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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 08705/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 06/06/2025, con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Ancona il 14/10/2022; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante l'accertamento del fatto, si richiede una rivalutazione degli elementi già presi in esame dal giudice di merito in un'unitaria verifica della loro univocità indiziaria (gli operanti avevano provato tre volte a bussare senza essere uditi dai presenti in casa che sarebbero stati almeno dieci e a fronte di questi dati positivi e significativi la difesa lamenta che non sia stata preferita l'alternativa lettura del dato meramente negativo del mancato intervento dei vicini di casa, come significativo della non udibilità del campanello nemmeno da casa dell'imputato); che anche il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni dei giudici di merito riguardo l'insussistenza dei presupposti per la concessione di qualsivoglia sanzione sostitutiva in relazione al numero e alla gravità dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e alle esigenze retributive e specialpreventive connesse alla sanzione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2,6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il 4.es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 06/06/2025, con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Ancona il 14/10/2022; [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo, riguardante l'accertamento del fatto, si richiede una rivalutazione degli elementi già presi in esame dal giudice di merito in un'unitaria verifica della loro univocità indiziaria (gli operanti avevano provato tre volte a bussare senza essere uditi dai presenti in casa che sarebbero stati almeno dieci e a fronte di questi dati positivi e significativi la difesa lamenta che non sia stata preferita l'alternativa lettura del dato meramente negativo del mancato intervento dei vicini di casa, come significativo della non udibilità del campanello nemmeno da casa dell'imputato); che anche il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni dei giudici di merito riguardo l'insussistenza dei presupposti per la concessione di qualsivoglia sanzione sostitutiva in relazione al numero e alla gravità dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e alle esigenze retributive e specialpreventive connesse alla sanzione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2,6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il 4.es
Sentenza Cassazione n. 08705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris