CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 28321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 27/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte con allegata nota spese a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore fallimentare, con cui si chiede il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in data 10/11/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la prima quale legale rappresentante, la seconda ed il terzo quali soci occulti ed amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 28/11/2014. 2. In data 28/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto l'aspetto del travisamento della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni del ricorrente in sede di interrogatorio reso in data 16/09/2016, nonché delle ragioni rappresentate nella memoria difensiva in pari data, risultando del tutto insufficienti le prove dichiarative assunte per fondare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito sovrapposto le due fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, in riferimento alle diverse condotte di sottrazione delle scritture e di irregolare tenuta delle stesse, non essendo stato in alcun modo dimostrato il dolo specifico della prima ipotesi, che si ritiene sussistente nel caso in esame, benché al ricorrente non sia ascritta alcuna condotta distrattiva, non avendo la Corte di merito, quindi, neanche considerato adeguatamente la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie di bancarotta documentale semplice. 3. In data 28/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito sovrapposto le due fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, in riferimento alle diverse condotte di sottrazione delle scritture e di irregolare tenuta delle stesse, non essendo stato in alcun modo dimostrato il dolo specifico della prima ipotesi, che si ritiene sussistente nel caso in esame, benché alle ricorrenti non sia ascritta alcuna condotta distrattiva, non avendo, quindi, la Corte di merito, neanche considerato adeguatamente la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie di bancarotta documentale semplice. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la tenuta probatoria del ruolo di amministratore di fatto ascritta al ricorrente nell'ambito della fallita società, in realtà si sottopone, impropriamente, al vaglio di legittimità, una diversa interpretazione del materiale probatorio. Come emerge dalla complessiva motivazione delle sentenze di merito - le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di "doppia conforme" - il ruolo contestato dal ricorrente si fonda sulle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della società fallita, che avevano riferito di aver ricevuto le direttive dal Guarriello; anche la Padulano, nel corso dell'interrogatorio reso al curatore fallimentare, aveva ammesso di non essersi mai occupata effettivamente della gestione della società di cui era legale rappresentante, in quanto si era affidata interamente alla sua socia, [OSCURATO:PERSONA], ed al marito della stessa, [OSCURATO:PERSONA], che si erano occupati anche degli aspetti contabili e fiscali. Tali elementi sono stati corroborati dalla prova logica tratta dalla competenza nel settore del Guarriello, dimostrata dal fatto che egli era titolare di altre due società aventi lo stesso oggetto sociale della fallita. In ogni caso, va ricordato come, sul punto, già il motivo di appello fosse caratterizzato da estrema genericità, posto che - come rilevato dalla Corte di merito - esso si fondasse sulla mera affermazione che non vi fosse alcuna prova del ruolo svolto dal Guarriello. Come già ricordato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2017, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822), anche l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, nella misura in cui - come verificatosi nel caso in esame - non risultino esplicitati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale difetto di specificità dei motivi, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Quanto al secondo motivo di ricorso del Guarriello, riprodotto anche dal motivo comune alle_Irace ed alla Padulano, occorre ricordare che - come evidenziato dalla Corte di merito, sulla base delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla Irace e dalla Padulano - la società, benché operativa sino al 2009, dal 2006 non aveva più tenuto la contabilità, per cui, dopo la dichiarazione di fallimento, erano state depositate solo le scritture relative agli anni tra il 2011 ed il 2014, in cui non vi era nulla da registrare, in quanto la società non era stata operativa, come ammesso dallo stesso teste Liccardo, mentre, proprio negli anni in cui si era palesata la situazione di difficoltà, come ammesso dalla Irace, pur essendo attiva, la società non aveva tenuto alcuna contabilità. Tale omissione - prosegue la Corte di merito - non aveva consentito di verificare l'eventuale esistenza di poste attive, dato non trascurabile alla luce della presenza di fornitori tra i creditori ammessi al passivo; inoltre, ad avvalorare la matrice dolosa della omessa tenuta delle scritture, si accompagnava il dato rappresentato dallà omessa dichiarazione dei redditi e dal mancato adempimento degli obblighi fiscali, elemento decisivo alla luce dell'insinuazione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di 500.000,00 euro. Alla luce di tale motivazione, osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare non confrontarsi adeguatamente con tale motivazione. Premesso che, senza alcun dubbio, nel caso di specie l'elemento soggettivo che connota la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata sia il dolo specifico, va considerato come gli elementi dai quali desumerne la sussistenza non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili, il che rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Tuttavia, pur nei casi in cui - come quello in esame - non risulti contestata alcuna condotta distrattiva, nondimeno, ai fini della • prova del dolo specifico, assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa; in presenza di specifiche circostanze - come ad esempio, la coincidenza tra l'omissione e l'affermarsi di una condizione di insolvenza, rilevata nel caso di specie - è ben possibile argomentare come il quadro ricostruttivo appaia ragionevolmente incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa; in tal caso, quindi, è possibile ritenere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell'evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente. In tal senso, quindi, deve rilevarsi come l'incedere argomentativo della sentenza impugnata abbia evidenziato specifici elementi rivelatori dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, rispetto ai quali il motivo di ricorso non risulta aver articolato argomenti di seria confutazione, posto che non ha affatto affrontato la critica delle indicate circostanze. Ne risulta, quindi, la manifesta infondatezza del motivo per genericità. Dal'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Gli imputati, inoltre, vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liqu