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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 36252/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( il tema inerente la configurabilità della contestata evasione risulta immediatamente smentito dalla motivazione spesa al punto 2 dei motivi della decisione impugnata, alla luce della condotta accertata, incontroversa nei suoi estremi in fatto: viene rimarcato peraltro che nel caso la durata della violazione accertata ha avuto una limitata consistenza, poco più di un'ora rispetto al limite orario prefissato per il rientro presso il domicilio di esecuzione, solo per l'intervento degli operanti, allertati da una fonte confidenziale); sia perché connotati da una evidente aspecificità ( la doglianza prospettata in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. difetta di qualsivoglia confronto con le valutazioni spese dalla Corte del merito, punto

2.1. della motivazione, per giungere alla conclusione contrastata dal ricorso) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/5/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( il tema inerente la configurabilità della contestata evasione risulta immediatamente smentito dalla motivazione spesa al punto 2 dei motivi della decisione impugnata, alla luce della condotta accertata, incontroversa nei suoi estremi in fatto: viene rimarcato peraltro che nel caso la durata della violazione accertata ha avuto una limitata consistenza, poco più di un'ora rispetto al limite orario prefissato per il rientro presso il domicilio di esecuzione, solo per l'intervento degli operanti, allertati da una fonte confidenziale); sia perché connotati da una evidente aspecificità ( la doglianza prospettata in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. difetta di qualsivoglia confronto con le valutazioni spese dalla Corte del merito, punto 2.1. della motivazione, per giungere alla conclusione contrastata dal ricorso) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36252/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris