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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 26591/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4683/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.3768/2023depositata il 21/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Letta la nota spese depositata dalla controricorrente in data 24.6.2025 e ritenuto di doversi attenere, atteso l’esito della lite, ai valori minimi della Tabella dei compensi DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/22, in base al valore dichiarato della controversia, secondo quanto liquidato in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/09/2025 IL CONSIGLIERE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4683/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.3768/2023depositata il 21/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Letta la nota spese depositata dalla controricorrente in data 24.6.2025 e ritenuto di doversi attenere, atteso l’esito della lite, ai valori minimi della Tabella dei compensi DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/22, in base al valore dichiarato della controversia, secondo quanto liquidato in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/09/2025 IL CONSIGLIERE D
Decreto Cassazione n. 26591/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris