tuali». Il quarto motivo del ricorso principale è logicamente pregiudi- ziale rispetto agli altrimotivi aventi ad oggetto l’azione di ripe- tizione di indebito(cioè, i primi tre). Con esso viene censurata la autonoma ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, relativamente a tale azione, in base alla quale la corte d’appello ha escluso in radice la nullità della clausola di rimborso dei costi dei servizi aeropor-tuali (cd. airport fee) pagati dalla compagnia petrolifera per effettuare il rifornimento, avendo ritenuto che tale clausola di per sé non determini alcuna violazione delle norme che disci-plinano le ta- riffe aeroportuali, limitandosi a prevedere il rim-borso dei rela- tivi costi, di fatto sopportati dalla compagnia petrolifera, che li Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 6 di 29 ha pagati ai gestori aeroportuali, da parte della compagnia ae- rea in favore della quale è stato effettua-to il rifornimento. Non possono esservi dubbisul fatto che, nell’ottica complessiva della decisione impugnata, quella appena richiamata costituisca una ratio decidendiautonoma e da sola sufficiente ad escludere la fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito:le conside- razionisvolte dalla corte d’appello sulla validità della clausola in contestazione seguono, infatti,alla premessa che tale azione è fondata sulla nullità della stessa e sono seguite da una serie di considerazioni, che vengono espressamente indicate come meramente ipotetiche, per il solo caso in cui si dovesse, invece, escludere la validità della clausola, sulla mancata prova del quantumdell’eccedenza illegittima. Ne consegue che, risultando infondato il quarto motivo di ri- corso, la statuizione di rigetto dell’azione di ripetizione di inde- bito sarebbe da ritenere sufficientemente sostenuta dall’indi- cata ratio decidendi, a prescindere da ogni ulteriore questione relativa alla prova dell’eccedenza illegittima della tariffa aero- portuale, oggetto dei primi tre motivi del ricorso, i quali reste- rebbero assorbiti. 1.1.2Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la statuizione in esame sa- rebbe viziata : a) per ultra - petizione, in quanto il tribunale avrebbe implicitamente ritenuto sussistente la nullità della clausolain questione e non sarebbe stato proposto appello sul punto; b) per erronea applicazione dei principi di diritto sul col- legamento e sull’illiceità negoziale, nonché delle stesse norme che impongono ai gestori aeroportuali di rapportare le tariffe per i servizi come quello in esame ai costi effettivi. Il motivoè in parte inammissibile ed in parte infondato . 1.1.3La censura di ultra-petizione risulta, innanzi tutto, inam- missibile perché non adeguatamente sostenuta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,dal puntuale richiamo del contenuto degli atti di causa rilevanti , dai quali si possa Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 7 di 29 evincere che vi era stata una espressa (oalmeno implicita) sta- tuizione del giudice di primo grado in merito alla nullità della clausola controversa e che tale statuizione non era stata og- getto di appello da parte delle società soccombenti. D’altra parte, per quello che è possibile ricavare dagli atti ri- chiamati nel ricorso e dalla sentenza impugnata, il tribunale non si è affatto pronunciato espressamente sulla validità o meno della clausola controversa, essendosi limitato ad accogliere semplicemente, sia pur parzialmente, la domanda di ripetizione di indebito avanzata da Alitalia nei confronti delle compagnie petrolifere, limitatamente all’importo dei costi da queste adde- bitati alla prima eccedenti quelli legittimamente imposti dai ge- stori aeroportuali, senza peraltro chiarire se tale accoglimento si fondasse o meno sulla nullità della relativa clausola. La pronuncia di accoglimento dell’azione di ripetizione di inde- bito risulta, in ogni caso , certamente essere stata oggetto di impugnazione da parte delle società soccombenti: in partico- lare, le compagnie petrolifere, in secondo grado, risultano avere (in via di impugnazione incidentale) chiesto il rigetto in- tegrale proprio della suddetta domanda di ripetizione di inde- bito, sulla base delle medesime difese e contestazioni già svolte in primo grado, incluse quelle relative alla validità della clausola oggetto di lite, il che imponevasenz’altro alla corte d’appello di rivalutare ex novoil rapporto obbligatorio sottostante, soprat- tutto in mancanza di una espressa pronuncia sulla questione della eventuale nullità della clausola in questione. 1.1.4La ricorrente afferma, inoltre, che la clausola per cui è causa prevedeva il pagamento dellecd. airport fees e, precisa- mente, «non semplicemente un ammontare corrispondente, ma proprio le medesime airport fees applicate dal gestore ed in quanto allo stesso dovute». Anche questa censura presenta, in primo luogo,un preliminare profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366, comma 1, Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 8 di 29 n. 6, c.p.c., in quanto il testo della clausola in questione non è adeguatamente e puntualmente richiamato nel ricorso, il che impedisce in radice a questa Corte di valutare in concretola tesi della ricorrente in ordine al suo contenuto. In ogni caso, non vi è dubbio che la corte d’appello abbia esa- minato la clausola ed abbia interpretato la volontà negoziale emergente dalla medesimacome avente ad oggetto una previ- sionedi mero rimborso dei costi di fatto sopportati dalla com- pagnia petrolifera per lo svolgimento delleoperazioni di riforni- mento,a prescindere, quindi, dalle modalità di determinazione delle relative tariffe da parte dei gestori, e non come riferita, invece, al pagamento dell’importo delle relativetariffe aeropor- tuali se ed in quanto correttamente determinate e, cioè , nei limiti della lorolegittima imposizione alle compagnie petrolifere. Si tratta di una interpretazione della volontà negozialeemer- gente dal contratto stipulato tra le parti,certamente non arbi- traria, anzi del tutto ragionevole e, come tale, non sindacabile nella presente sede, né, tanto meno, oggetto di specifiche cen- sure fondate sulla deduzione di una eventuale violazione delle norme in tema di ermeneutica negoziale. 1.1.5Le considerazioni sin qui svolte impediscono di valutare l’eventuale rilevanza del dedotto collegamento negoziale tra la clausola di rimborso dei costi aeroportuali di cui si discutee il rapporto contrattuale tra le compagnie petrolifer e e d i gestor i aeroportuali e, comunque, portano ad escludere che si possa ammetterela rilevanza di un siffatto collegamento nel senso auspicato dalla ricorrente, di modo che l’illegittima determina- zione delle tariffe per lo svolgimento dei servizi aeroportuali da parte dei gestori possa determinare l’illegittimità derivata della clausola che prevede il rimborso dei costi sopportati dallecom- pagnie petrolifere per effettuare il rifornimento. Trattandosi di semplice previsione delrimborso dei costi effet- tivi di fatto e in concreto sopportati dalla compagnia petrolifera Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 9 di 29 al fine di eseguire la prestazione principale dedotta nel con- tratto (vale a dire il rifornimento di carburante agli aeromobili della compagnia aerea), non assume rilievo, ai fini della sua validità, il rapporto contrattuale intercorrente tra quest’ultima e i gestori degli aeroporti e, in particolare, la legittimità della condotta di questi ultimi nella determina zione del le tariffe im- poste per i serviziaeroportuali. Altra questione è, poi, quella relativa all’eventuale danno risen- tito, in via indiretta, dagli acquirenti di prodotti la cui erogazione abbia comportato il pagamento di servizi aeroportuali da parte degli acquirenti diretti di tali servizi, ed ai quali siano stati tra- sferiti i relativi costi, in virtù della eventuale condotta illecita dei gestori degli aeroportiche abbiano abusato della loro posi- zione dominante per imporre corrispettivi più elevati di quelli legittimamente esigibili, con violazione delle norme sulla con- correnza: si tratta di una questione che, di per sé, non implica alcuna nullità della clausola di rimborso dei costi aeroportuali effettivamente sostenuti dagli acquirenti diretti dei servizi, ma che potrebbe, al più,dare luogo ad un’azione risarcitoria, anche da parte dell’”acquirente indiretto” nei confronti dell’autore della violazione, azione peraltro nella specie non proposta dalle compagnie aeree, le quali, anche dopo la chiamata in giudizio dei gestori aeroportuali, non hanno esteso alcuna delle do- mande proposte nei confronti di questi. 1.1.6Secondo Alitalia, i rapporti con le compagnie petrolifere «prevedevano espressamente che Alitalia potesse contestare la validità originaria dell’imposizione e chiederne la restituzione (si vedano sul punto le condizioni IATA, doc. 28 di Alitalia in primo grado, annex III, art. 13.2 e, per l’applicazione delle fees, art. 13.1., espressive delle prassi di mercato e comunque ri- chiamate da Alitalia nei propri ordini, doc. 27 di Alitalia in primo grado, nella formula riportata in ciascuno di essi “all other con- ditions as per Alitalia/IATA aviation fuel supply agreement”, il Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 10 di 29 tutto richiamato anche a pagina 8 della prima comparsa con- clusionale depositata da Alitalia in primo grado)». Se ben si comprende il senso dell’argomentazione sostenuta dallaricorrente (esposta in modo per il vero non chiarissimo) , si fa riferimento a previsioni estranee al contrattostipulato tra la compagnia aerea e la compagnia petrolifera. La questione, però, almeno nei terminiindicati, non risulta af- frontata nelle sentenze di merito, richiede anche accertamenti di fatto e deve ritenersi posta , nei suddetti termini , peraltro anche in modo assolutamente generico, per la prima volta nella presentesede. D’altra parte, il richiamo al contenuto degli atti difensivi in cui essa sarebbe stata già posta nel corso del giudizio di appello non può ritenersi sufficientemente specifico, a giudizio della Corte e, pertanto, la censura risulta inammissibile per viola- zione dell’art.366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 1.1.7Non è fondato neanche l’assunto per cui alla conclusione della nullità della clausola di rimborso dei costi aeroportuali sopportati dalle compagnie petrolifere per effettuare il riforni- mento dovrebbe giungersi in base all’applicazione dellenorme che disciplinano la determinazione della relativa tariffa da parte dei gestori aeroportuali, vietando tali norme l’imposizione di una tariffa superiore a quella riferibile ai costi effettivi. Si tratta, infatti, di norme dirette a disciplinare i rapporti tra i gestori aeroportuali e le imprese che svolgono servizi commer- ciali negli aeroporti (nella specie, quello di rifornimentodel car- burante): ma la clausola che consente alla compagnia petroli- fera di addebitare alla compagnia aerea, in aggiunta al prezzo del carburante, l’importo pagato al gestore per lo svolgimento del servizio di rifornimento, non ha direttamente ad oggetto la determinazione dell’importo pagato a tal fine. Tale clausola, nei rapporti tra compagnia petrolifera e compa- gnia aerea, prevede esclusivamente il rimborso di un costo Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 11 di 29 ulteriore rispetto al corrispettivo pattuito per il rifornimento di carburante, sopportato dalla compagnia petrolifera ed imposto da un terzo, a prescindere dalla sua legittima determinazione. Di conseguenza, come già chiarito, se il costo in questione sia stato determinato illegittimamente, la compagnia aerea potrà eventualmente agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore dell’illecito (domanda nella specie non proposta di- rettamente), ma ciò non rende di per sé nulla la clausola di rimborso deicosti ulteriori, nei rapporti tra compagnia petroli- fera e compagnia aerea.Questa clausola, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, non ha ad oggetto l’importo della tariffa, ma esclusivamente l’addebito alla compagnia aerea della somma effettivamente pagata da quella petrolifera per ef- fettuare i rifornimenti, addebito (o ritrasferimento) che non è, ovviamente, di per sé illecito. E se anche si potesse, in astratto,ipotizzare la deduzione di una inadempienza della compagnia petrolifera, sul piano contrat- tuale, per non avere essa stessa contestato la determinazione illegittima della tariffa al gestore aeroportuale , ciò non impli- cherebbela nullità della clausola di rimborso dei costi contro- versa nella presente sede. In ogni caso, una siffatta domandanon risulta essere stata pro- posta, né risulta specificamente censurata la decisione della corte d’appello, nella parte in cui afferma che la domanda di ripetizione di indebito è, invece,esclusivamente fondata sulla dedottanullità della clausola di rimborso dei cd. airport fees: il motivo di ricorso in esame, d’altronde, risulta diretto esclusiva- mente a sostenere che sussista la predetta nullità, non a soste- nere che, anche esclusatale nullità, vi sarebbero ugualmente i presupposti per l’azione di ripetizione di indebito. 1.1.8A sostegno delle conclusioni sin qui esposte può essere richiamato, infine,anche un precedente di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13158 del 30/06/2020, pronuncia Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 12 di 29 segnalata dal P.G.), res o in sede di opposizione a llo stato pas- sivo proposta da una compagnia petrolifera(Total) creditrice di Alitalia proprio per il riconoscimento del rimborso dei costi di servizi aeroportuali.In tale arresto ( sebbene co n un obiter dic- tum),nel cassare la decisione che aveva rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato, che non aveva ammesso la compagnia petrolifera al passivo di Alitalia, questa Corte ha affermato, tra l’altro , che « poiché i destinatari della normativa in materia sono, per l’appunto, i gestori aeroportuali e non certo i soggetti che usufruiscono dei servizi, non si com- prende in qual modo l’eventuale illegittimità delle tasse e delle commissioni pretesi dai primi avrebbe potuto comportare il ve- nir meno del diritto di Total adottenere il rimborso delle somme agli stessi versate per tali titoli». 1.1.9Sulla base delle considerazioni che precedono, il quarto motivo del ricorso va rigettato. Restano, di conseguenza, assorbiti tutti gli ulteriori motivi aventi ad oggettol’azione di ripetizione di indebito (cioè, i primi tremotivi), in quanto l’ulteriore ratio decidendi alla base della statuizione di rigetto dell’azione di ripetizione di indebito, rela- tiva alla mancata prova dell’illegittimità in concreto dei costi addebitati dai gestori aeroportuali, nonché della misura della pretesa eccedenza illegittima (oggetto delle censure formulate con tali motivi),diventa irrilevante, una volta esclusa in radice la nullità della clausola. Più in particolare: con il primo motivo del ricorso principalesi denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 102 TFUE , dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» (l a società ricorrente censura la sen- tenza impugnata «laddove afferma erroneamente che gli accer- tamenti contenuti nei provvedimenti antitrust sono rilevanti solo nelle azioni risarcitorie e non in altre azioni civili, come l’azione di ripetizione di indebito»); con il secondo motivo si Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 13 di 29 denunzia «violazione e falsa applicazione della D irettiva 96/67/CE, art. 16,del d.lgs. n. 18/1999, art. 10, della Delibera CIPE 86/2000, del D.L. n. 203/2005, art. 11-terdecies, e della Delibera CIPE n. 38/2007, nonché degli artt. 2697 c.c., 2033 c.c. e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» (la società ricorrente censura la sentenza impugnata «per avere erroneamente attribuito l’onere della prova dei costi effettiva- mente sostenuti dai gestori aeroportuali, per consentire il rifor- nimento di carburante, ad una parte (Alitalia) diversa da quella invece gravata da tale onere, giusta il divieto legale al gestore aeroportuale e alle compagnie petrolifere di addebitare royal- ties sulla fornitura di carburante per l’uso di beni comuni e delle infrastrutture centralizzate non effettivamente connesse ai co- sti necessari per lo svolgimento del singolo servizio, risultanti sulla base di contabilità separata e trasparente»; con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt.1226 c.c., 2033 c.c. e 2697 c.c., nonché degli artt. 61 c.p.c. e 191 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; omessa considerazione di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (l a società ricorrente censura la sen- tenza impugnata«per avere ritenuto che il giudice di prime cure non potesse determinare l’esatto ammontare delle somme in- debitamente corrisposte in base al criterio equitativo e che le conclusioni del CTU esaurissero gli spazi di valutazione del Tri- bunale; nonché per omesso esamedi fatti decisivi della contro- versia ed in particolare dei dati indicati dai provvedimenti AGCM, dai provvedimenti di ENAC e dall’assenza di contabilità analitica»). Come già chiarito, si tratta di motivi di ricorso aventi tutti ad oggetto la mancata prova dell’illegittimità in concreto delle ta- riffe imposte dai gestori aeroportuali, nonché della misura della pretesa eccedenza illegittima, che restano, quindi, tutti assor- biti in virtù del rigetto del quarto motivo. Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 14 di 29 1.2 Motivi del ricorso principale aventi ad oggetto l’azione risarcitoria 1.2.1Con il quinto motivo si denunzia « violazione e falsa ap- plicazionedegli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c., del principio di “vi- cinanza della prova”, della Direttiva 96/67/CE, art. 16, del d.lgs. n. 18/1999, art. 10; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.». La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere «la Corte territoriale attribuito l’onere probatorio circa la man- catatraslazione del danno subito da Alitalia sui consumatori del servizio di trasporto aereo (vale a dire sui passeggeri) alla stessa Alitalia, che non ne poteva essere gravata, trattandosi altrimenti di una prova c.d. negativa». Con il sestomotivo si denunzia « omesso esame di un fatto de- cisivo della controversia ed in particolare che il trasferimento delle airport fees da parte di Alitalia a valle sui consumatori finali non si è verificato (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Travisamento delle prove documentali prodotte e delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La società ricorrente deduce «l’omesso esame di un fatto deci- sivodella controversa ed in particolare che il trasferimento delle airport fees da parte di Alitalia a valle sui consumatori finali non si è verificato, come ricavabile dalla corretta valutazione del materiale istruttorio, delle risultanze probatorie ed in partico- lare della relazione peritale depositata nell’ambito della consu- lenza tecnica disposta dal Tribunale di Milano». Con il settimo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione dell’ art. 2697 c.c. e dell’ art. 2729 c.c. , della D irettiva 96/67/CE, art. 16, del d.lgs. n. 18/1999, art. 10 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». La società ricorrente censura la sentenza impugnata«per avere la Corte territoriale fatto ricorso a presunzioni generiche non Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 15 di 29 ammissibili nel caso di specie e comunque contrarie alle evi- denze istruttorie puntuali acquisite nel corso del giudizio e in assenza dei relativi presupposti di gravità, precisione e concor- danza». Con l’ottavo motivosi denunzia «omesso esame di un fatto de- cisivo della controversiaed in particolare della condizione defi- citaria di Alitalia come preclusione al trasferimento dei costi e traslazione del danno subito (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». 1.2.2 I motivi dal quinto all’ottavo hanno tutti ad oggetto l’azione risarcitoria che sia il tribunale che la corte d’appello, interpretando le difese svoltedalla ricorrente nel giudizio di me- rito e qualificandole relative domande, hanno ritenuto essere stata da questa proposta, unitamente all’azione di ripetizione di indebito. È opportuno precisare che, in ordine a tale interpretazione e qualificazione delle domande proposte da Alitalia, non sono svolte specifiche censure nella presente sede. Neanche sono svolte specifiche censure, nella presente sede, da nessuna delle parti, in ordine alla espressa affermazione della corte d’appello per cui – nonostante Alitalia non abbia esteso la domanda risarcitoria nei confronti dei gestori aeropor- tuali, i quali risultanoesclusivamente evocati in giudizio, a titolo di garanzia impropria, dalle società in origine convenute – le compagnie petrolifere « … che hanno direttamente pagato ad ADR e SEA le suddette tariffe aeroportuali, loro illecitamente imposte per poter svolgere l’attività di rifornimento di carbu- rante in favore dei vettori aerei all’interno degli aeroporti, avendo, pacificamente, integralmente ribaltato sui vettori ae- rei, e, per quanto interessa su Alitalia, l’illecita tariffa aeropor- tuale, loroimposta da ADR e SEA e da loro pacificamente pa- gata, sono concorrenti con ADR e SEA nel comportamento ille- cito e quindi sono solidalmente responsabili con queste ultime Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 16 di 29 nei confronti della danneggiata per il risarcimento del danno da questa subito». Tale specifica circostanza –espressamente enunciata, a signi- ficativa differenza di casi consimili decisi dalla stessa corte ter- ritorialecon sentenze oggetto di separati ricorsi per cassazione trattati nell’odierna udienza, nei quali invece manca alcun pas- saggio argomentativo esplicito al riguardo – impedisce di rile- vare, in questa sede,l’eventuale difetto di legittimazione di Ali- talia a proporre l’azione risarcitoria nei confronti delle propri e controparticontrattuali (cioè, l e compagni e petrolifer e ), n on re- sponsabili dell’illegittima determinazione de lle tariffe aeropor- tuali. Tanto premesso, i motivi di ricorso in esame risultano connessi, sia logicamente che giuridicamente, per cui possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 1.2.3La domanda risarcitoria di Alitalia è stata , invero, riget- tatadalla corte d’appello, in accoglimento dell’eccezione di av- venuto trasferimento sugli utenti finali, da parte di quest’ul- tima, del danno derivante dal pagamento alle compagnie pe- trolifere della tariffa illegittimamente determinata dai gestori aeroportualiper il servizio di rifornimento. In proposito,la motivazione della sentenza impugnata va , pe- raltro,rettamente intesa. A giudiziodi questa Corte, al di là delle concrete e non propria- mente lineari modalità espositive, tale motivazione deve rite- nersi fondata su due autonome e distinte rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a reggere da sola la statuizione finale di rigetto dell’azione risarcitoria. E ssa va allora interpretata, precisata, integrata e finanche corretta, ove necessario, in tal senso, essendo comunque conforme a diritto il suo dispositivo finale. La corte d’appello, infatti: Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 17 di 29 a) da una parte, ha affermatoche sarebbe a carico del danneg- giato (nella specie, Alitalia) l’onere della prova del mancato tra- sferimento sugli utenti finali del dannoderivante dal pagamento alle compagnie petrolifere di una tariffa per i servizi aeropor- tuali illegittimamente determinata dai gestori, in violazione del diritto della concorrenza, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 13 della direttiva sovranazionale dell’Unione Europea n. 104/2014/UE, recepito in Italia con l’art. 11 del d.lgs. n. 3/2017, onere non soddisfatto dalla società attrice; b) dall’altra parte, ha, peraltro, comunque accertato – sulla base di ampia, dettagliata ed esaustiva motivazione – una «chiara presunzione, in generale e in modo specifico nella pre- sente controversia, della sussistenza, dei due seguenti fatti: … … A) che Alitalia, come tutti gli operatori che agiscono sul piano della razionalità economica, a fronte di un aumento dei costi non abbia deliberatamente escluso dal meccanismo di forma- zione del prezzo di vendita sul mercato dei propri prodotti e/o servizi uno specifico costo per mant enerne a proprio carico l’ammontare, come esplicitamente rilevato dal Consulente tec- nico; … … B)… … che, a fronte dell’avvenuto trasferimento sul prezzo del volo aereo del costo della airport fee, non si è o non si sarebbe verificata alcuna riduzione del numero dei passaggi aerei venduti da Alitalia ai consumatori finali (e quindi non si è o non si sarebbe verificata alcuna riduzione dei ricavi)»;ha ri- tenuto, cioè, sussistereuna serie di elementi presuntivi tali da integrare una vera e propria prova positiva dell’avvenuto tra- sferimento del danno sugli utenti finali. È vero che, con riguardo a tale seconda ratio decidendi, la stessa corte territoriale ha precisato, in modo (solo apparente- mente, come si vedrà) contraddittorio , che « le suddette pre- sunzioni non costituiscono prova piena del fatto che Alitalia ab- bia effettivamente trasferito sul prezzo del passaggio aereo il costo della airport fee sopportata (o meglio dell’eccedenza Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 18 di 29 rispetto ai costi dell’importo della airport fee, imposta dalle im- prese petrolifere), né che tale trasferimento, qualora attuato, non abbia comportato alcuna diminuzione del numero dei pas- saggi aerei venduti, ma rendono ragionevole ritenere che il sog- gettoasseritamente danneggiato (sul quale, secondo i principi generali, grava interamente l’onere di provare l’esistenza e l’en- tità del danno subito) sia tenuto anche a provare sia di non aver trasferito sul prezzo del passaggio aereo, richiesto al consuma- torefinale, il costo della tariffa aeroportuale (o meglio dell’ec- cedenza di tale importo rispetto ai costi sostenuti dai gestori aeroportuali) sia che il suddetto trasferimento avrebbe deter- minato una diminuzione del numero dei passaggi aerei ven- duti». L’apparente contraddittorietà, sul piano logico e giuridico, di tale ultima affermazioneè dovuta al semplice ma insuperabile rilievo che la sussistenza di elementi di prova presuntiva di de- terminati fatti può essere ritenuta sufficiente o meno alladimo- strazione ditali fatti, in concreto e nel caso di specie, ma non può certo avere alcun rilievo sull’astratto assetto normativo che disciplina l’onere della prova di quei fatti. Si tratta di una contraddittorietà che può, peraltro, essere ade- guatamente superata considerando che, in realtà,l’unico effet- tivo senso logico che può essere attribuito a tale affermazione (anche eventualmente correggendo la motivazione in tal senso, ove necessario) è quello per cui la corte territorialeha, in realtà, ritenuto che gli elementi presuntivi di prova esaminatie valutati fossero bensì, di per sé,sufficienti a dimostrare l’avvenuto tra- sferimento del danno sugli utenti finali (senza incidenza sulnu- mero dei passaggi aerei complessivamente venduti), pur non costituendoessi una “ piena prova ” di tale circostanza di fatto, cioè non costituendone una dimostrazione insuscettibile di prova contraria. Ma tanto è, del resto, normalein caso di prova meramente presuntiva, restando sempre possibile per la Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 19 di 29 danneggiata Alitalia superare tale presunzione dimostrando eventualmente il contrario, sulla base di altri, diversi e puntuali elementi di prova, dotati della medesima efficacia di quelli va- lorizzati dal giudice del merito. Soloin tale limitato senso la corte d’appello ha, pertanto, rite- nuto gravare su lla danneggiata l’onere di fornire la eventuale dimostrazionedell’omesso trasferimento del danno sugli utenti finali:in via di fatto e non di diritto, dunque e, segnatamente, per la sussistenza, in concreto, di una prova presuntiva (come tale sempre suscettibile di prova contraria, però,appunto, non fornita) dell’avvenuto trasferimento. 1.2.4Sulla scorta delle precisazioni sin qui svolte , deve, in de- finitiva, affermarsi che la statuizione di rigetto dell’azione risar- citoria avanzata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle (sole) compagnie petrolifere è fondata su una duplice argomenta- zione, che integra, nella sostanza,una duplice e autonoma ratio decidendi. La corte d’appello, infatti, pur affermando, in astratto ed in li- nea di principiodi diritto, che fosse l’attrice danneggiata a dover provare il fatto negativo dell’omesso trasferimento sugli utenti finali del danno (derivante dalla violazione anticoncorrenziale posta in essere dai gestori aeroportuali), ha poi,comunque, in concreto, ritenuto non solo non essere stata raggiunta tale prova ma addirittura sussistereuna prova presuntiva, in posi- tivo, dell’avvenuto trasferimento di tale danno, non superata dagli elementi di prova in senso contrario allegati dalla stessa attrice. La ricorrente contesta sia l’affermazione sull’astratto assetto dell’onere della prova in ordine al trasferimento del danno (in particolare, con il quinto motivo del ricorso), sia la valutazione degli elementi istruttori in proposito, ritenuti dalla corte d’ap- pello tali da integrare la prova presuntiva positiva dell’avvenuto Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 20 di 29 trasferimento di detto danno, in concreto (in particolare, con i motivi sesto, settimo e ottavo). Le censure volte a contestare tale ultima valutazione concreta non possono, peraltro,trovare accoglimento, per le ragioni che saranno di seguito esposte: di conseguenza, restano assorbite le censure che riguardano la prima astratta affermazione, in quanto una volta confermata la sussistenza di una sufficiente prova positiva (sia pur presuntiva) in ordine al fatto storico dell’avvenuto trasferimento del danno, in base al principio di acquisizione probatoria, non ha alcun rilievo stabilire l’assetto, in astratto,dell’onere probatorio relativamente a tale fatto. 1.2.5La corte d’appello ha svolto (da pag. 43 a pag. 46 della motivazione della decisione impugnata) una analitica e detta- gliata indicazionee la puntuale valutazione degli elementi pre- suntivi emersi a favore della sussistenza di una vera e propria prova positiva dell’avvenuto trasferimentosugli utenti finali, da parte di Alitalia,del danno derivante dalla violazione anticon- correnziale posta in essere dai gestori aeroportuali, nonché dellaassenza di conseguenze negative sul numero di passaggi aerei venduti, in conseguenza di tale trasferimento. La motivazione è articolatasull’affermazione della sussistenza di una «chiara presunzione,in generale e in modo specifico», in relazione a due fattistorici: a) che Alitalia abbia riversato sul prezzo di vendita dei propri servizi sul mercato il maggior costo pagato alle compagnie petrolifere per i servizi aeroportuali; b) che il trasferimento sul prezzo dei biglietti del maggior costo di tali servizi non abbiaridotto il numero dei passaggi aerei ven- duti ai consumatori finali. In particolare, la prima presunzione è fondata sugli accerta- menti risultanti dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, sul rilievo che anche altre componenti variabili del costo del carburante risultano espressamente trasferite da Alitalia sui co- sti dei biglietti aerei (senza che vi siano elementi tali da Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 21 di 29 giustificare una diversa opzione per il costo di cui si discute), nonché sulle emergenze di un documento denominato “Valuta- zione del [OSCURATO:PERSONA] 2004 – 2006 – Requisiti di sistema”, dal quale emerge, secondo la corte d’appello, « … chiaramente come la politica dei prezzi di Alitalia mirasse a tra- sferire, come è logico attendersi, nel prezzo del biglietto tutte le componenti del costo del carburante, compresa la airport fee». La seconda presunzione è fondata sul rilievo dell’avvenuto tra- sferimento, da parte delle compagnie petrolifere, del maggior costo dei servizi aeroportuali sul prezzo del carburante, senza alcuna preoccupazione per un eventuale impatto sul numero complessivo dei passaggi aerei, nonché sul rilievo della trascu- rabile incidenza di detto costo sul prezzo effettivo finale dei bi- glietti aerei, tale da escludere un significativo impatto sul nu- mero di biglietti venduti. Si tratta di una ragionevole valutazione delle prove, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sin- dacabile nella presente sede. 1.2.6A fronte di tale motivazione, le censure di omesso esame di fatti decisivie di travisamento delle prove, formulate, in par- ticolare, con il sesto motivo del ricorso, devono ritenersi in parte inammissibili ed in parte infondate. 1.2.6.1È appena il caso di ribadire , in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordina- mento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces- suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 22 di 29 determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, te- stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione proces- suale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto sto- rico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considera- zione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Sez. 3, Sen- tenza n. 9253 del 11/04/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). Nella specie, non vi è dubbio che la corte d’appello, contraria- mente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, abbia preso in esame e puntualmente valutato i fatti storici rilevanti e, in particolare, abbia preso in considerazione le risultanze della re- lazione di consulenza tecnica di ufficio, nonché l’allegata docu- mentazione, in ordine alla questione del trasferimento dei mag- giori costi dei servizi aeroportuali danno sugli utenti finali, come emerge incontestabilmente dalla stessa motivazione della deci- sione impugnata, giungendo peraltro, proprio sulla base della valutazione di tali elementi istruttori, alle conclusioni di merito più sopra esposte. Né vi sono dubbi sul fatto che la valutazione dei suddetti ele- menti istruttori sia sostenuta da una motivazione più che ade- guataed esaustiva, onde non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che nella sentenza non si sia dato specifica- mente conto di tutte le ulteriori risultanze probatorie, Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 23 di 29 evidentemente non ritenute decisive, in senso contrario alle conclusioni raggiunte. 1.2.6.2 Deve, d’altra parte, certamente escludersi la sussi- stenza di una ipotesi di cd. travisamento della prov a , tale da costituire violazione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta una svista concernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il processo di verifica logica della riconducibilità dell’in- formazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024). In definitiva, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi nella contestazione di insindaca- bili accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 1.2.7Anche le censure di violazione delle disposizioni in mate- ria didistribuzione dell’onere della prova e di presunzioni, for- mulate in particolare con il settimo motivo del ricorso, devono ritenersiin parte inammissibili ed in parte infondate. 1.2.7.1 È certamente da escludere la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo prospettato nel motivo, per le ragioni già esposte. La corte d’appello ha ritenuto, in particolare,sussistere agli atti la prova presuntiva dell’avvenuto trasferimento del danno sugli utenti finali. Di conseguenza, sulla base del principio di acquisizione proba- toria, tale prova deve ritenersi fornita in via positiva, il che esclude che (almeno relativamente al profilo in esame, atti- nente alla valutazione degli elementi di prova presuntiva) possa considerarsi verificata una violazione della norma invocata, non potendo, in concreto, ritenersi la decisione fondata su una, Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 24 di 29 eventualmente erronea, attribuzione dell’onere della prova del fatto in questionead una o all’altra delle parti in causa. 1.2.7.2 Neanche può ritenersi sussistere alcuna violazione delle disposizioni di cui all’art. 2729 c.c. (e, tanto meno, delle altre disposizioni richiamate nella rubrica del motivo di ricorso in esame), risultando, al contrario,operata una corretta appli- cazione dei principi alla base d elle ste sse, che ha semplice- mente condotto ad un risultato valutativo di merito diverso da quello preteso dallaricorrente. È, d’altra parte, appena il caso di ribadire i principi di diritto affermati costantemente da questa Corte, che il ricorso non of- fre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali, «in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’"id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare,costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021), mentre «la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa appli- cazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito af- fermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una in- ferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), ciò in quanto «la censura per vizio di motivazione Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 25 di 29 in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’asso- luta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, re- standoperaltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass.,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; in senso analogo: Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 –01, secondo cui «la critica deve con- centrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibi- lità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari al- tri fatti che non risultino dalla motivazione»). Non vi è dubbio che, nella specie, le censure formulate dalla società ricorrente non sonotali da evidenziare una effettiva in- sussistenza dei requisiti legali delle presunzioni utilizzate dalla corte territoriale ovvero una contraddittorietà sul piano logico del ragionamento decisorio: e sse si risolv on o , invece , in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e/o nella pro- spettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ri- tenuta dal giudice di merito, il che non è consentito nella pre- sente sede. 1.2.8Infine, è da ritenere inammissibile , prima ancora che in- fondato, l’ottavo motivo del ricorso, con il quale viene posta una questione che richiede anche accertamenti di fatto e che non risulta direttamente affrontata nella decisione impugnata. 1.2.8.1 La ricorrente sostiene di aver e già post o detta que- stione nel corso del giudizio di merito « … ex multis, pag. 29 comparsa conclusionale in primo grado, pag. 12 della comparsa di costituzione in appello»,ma non trascrive né richiama ade- guatamente il preciso contenuto di tali atti, né precisa Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 26 di 29 adeguatamente la loro collazione nel fascicolo processuale, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. È, comunque, assorbente, in proposito, la considerazione che il fatto storico rilevante , e cioè l’avvenuto tras ferimento sugli utenti finali, da parte di Alitalia, del danno derivante dalla vio- lazione anticoncorrenziale posta in essere dai gestori aeropor- tuali,è certamente stato preso in esame dalla corte d’appello che, sulla base dellavalutazione delle emergenze documentali e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, lo ha rite- nutosufficientemente provato, onde, per le ragioni già chiarite con riguardo al sesto motivo del ricorso (cui si fa rinvio, per quanto occorra), non era necessario che desse conto delle eventuali altre emergenze probatorie evidentemente non rite- nute decisive, in senso contrariorispetto alla conclusione rag- giunta in proposito. 1.2.8.2In ogni caso, si osserva altresì, in concreto, anche a fini di completezza di esposizione, chela circostanza che Alitalia fosse in situazione deficitaria non escludeaffatto, di per sé, che essafosse ancora operativa sul mercato e, dunque, emettendo biglietti aerei, potesse trasferireil costo dei servizi aeroportuali sui clienti. 1.2.9Nella presente controversia, lo sviluppo argomentativo della gravata sentenza, peculiare rispetto ad altri casi oggetto di ricorsi pure discussi all’odierna udienza, consente la appena vista correzione della motivazione: la quale, d’altro lato, deter- mina l’irrilevanza, ai fini della decisione, della ulteriore que- stionerelativa alla corretta ricostruzione dell’assetto dell’onere probatorio(oggetto del quinto motivo del ricorso che resta, per- tanto, assorbito) relativamente all’eccezione di trasferimento sugli utenti finali dei danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, nei rapporti tra l’autore della viola- zione, gli imprenditori che hanno direttamente contrattato con Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 27 di 29 lo stesso, quelli che hanno successivamente contrattato con questi ultimi e gli utenti finali del prodotto o del servizio. Ci si deve, pertanto,limitare a rilevare , in proposito – a soli fini di completezza espositiva –che la soluzione in diritto fatta pro- pria dalla corte d’appello,ha una portata in qualche modo “re- siduale”, riguardando esclusivamente il regime anteriore all’en- trata in vigore delle disposizioniattualmente vigenti, introdotte dalla direttiva unionale n. 104/2014 /UE (in particolare, l’art. 13), recepitain Italia con il d ecreto l e g i s lativo n. 3 del 19 gen- naio 2017(in particolare, l’art. 11). Si tratta, d’altra parte,di una soluzione quanto meno opinabile, in diritto,ma sulla quale non è possibile pronunciarsi espressa- mente nella presente sede,trattandosi di questione assorbita. È, pertanto, opportuno riservare a future occasioni,in cui essa assuma concreto rilievo, la valutazione se – pur essendo , in linea di principio,certamente da escludere che, sulla sola base del cd. principio di “vicinanza della prova”, si possa derogare alla espressa previsione di cui all’art. 2697 c.c., secondo la quale spetta alla parte che eccepisce fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio (e del quale siano stati provati i fatti costitutivi) l’onere della prova dei medesimi (si veda, in proposito, in motivazione,Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15033 del 11/05/2022)– possa eventualmente essere, co- munque, dirimente– almeno in certi casi – il rilievo per cui , pur senza giungere a sostenere che il mancato trasferimento del suddetto danno possa addirittura configurarsi come un fatto co- stitutivo del diritto al risarcimento del danno stesso (la cui prova negativa spetterebbe, dunque, al danneggiato) e non come un fatto impeditivo o estintivo di esso, potrebbe, più sem- plicemente,ammettersi che, anche prima dell’espressa previ- sione, per via normativa, della possibilità di proporre l’ecce- zione di trasferimento del danno (introdotta invirtù degli art. 13 della direttiva n. 104/2014/UE e dell’art. 11 del decreto Ric. n. 15197/2022– S ez. 3 - U d. 10 luglio 20 25 – Sentenza – Pagina 28 di 29 legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017), tale eccezione, se avan- zata dall’autore della violazione,potesse essere riconosciuta in via interpretativa e, addirittura, che il trasferimento del danno da illecito anticoncorrenziale sugli utenti finali potesse essere oggetto di una presunzione in via di fatto, in determinate spe- cifiche situazioni e circostanze. 1.3Ultimo motivo del ricorso principale Con il nono motivo del ricorso principale , l a società ricorrente si limita, in realtà, a riproporre le questioni rimaste assorbite nel giudizio di secondo gradoe, in particolare,i motivi di appello incidentale,che dichiara di voler riproporre anche nell’auspicato giudizio di rinvio. Non si tratta, dunque, di un vero e proprio motivo di ricorso: in ogni caso, le questioni oggetto di esso rimangono assorbite in virtù dell’esito negativo del ricorsostesso. 2. Ricorsi incidentali condizionati di [OSCURATO:SOCIETA]. eSEA S.p.A. hanno proposto ricorsi incidentali solo in via condizionata, in caso di accoglimento del ricorso principale. Tali ricorsi restano, quindi, assorbiti, in virtù del rigetto del ri- corso principale e non è, di conseguenza, neanche necessario illustrare il loro contenuto. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorsoprincipale è rigettato , con conseguente assorbimento diquelli incidentali condizionati. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, sia in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, sia per la sostanziale novità di alcune delle questioni di diritto poste a base della decisione gravata. Deve darsi atto della sussistenz