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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di minaccia; - che il primo motivo oltre a essere versato in fatto, è manifestamente infondato, atteso che la minaccia, in ragione delle modalità della sua esternazione e del contesto conflittuale in cui è stata pronunciata, era stata portata in termini tali da rendere evidente che l'avversarsi del male ingiusto era collegato alla volontà dell'agente; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 4 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di minaccia; - che il primo motivo oltre a essere versato in fatto, è manifestamente infondato, atteso che la minaccia, in ragione delle modalità della sua esternazione e del contesto conflittuale in cui è stata pronunciata, era stata portata in termini tali da rendere evidente che l'avversarsi del male ingiusto era collegato alla volontà dell'agente; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 4 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris