CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 6941/2023Numero sezionale 2677/2025Numero di raccolta generale 14012/2026Data pubblicazione 13/05/2026avverso la sentenza n. 69/2023 della CORTE DI APPELLO diPOTENZA, depositata il 20/02/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.[OSCURATO:PERSONA] evocava, innanzi il Tribunale di Potenza, ilMinistero dell’Economia e delle Finanze, invocando l’accertamentodell’intervenuto acquisto, in suo favore, per accessione, della proprietàdi un terreno già facente parte dell’ex-alveo del fiume Basento, che ilcorso d’acqua aveva abbandonato, con conseguente ordine alcompetente Conservatore dei RR.II. di eseguire la trascrizionedell’emananda decisione.Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n.426/2017, accoglieva la domanda.Con la sentenza impugnata, n. 68/2023, la Corte di Appello diPotenza dichiarava inammissibile il gravame interposto, avverso ladecisione di prime cure, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.Quest’ultimo, insieme all’Agenzia del Demanio, propone ricorso perla cassazione di detta decisione, affidandosi ad un solo motivo, cuiresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., e, in subordine, l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiaratoinammissibile il gravame, che pure conteneva critiche alla decisione diprime cure, in particolare in relazione alla perdita della demanialitàNumero registro generale 6941/2023Numero sezionale 2677/2025Numero di raccolta generale 14012/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’area, che il Tribunale aveva ravvisato e che la parte appellanteaveva invece contestato, sostenendo la permanenza della naturapubblica del terreno oggetto di causa.La censura è fondata.L’atto di appello –che viene testualmente riportato nel ricorsounitamente alla sentenza di primo grado– conteneva articolate critichealla decisione del Tribunale, contestando in modo specifico la ratio diquest’ultima, rappresentata dalla ritenuta perdita, da parte del terrenooggetto di causa, della natura demaniale. La Corte di Appello haerroneamente ravvisato l’inammissibilità dell’impugnazione, sulpresupposto che l’atto di appello fosse meramente riproduttivo delcontenuto delle memorie conclusionali depositate in primo grado, matale circostanza non è rilevante, ai fini dell’ammissibilità del gravame,poiché quel che occorre verificare è che l’atto di appello contenga unacritica alla ratio della decisione di prima istanza. Sotto questo profilo,anzi, il fatto che l’atto introduttivo dell’impugnazione riproponga leargomentazioni disattese dal primo giudice è assolutamentecomprensibile, posto che le stesse, proprio in quanto non condivisedalla sentenza impugnata, costituiscono oggetto della richiesta direvisione della decisione invocata dalla parte appellante.In relazione alla questione dell’inammissibilità dell’appello, occorreribadire il principio secondo cui “Nel giudizio di appello –che non è unnovum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta allequestioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e talespecificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenzaimpugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte adincrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo lestatuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che lesorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che,Numero registro generale 6941/2023Numero sezionale 2677/2025Numero di raccolta generale 14012/2026Data pubblicazione 13/05/2026fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il dirittopotestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempreaccompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabiled'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva dellacontroparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto diappello consenta di individuare le statuizioni concretamenteimpugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primogrado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali sifonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità dacorrelare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016; conf. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenzan. 21566 del 18/09/2017).Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nelsenso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersiassolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, leargomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nelladecisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015). In senso conforme,cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, secondola quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate asostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazionedelle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciòdetermini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata econsenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenutodelle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016).Numero registro generale 6941/2023Numero sezionale 2677/2025Numero di raccolta generale 14012/2026Data pubblicazione 13/05/2026Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questaCorte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza cheoccorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primogrado, tenuto conto della permanente natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversitàrispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. Un., Ordinanza n.36481 del 13/12/2022).La giurisprudenza che la parte controricorrente richiama inmemoria non consente di pervenire ad una soluzione diversa, poichéessa prescrive che l’atto con il quale viene proposto il gravame debbacontenere, accanto alla parte volitiva, che si risolve nella richiesta diriforma della decisione di primo grado, anche una parte espositiva,contenente le critiche argomentative alla ratio della predetta decisione.Requisito, questo, che nella specie sussiste, onde la declaratoria diinammissibilità del gravame, operata dalla Corte territoriale, è errata.Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione dellasentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Potenza, indifferente composizione, che si conformerà ai principi di diritto ribaditiin motivazione.Numero registro generale 6941/2023Numero sezionale 2677/2025Numero di raccolta generale 14012/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, allaCorte di Appello di Potenza, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 06 novembre 2025.IL PRESIDENTEMilena Falaschi