CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 1 aprile 2019 del Tribunale di Bari, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 9 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della A.V.D. Costruzioni, occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie e 113 fatture attive e passive relative agli anni d'imposta 2012 e 2013; accertato il 13/3/2017). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentandone la nullità per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere l'affermazione di responsabilità stata affidata alle sole dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria che erano intervenuti, in mancanza di qualsiasi elemento di riscontro, sottolineando che la società che amministrava era stata posta in liquidazione il 21/12/2012 e da allora non aveva più operato; in secondo luogo ha lamentato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure generiche, prive di analisi della vicenda e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, volte esclusivamente a sindacare sul piano del merito la valutazione delle prove e la determinazione della pena. La responsabilità del ricorrente in ordine al reato di occultamento delle scritture contabili della società che amministrava è stata ribadita in considerazione di quanto emerso in occasione degli accertamenti tributari compiuti presso la sede di tale società dalla Guardia di Finanza, nel corso dei quali venne riscontrata la mancanza della prescritta documentazione contabile, e della inverosimiglianza, oltre che della mancanza di riscontro, delle dichiarazioni e delle giustificazioni rese in tale occasione dal ricorrente, e tali rilievi, idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità per la loro logicità, non sono stati considerati, né, tantomeno, criticati, dal ricorrente, che si è limitato a prospettare l'insufficienza degli elementi a carico, con argomento che non può costituire idoneo mezzo di censura nel giudizio di legittimità, sia per la sua genericità, sia per il suo contenuto. Analogamente, quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente si è limitato a lamentarne l'eccessività, anche a questo proposito in modo del tutto generico, senza alcuna considerazione della condotta e della propria personalità, né, di nuovo, confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente giustificati attraverso la sottolineatura della precedente condanna riportata dal ricorrente e della particolare intensità del dolo, dunque degli elementi ritenuti assorbenti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., con motivazione adeguata e logica, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere