CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16008/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 449/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3492/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1988; avverso la sentenza del 23 ottobre 2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi D) ed L) della rubrica (perché estinti per intervenuta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16008/2025 Roma, lì, 28/04/2025 prescrizione), confermandone, tuttavia, la responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui al capo A). Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce il difetto dell’elemento soggettivo del reato, non essendo stato dimostrato lo scopo di trarre profitto dall’attività delittuosa posta in essere. [OSCURATO:PERSONA], sostiene la difesa, si sarebbe attenuto scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Maturo sia nell’attività di taglio e successiva raccolta della legna, sia in relazione all’ubicazione dei terreni ove si sarebbe svolta, nulla sapendo in ordine alla legittimazione del Maturo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il profilo soggettivo del reato di furto si sostanzia nella consapevolezza dell’altruità della cosa sottratta, nella volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento e nello specifico fine di trarre profitto per sé o per altri. Ne discende che l'opinione di impossessarsi della cosa altrui con il consenso dello avente diritto o l’ignoranza dell’altruità del bene sottratto fa venir meno il dolo del reato di furto, per la cui sussistenza è necessaria la coscienza di agire contro o senza la volontà del titolare. Ebbene, la difesa dello Iaquinto, con l’atto di appello, aveva dedotto esplicitamente la mancanza di consapevolezza dello Iaquinto rispetto all’altruità della legna tagliata ed asportata: il ricorrente era presente solo nella fase operativa e ha avuto contatti solo con il Maturo, al cui servizio prestava la propria attività manuale e da quest’ultimo riceveva tutte le indicazioni, anche quelle relative al luogo dove svolgere l’attività. La Corte d’appello, sotto tale profilo, si occupa della sola posizione del Maturo, nulla risponde in relazione alla posizione dello Iaquinto, al quale, peraltro, le argomentazioni offerte per il primo (la frequenza e l'organizzazione delle attività di taglio documentate dalle intercettazioni), non sembra siano riferibili alla luce della diversità di ruoli da ciascuno assunti nella stessa prospettazione accusatoria. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con riferimento alla posizione dello Iaquinto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla la senza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli