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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02711/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.6835/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 849/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Brescia,con sentenza del 25 agosto 2020, rigettava appello proposto daiconiugi Gia npietro Biffi e Margherita G aratti avverso ordinanza ex articolo 702 bisc.p.c. emessa in data 11 luglio 2017 dal T ribunale di Bergamo , la quale aveva accolto azione pauliana riguardante l'istituzione di un fondo patrimoniale da parte dei suddettiavvenuta il 4 giugno 2013 ; l’ azione era stata esercitata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale creditrice nei confronti del Biffi per fideiussione da lui rilasciata in rapporto di un'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fallita nell'aprile 2014 , avendo [OSCURATO:SOCIETA] poi ceduto all'epoca dell'appello il credito aOnif [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e la Garatti hanno proposto ricorso,articolato in quattro motivi.

Si è difesa con controricorsola cessionaria del credito a mezzo della mandataria Phoe nix [OSCURATO:PERSONA].p.a., che ha pure depositato memoria .

Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.,violazione e/o o falsa applicazione del principio di cui all'articolo 81c.p.c. in ordine a lla legittimazione a contraddire .

Il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della Garatti, seguendo una giurisprudenza di legittimità non condivisa peròdagli attuali ricorrenti.

Q uesti già avevano eccepito in primo grado che la legittimazione passiva della Garatti avrebbe dovuto rapportarsi al tipo di azione, e non di negozio, seguendo così la giurisprudenza della Cassazionea loro avviso maggiormentecorretta ( si invocano le sentenze nn. 11582 / 2005, 10052 / 2009 e 4341/2010di questa Suprema Corte) per cui ella non sarebbe una litisconsorte passiva per l'azione pauliana riguardante il fondo patrimoniale e pertanto non andrebbe condannata a rifondere le spese di lite. 1.2 Delle tre pronunce richiamatel'unica massimata ( e ad essa si conformano le altre, che sono posteriori ) è la ormai remota Cass. sez. 3, 31 maggio 2005 n. 11582, secondo la quale l'azione revocatoria avente ad oggetto un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore,l'altro coniuge rimanendo estraneo all'azione anche se è stato uno dei contraenti nell'atto di costituzione del fondo; p ertanto il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo nell'azione pauliana e l'attore può essere condannato a rifondergli le spese di lite.

La linea che si è affermata,invece, è compattamente difforme .

In particolare,tra gli arresti massimati, limpida è la posizione assunta da Cass. sez. 1, 27 gennaio 2012n. 1242 , la quale afferma che la natura reale del vincolo di destinazione impresso mediante la costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per cui è stato costituito il fondo comportano che , nel giudizio relativo all’azione pauliana,per dichiarare la inefficacia del fondo stesso la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi,anche nel caso in cui l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo,considerato che a d amb edue spetta , ai sensi dell'articolo 168 c.c., la proprietà dei beni oggetto della convenzione , salvo sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo; peraltro, anche qualora la costituzione del fondo non comportieffetto traslativo essendosi il coniuge - o il terzo costituente- riservata la proprietà dei beni , il coniuge non proprietario ha comunqueinteresse a partecipare al giudizio .

Sulla stessa linea poco primasi era già avviata Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011 n. 21494, la quale , dopo avere assunto la stessa posizione dell'arresto appena richiamato a proposito dell'azione pauliana relativa alla costituzione di fondo patrimoniale istituito per i bisogni della famiglia, ne ha poi dedo tto che nel giudizio finalizzatoa revocare l'atto costitutivo del fondo cui hanno preso parte ambedue i coniugi, divenendo così comproprietari dei beni vincolati , sussiste litisconsorzio necessario di tali stipulanti(cfr. pure Cass. sez. 1, 13 luglio 2006 n.15197).

Questi insegnamenti sono stati pienamente confermatida Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2022n. 5768 nonché da Cass. sez. 3, ord. 24 m arzo 2023 n. 8447 , la quale insegna(conformemente a Cass. sez. 3, 3 agosto 2017 n. 19330 ) che , nel caso di azione pauliana esercitata da un creditore che h a titolo esclusivamente nei confronti di uno dei coniugi per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi stessi, è litisconsor te necessario i l coniuge non debitore , in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati ai bisogni della famiglia , e quindi destinatario di esiti pregiudizievoli nel caso dell'eventuale accoglimento dell'azione pauliana.

Da ultimo,questa linea è stata integralmente ribadita da Cass. sez. 3, 7 a prile 2023n. 9536 e da Cass. sez. 3, ord. 7 luglio 2023 n. 19319 ; e non emerge dalle argomentazioni offerte nel motivo in esame alcuna ragione per discostarsi dallo stabile orientamento,diretto chiaramente a tutelare il coniuge non debitore.

Dunque il motivo risulta infondato:la Garatti era litisconsorte necessaria avendo interesse, e si è difesa resistendo .

Non vi è pertanto alcuna ragione per escluderla dalla condanna alla rifusione delle spese a controparte quale parte soccombente. 2.Il secondo motivo, rubricato come denunciante, in riferimento all'articolo 360 , primo comma,nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e / falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.,lamentando ancora la condanna della G aratti alle spese nonostante non sia proprietaria dei beni confluiti nel fondo patrimoniale né sia gravata di obbligazioni fideiussorie risulta ovviamente assorbito da quanto rilevato a proposito delprecedente. 3.1Con il terzo motivo si denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. sull'istituto del fondo patrimoniale.Il giudice d'appello avrebbe errato nel non qualificare in questo caso il fondo patrimoniale come di natura onerosa,avendolo al contrario qualificato gratuito.

Si riconosce che la prevalente giurisprudenza di legittimità qualifica gratuiti gli atti di costituzione di fondo patrimoniale,ma si invocano contrarietà dottrina li .

Inoltre il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare“lo specifico contesto familiare”, che invece avrebbe potuto accertare o comunque corroborare mediante le non ammesse prove testimoniali(ne sono trascritti capitoli a pagina 20s. delricorso).

La giurisprudenza che i ricorrenti dichiarano di non condividere si è orientata appunto alla gratuità, non essendo obbligatoria la costituzione del fondo patrimoniale, riconducibile dunque ad un atto di liberalità .

Nel caso in esame, però, il fondo patrimoniale sarebbe stato lo strumento con cui il Biffi“intendeva assicurare l'adempimento dei doveri”su di lui gravanti ai sensi degli articoli 143 e 147 c.c., per cui l'atto avrebbe dovuto essere qualificato oneroso , con la conseguente necessità di dimostrare la scientia damnidi entrambi i contraenti, chequi sarebbe mancante . 3.2 Laqualificazione come atto gratuito del fondo patrimoniale è stata adottata da consolidata giurisprudenza:oltre a Cass. sez. 3, ord. 9 a prile 2019 n. 9798 - che viene richiamata anche nella sentenza d'appello e fornisce una qualificazione espressa in tal senso, traendola dalla funzione dell'istituto ( “ Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto -cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.”) - , tra gli arresti massimati meno risalenti si vedano per esempioCass. sez. 3, agosto 2007n. 17418 , Cass. sez. 3, 7 ottobre 2008 n. 24757 .

Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011n. 21492 e, da ultimo , Cass. sez. 3, ord. 2 a prile 2021 n. 9192 .

Non emergono dalle -pur specifiche e ben elaborate - argomentazioni con cui i ricorrenti si oppongono a tale qualificazione ragioni dotate di una reale consistenza,per cui questo collegio ritiene di dare conferma e prosecuzione alla giurisprudenza appena richiamata,con conseguente rigetto del motivo. 4.1 Conil quarto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 170 c.c., 115 e 116 c.p.c.,2697 c.c. p er avere il giudice d'appello negato l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili costituenti il fondo patrimoniale.

Invero ilgiudice d'appello - nelle pagine 26 e seguenti della sentenza - affronta la questione osservando che gli appellanti,attuali ricorrenti , avevano censurato come errata la statuizione per cui il divieto dell'articolo 170 c.c.sarebbe limitato soltanto alle esecuzioni immobiliari , e avevano qualificato pacifico il fatto che l'assunzione della obbligazione fideiussoria era “avvenuta per scopi estranei ai bisogni della famiglia,essendo stata prestata a garanzia di debiti di una persona giuridica”,chiedendo quindi la cancellazione delle iscrizioni.

La corte territoriale richiama giurisprudenza di legittimità per cui “ grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”, rapporta ndosi a una giurisprudenza di questa Suprema Corte che sussiste in tal senso,la cui rigidità il motivo viene ora a censurare . 4.2In effetti sussiste la giurisprudenza su cui ha fatto perno la co r te territoriale , richiamando un ampiopasso motivazionale di Cass. sez. 5 , ord. 28 maggio 202 0 n.10166, in cui si sono evocate Cass. sez. 6 - 5, ord. 24 febbraio 2015 n. 3738 e Cass. sez. 3, 19 f ebbraio 2013 n. 4011 - quest'ultima ben massimata come segue: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.”-. 4.3 Attualmente,peraltro, la lettura interpretativa è stata affinata , in sostanza per salvaguardarenella corretta misura anche la posizione del debitore e non solo quella di chi se ne trova dinanzi l'inadempimento , id est per offrire una interpretazione equilibratadella norma-chiave, l'articolo 170 c.c. - “ L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati i contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”-.

In particolare, Cass. ord. 8 febbraio 2021 n. 2904 ha offerto la seguente massima: “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).” In motivazione, ricostruisce e chiarisce la fattispecie per quanto qui rileva : “Attesoche l'art. 170 c.c. d isciplina l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi… il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu o ex delicto - delle obbligazioni … ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia,con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia … S i è da questa Corte posto d'altro canto in rilievo che i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì … nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed l'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi… In altri termini , i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, eal miglioramento del benessere ( anche ) economico della famiglia … C on particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia …, risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia … È pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi …, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.Va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art . 170 c.c. deve essere contemperato con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori.

Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, … per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore … deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore… ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia … P oiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea,si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.

La prova dell'estraneità e della consapevolezza … può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici … È pertanto sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia … L e obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale risultano… avere di norma un'inerenza diretta ed immediatacon le esigenze dell'attività imprenditoriale o professiona le , solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere(anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia(arg. ex art. 178 c.c. e art. 17 9 c.c., lett.d), se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveriex art. 143 c.c., vi faccia fronte .

È fatta peraltro salva la prova contraria,potendo dimostrarsi che, pur se posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale nello specifico caso concreto,diversamente da l l ’i d quod plerumque accidit, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.” 4.4 A questo riequilibrio tra le posizioni delle parti che si riflette sulla conformazione probatoria in cui si conclude il percorso motivazionale appena riportato ha dato seguitoda ultimo Cass. sez. 3, 28 settembre 2023 n. 27562 ; e la sua piena condivisibilità comporta l'adesione anche del presente collegio, che intende pertanto proseguirlo.

Da ciò deriva l'accoglimento p.q.r. del quarto motivoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio all a c orte territoriale perché proceda alla verifica probatoria che tale giurisprudenza esige , rendendo quindi realmente concretol'accertamento che nella pronuncia ora cassata viceversa si arresta ad un piano del tutto formale,e quindi incompleto.

5. In conclusione, il ricorso va accolto per ilquarto motivo, rigettati gli altri , con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d' A ppello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine all e spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglieil quarto motivo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.6835/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 849/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Brescia,con sentenza del 25 agosto 2020, rigettava appello proposto daiconiugi Gia npietro Biffi e Margherita G aratti avverso ordinanza ex articolo 702 bisc.p.c. emessa in data 11 luglio 2017 dal T ribunale di Bergamo , la quale aveva accolto azione pauliana riguardante l'istituzione di un fondo patrimoniale da parte dei suddettiavvenuta il 4 giugno 2013 ; l’ azione era stata esercitata da [OSCURATO:SOCIETA]. quale creditrice nei confronti del Biffi per fideiussione da lui rilasciata in rapporto di un'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fallita nell'aprile 2014 , avendo [OSCURATO:SOCIETA] poi ceduto all'epoca dell'appello il credito aOnif [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e la Garatti hanno proposto ricorso,articolato in quattro motivi. Si è difesa con controricorsola cessionaria del credito a mezzo della mandataria Phoe nix [OSCURATO:PERSONA].p.a., che ha pure depositato memoria . Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.,violazione e/o o falsa applicazione del principio di cui all'articolo 81c.p.c. in ordine a lla legittimazione a contraddire . Il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della Garatti, seguendo una giurisprudenza di legittimità non condivisa peròdagli attuali ricorrenti. Q uesti già avevano eccepito in primo grado che la legittimazione passiva della Garatti avrebbe dovuto rapportarsi al tipo di azione, e non di negozio, seguendo così la giurisprudenza della Cassazionea loro avviso maggiormentecorretta ( si invocano le sentenze nn. 11582 / 2005, 10052 / 2009 e 4341/2010di questa Suprema Corte) per cui ella non sarebbe una litisconsorte passiva per l'azione pauliana riguardante il fondo patrimoniale e pertanto non andrebbe condannata a rifondere le spese di lite. 1.2 Delle tre pronunce richiamatel'unica massimata ( e ad essa si conformano le altre, che sono posteriori ) è la ormai remota Cass. sez. 3, 31 maggio 2005 n. 11582, secondo la quale l'azione revocatoria avente ad oggetto un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore,l'altro coniuge rimanendo estraneo all'azione anche se è stato uno dei contraenti nell'atto di costituzione del fondo; p ertanto il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo nell'azione pauliana e l'attore può essere condannato a rifondergli le spese di lite. La linea che si è affermata,invece, è compattamente difforme . In particolare,tra gli arresti massimati, limpida è la posizione assunta da Cass. sez. 1, 27 gennaio 2012n. 1242 , la quale afferma che la natura reale del vincolo di destinazione impresso mediante la costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per cui è stato costituito il fondo comportano che , nel giudizio relativo all’azione pauliana,per dichiarare la inefficacia del fondo stesso la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi,anche nel caso in cui l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo,considerato che a d amb edue spetta , ai sensi dell'articolo 168 c.c., la proprietà dei beni oggetto della convenzione , salvo sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo; peraltro, anche qualora la costituzione del fondo non comportieffetto traslativo essendosi il coniuge - o il terzo costituente- riservata la proprietà dei beni , il coniuge non proprietario ha comunqueinteresse a partecipare al giudizio . Sulla stessa linea poco primasi era già avviata Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011 n. 21494, la quale , dopo avere assunto la stessa posizione dell'arresto appena richiamato a proposito dell'azione pauliana relativa alla costituzione di fondo patrimoniale istituito per i bisogni della famiglia, ne ha poi dedo tto che nel giudizio finalizzatoa revocare l'atto costitutivo del fondo cui hanno preso parte ambedue i coniugi, divenendo così comproprietari dei beni vincolati , sussiste litisconsorzio necessario di tali stipulanti(cfr. pure Cass. sez. 1, 13 luglio 2006 n.15197). Questi insegnamenti sono stati pienamente confermatida Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2022n. 5768 nonché da Cass. sez. 3, ord. 24 m arzo 2023 n. 8447 , la quale insegna(conformemente a Cass. sez. 3, 3 agosto 2017 n. 19330 ) che , nel caso di azione pauliana esercitata da un creditore che h a titolo esclusivamente nei confronti di uno dei coniugi per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi stessi, è litisconsor te necessario i l coniuge non debitore , in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati ai bisogni della famiglia , e quindi destinatario di esiti pregiudizievoli nel caso dell'eventuale accoglimento dell'azione pauliana. Da ultimo,questa linea è stata integralmente ribadita da Cass. sez. 3, 7 a prile 2023n. 9536 e da Cass. sez. 3, ord. 7 luglio 2023 n. 19319 ; e non emerge dalle argomentazioni offerte nel motivo in esame alcuna ragione per discostarsi dallo stabile orientamento,diretto chiaramente a tutelare il coniuge non debitore. Dunque il motivo risulta infondato:la Garatti era litisconsorte necessaria avendo interesse, e si è difesa resistendo . Non vi è pertanto alcuna ragione per escluderla dalla condanna alla rifusione delle spese a controparte quale parte soccombente. 2.Il secondo motivo, rubricato come denunciante, in riferimento all'articolo 360 , primo comma,nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e / falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.,lamentando ancora la condanna della G aratti alle spese nonostante non sia proprietaria dei beni confluiti nel fondo patrimoniale né sia gravata di obbligazioni fideiussorie risulta ovviamente assorbito da quanto rilevato a proposito delprecedente. 3.1Con il terzo motivo si denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. sull'istituto del fondo patrimoniale.Il giudice d'appello avrebbe errato nel non qualificare in questo caso il fondo patrimoniale come di natura onerosa,avendolo al contrario qualificato gratuito. Si riconosce che la prevalente giurisprudenza di legittimità qualifica gratuiti gli atti di costituzione di fondo patrimoniale,ma si invocano contrarietà dottrina li . Inoltre il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare“lo specifico contesto familiare”, che invece avrebbe potuto accertare o comunque corroborare mediante le non ammesse prove testimoniali(ne sono trascritti capitoli a pagina 20s. delricorso). La giurisprudenza che i ricorrenti dichiarano di non condividere si è orientata appunto alla gratuità, non essendo obbligatoria la costituzione del fondo patrimoniale, riconducibile dunque ad un atto di liberalità . Nel caso in esame, però, il fondo patrimoniale sarebbe stato lo strumento con cui il Biffi“intendeva assicurare l'adempimento dei doveri”su di lui gravanti ai sensi degli articoli 143 e 147 c.c., per cui l'atto avrebbe dovuto essere qualificato oneroso , con la conseguente necessità di dimostrare la scientia damnidi entrambi i contraenti, chequi sarebbe mancante . 3.2 Laqualificazione come atto gratuito del fondo patrimoniale è stata adottata da consolidata giurisprudenza:oltre a Cass. sez. 3, ord. 9 a prile 2019 n. 9798 - che viene richiamata anche nella sentenza d'appello e fornisce una qualificazione espressa in tal senso, traendola dalla funzione dell'istituto ( “ Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto -cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.”) - , tra gli arresti massimati meno risalenti si vedano per esempioCass. sez. 3, agosto 2007n. 17418 , Cass. sez. 3, 7 ottobre 2008 n. 24757 . Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011n. 21492 e, da ultimo , Cass. sez. 3, ord. 2 a prile 2021 n. 9192 . Non emergono dalle -pur specifiche e ben elaborate - argomentazioni con cui i ricorrenti si oppongono a tale qualificazione ragioni dotate di una reale consistenza,per cui questo collegio ritiene di dare conferma e prosecuzione alla giurisprudenza appena richiamata,con conseguente rigetto del motivo. 4.1 Conil quarto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 170 c.c., 115 e 116 c.p.c.,2697 c.c. p er avere il giudice d'appello negato l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie sugli immobili costituenti il fondo patrimoniale. Invero ilgiudice d'appello - nelle pagine 26 e seguenti della sentenza - affronta la questione osservando che gli appellanti,attuali ricorrenti , avevano censurato come errata la statuizione per cui il divieto dell'articolo 170 c.c.sarebbe limitato soltanto alle esecuzioni immobiliari , e avevano qualificato pacifico il fatto che l'assunzione della obbligazione fideiussoria era “avvenuta per scopi estranei ai bisogni della famiglia,essendo stata prestata a garanzia di debiti di una persona giuridica”,chiedendo quindi la cancellazione delle iscrizioni. La corte territoriale richiama giurisprudenza di legittimità per cui “ grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”, rapporta ndosi a una giurisprudenza di questa Suprema Corte che sussiste in tal senso,la cui rigidità il motivo viene ora a censurare . 4.2In effetti sussiste la giurisprudenza su cui ha fatto perno la co r te territoriale , richiamando un ampiopasso motivazionale di Cass. sez. 5 , ord. 28 maggio 202 0 n.10166, in cui si sono evocate Cass. sez. 6 - 5, ord. 24 febbraio 2015 n. 3738 e Cass. sez. 3, 19 f ebbraio 2013 n. 4011 - quest'ultima ben massimata come segue: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.”-. 4.3 Attualmente,peraltro, la lettura interpretativa è stata affinata , in sostanza per salvaguardarenella corretta misura anche la posizione del debitore e non solo quella di chi se ne trova dinanzi l'inadempimento , id est per offrire una interpretazione equilibratadella norma-chiave, l'articolo 170 c.c. - “ L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati i contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”-. In particolare, Cass. ord. 8 febbraio 2021 n. 2904 ha offerto la seguente massima: “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente).” In motivazione, ricostruisce e chiarisce la fattispecie per quanto qui rileva : “Attesoche l'art. 170 c.c. d isciplina l'efficacia sui beni del fondo patrimoniale di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi… il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu o ex delicto - delle obbligazioni … ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia,con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia … S i è da questa Corte posto d'altro canto in rilievo che i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì … nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed l'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi… In altri termini , i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, eal miglioramento del benessere ( anche ) economico della famiglia … C on particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia …, risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia … È pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi …, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.Va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art . 170 c.c. deve essere contemperato con l'esigenza di tutela dell'affidamento dei creditori. Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, … per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore … deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore… ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia … P oiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea,si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione. La prova dell'estraneità e della consapevolezza … può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici … È pertanto sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia … L e obbligazioni concernenti l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale risultano… avere di norma un'inerenza diretta ed immediatacon le esigenze dell'attività imprenditoriale o professiona le , solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere(anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia(arg. ex art. 178 c.c. e art. 17 9 c.c., lett.d), se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveriex art. 143 c.c., vi faccia fronte . È fatta peraltro salva la prova contraria,potendo dimostrarsi che, pur se posto in essere nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale nello specifico caso concreto,diversamente da l l ’i d quod plerumque accidit, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.” 4.4 A questo riequilibrio tra le posizioni delle parti che si riflette sulla conformazione probatoria in cui si conclude il percorso motivazionale appena riportato ha dato seguitoda ultimo Cass. sez. 3, 28 settembre 2023 n. 27562 ; e la sua piena condivisibilità comporta l'adesione anche del presente collegio, che intende pertanto proseguirlo. Da ciò deriva l'accoglimento p.q.r. del quarto motivoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio all a c orte territoriale perché proceda alla verifica probatoria che tale giurisprudenza esige , rendendo quindi realmente concretol'accertamento che nella pronuncia ora cassata viceversa si arresta ad un piano del tutto formale,e quindi incompleto. 5. In conclusione, il ricorso va accolto per ilquarto motivo, rigettati gli altri , con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d' A ppello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine all e spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglieil quarto motivo di
Sentenza Cassazione n. 02711/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris