CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAf.:1ato---"à7V-i-géi---a-Tfé parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 28/04/2023, che aveva condannato lo stesso alla pena di C 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 727 cod. pen., appello convertito in ricorso. 2. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava insufficienza di prova in ordine al reato contestato. 3. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 a