CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 38304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 7/2/2023 respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva rigettato la richiesta di declaratoria della cessazione di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione. Osserva che, pur ritenendo tardiva l'istanza di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, il Tribunale, in luogo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, lo rigetta, affrontando il merito della questione proposta. Evidenzia allora che, quando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu letta e depositata l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il Barbarino non era presente; che, dunque, nel caso di specie, il termine per impugnare detto provvedimento decorre solo dal momento della notifica della ordinanza di rigetto della istanza di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare, avvenuta in data 20/12/2022, in quanto questo è il momento in cui l'imputato è venuto a conoscenza del provvedimento di sospensione dei termini. Ritiene, in conclusione, che, nel momento in cui ha operato la sospensione nei confronti del Barbarino (il 20/12/2022), il termine di fase di custodia cautelare era scaduto. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 148, commi 4 e 5, 173, 303 lett. B) e 304 n. 3, cod. proc. pen. Ribadisce che per un verso solo la notifica dell'ordinanza all'imputato assente fa decorrere il termine per impugnarla e che per altro verso tale notifica rende efficace nei confronti dell'imputato assente il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., ritenendo la motivazione apparente, generica e contraddittoria. Osserva nel merito che la valutazione di particolare complessità del dibattimento deve essere effettuata avendo riguardo solo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del giudizio, non anche a problematiche relative alla organizzazione interna degli uffici, che non può ricadere sulla libertà dell'individuo e che il solo richiamo alla complessità dell'attività istruttoria, ancor prima che vengano formulate le richieste istruttorie, non può essere motivato con formule generiche e stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per essere tra loro connessi, sono manifestamente infondati. Ed invero, avendo l'imputato rinunciato a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era rappresentato dal difensore di fiducia presente, di talché alcuna notifica gli era dovuta, decorrendo, dunque, i termini per impugnare l'ordinanza che disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304 cod. proc. pen. dalla lettura del provvedimento. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la decisione sulla sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento richiede solo la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa, ma non richiede anche la partecipazione personale dell'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 42570 del 11/09/2017, LeonfOrte, Rv. 271305 - 01; Sezione 6, n. 39016 del 18/7/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270966 - 01; Sezione 6, n. 39021 del 18/7/2017, Buglisi, n.nn.), atteso che nessuna disposizione specifica è stata dettata dal legislatore con riferimento al sub-procedimento incidentale di cui all'art. 304 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice non è tenuto all'osservanza di alcuna specifica forma, proprio perché non contemplata. Dunque, l'unico obbligo che incombe sul giudice è quello di garantire il rispetto di un contraddittorio reale con la difesa, tale cioè da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive. Peraltro, il difensore non ha evidenziato quale concreto pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive sarebbe derivato dal mancato avviso diretto al Barbarino, tenuto conto che la conoscenza del contenuto del provvedimento gli era assicurata in virtù del rapporto fiduciario con il difensore. La contraddittorietà di cui si duole il ricorrente tra la ritenuta tardività dell'impugnazione del provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. - che avrebbe dovuto portare all'inammissibilità dell'appello cautelare - ed il dispositivo di rigetto trova la sua ragion d'essere nello zelo del Tribunale, che ha ritenuto di dover rispondere anche alla doglianza sulla pretesa illegittimità della sospensione, di cui il ricorrente non ha motivo di dolersene. 1.2 Il terzo motivo è assorbito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen