Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23542/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Martino; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, rigettata l'opposizione della persona offesa odierna ricorrente ha disposto l'archiviazione del procedimento, è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussistono.

Rilevato, altresì, che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice ricusato, con motivi che, parimenti, esulano dall'ambito dei vizi denunciabili.

Ritenuto che tali conclusioni non sono superabili per effetto delle prodotte di note di udienza, travolte dalla inammissibilità genetica del ricorso.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] r.atrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Martino; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, rigettata l'opposizione della persona offesa odierna ricorrente ha disposto l'archiviazione del procedimento, è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussistono. Rilevato, altresì, che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice ricusato, con motivi che, parimenti, esulano dall'ambito dei vizi denunciabili. Ritenuto che tali conclusioni non sono superabili per effetto delle prodotte di note di udienza, travolte dalla inammissibilità genetica del ricorso. Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] r.atrice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23542/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris