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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28198/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7721/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 8621/31/2015, depositata in data 18 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n.

T7L012301596 relativo all’anno d’imposta 2006.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Asti - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2006 rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 e accertando un maggior reddito di € 50.215,00 per l’anno 2011.

La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobile adibito ad abitazione principale in comproprietà con il coniuge e sul quale insite mutuo, e un premio annuo assicurativo.

2. Avverso l’avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Asti; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 159/02/2012, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; non si costituiva in giudizio il contribuente.

5. Con sentenza n. 8621/31/2015, depositata in data 18 settembre 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è pronunciata in ultrapetizione con riguardo al vizio di omesso svolgimento del contraddittorio preventivo.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, in realtà prevista solo per i c.d. tributi armonizzati, come l’IVA, e non per quelli non armonizzati, come l’IRPEF del caso di specie.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. – Onere della prova – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la natura di presunzione legale relativa dello strumento del redditometro, ponendo così l’onere della prova in capo all’ufficio ed esonerando il contribuente dalla prova circa la giustificazione dei maggiori redditi accertati dall’ufficio.

2. Va premesso che l’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver tentato una prima tempestiva notificadel ricorso presso il difensore domiciliatario in via Fontana n. 1 di Asti, non perfezionatasi a causa del trasferimento del destinatario, si attivava tempestivamente e rinnovava la notifica presso lo stesso difensore in via Fontana n. 2 di Asti, senza tuttavia produrre prova del perfezionamento dell’esito della raccomandata con cui è stata inviata la relativa CAD.

L’Agenzia aveva tuttavia provveduto anche alla tempestiva notifica diretta alla parte personalmente, dimostrandone il perfezionamento attraverso il deposito della documentazione attinente quest’ultima, comprensiva degli adempimenti relativi alla CAD.

Tuttavia, tale notifica è comunque nulla, in quanto non effettuata presso il difensore domiciliatario, per cui se ne deve disporre il rinnovo.

2.1. In conclusione, la notificadel ricorso va rinnovata.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso eseguita nei confronti della parte personalmente, da effettuarsi presso il difensore domiciliatario nei termini di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza, contestualmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7721/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 8621/31/2015, depositata in data 18 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. T7L012301596 relativo all’anno d’imposta 2006. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Asti - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2006 rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 e accertando un maggior reddito di € 50.215,00 per l’anno 2011. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobile adibito ad abitazione principale in comproprietà con il coniuge e sul quale insite mutuo, e un premio annuo assicurativo. 2. Avverso l’avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Asti; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 159/02/2012, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; non si costituiva in giudizio il contribuente. 5. Con sentenza n. 8621/31/2015, depositata in data 18 settembre 2015, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è pronunciata in ultrapetizione con riguardo al vizio di omesso svolgimento del contraddittorio preventivo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212. Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, in realtà prevista solo per i c.d. tributi armonizzati, come l’IVA, e non per quelli non armonizzati, come l’IRPEF del caso di specie. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. – Onere della prova – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la natura di presunzione legale relativa dello strumento del redditometro, ponendo così l’onere della prova in capo all’ufficio ed esonerando il contribuente dalla prova circa la giustificazione dei maggiori redditi accertati dall’ufficio. 2. Va premesso che l’Avvocatura Generale dello Stato, dopo aver tentato una prima tempestiva notificadel ricorso presso il difensore domiciliatario in via Fontana n. 1 di Asti, non perfezionatasi a causa del trasferimento del destinatario, si attivava tempestivamente e rinnovava la notifica presso lo stesso difensore in via Fontana n. 2 di Asti, senza tuttavia produrre prova del perfezionamento dell’esito della raccomandata con cui è stata inviata la relativa CAD. L’Agenzia aveva tuttavia provveduto anche alla tempestiva notifica diretta alla parte personalmente, dimostrandone il perfezionamento attraverso il deposito della documentazione attinente quest’ultima, comprensiva degli adempimenti relativi alla CAD. Tuttavia, tale notifica è comunque nulla, in quanto non effettuata presso il difensore domiciliatario, per cui se ne deve disporre il rinnovo. 2.1. In conclusione, la notificadel ricorso va rinnovata. P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso eseguita nei confronti della parte personalmente, da effettuarsi presso il difensore domiciliatario nei termini di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza, contestualmente
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