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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19271/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13389/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso e su foglio separato ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Savonarola n. 39, presso lo studio dello stesso difensore; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza Barberini n. 12, presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma n. 231 pubblicata il 27 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 211 del 27 febbraio 2017, in riforma della pronuncia di primo grado pronunciata dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la Lickson s.r.I., chiamate in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] quale socia accomandataria della società cedente per manlevare l'opponente, ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale ha disposto la riassunzione del giudizio nel termine di legge, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo n. 22 del 2014 emesso dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio a tutte le parti; - avverso questa sentenza propone ricorso la Lickson s.r.I., affidato a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell'adunanza camerale hanno curato il deposito di memoria illustrativa la Lickson e la [OSCURATO:PERSONA].

Atteso che: - può essere omessa l'illustrazione dei due motivi di ricorso per essere il ricorso inammissibile.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], revocando espressamente il decreto ingiuntivo emesso dal primo Ufficio e provvedendo sulle spese processuali.

Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza.

Invero, le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, anche se di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 23 maggio 2003, n. 8165).

Il principio è stato affermato da questa Corte anche con riferimento alle ipotesi in cui non sia stata emessa la declaratoria di nullità e la revoca del decreto, e che resta decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, assorbendo in tal modo la statuizione sulla competenza l'intera portata della relativa sentenza, da impugnare necessariamente con il regolamento (Cass. 4 febbraio 2009 n. 2729; Cass. 23 maggio 2003 n. 8165; Cass. 26 marzo 2003 n. 4478); così come pronuncia conseguenziale alla dichiarata incompetenza è anche quella che abbia provveduto sulle spese processuali (Cass. 23 maggio 2003 n. 8165; Cass. 18 agosto 1997, n. 7661).Il principio è esteso alle pronunce sulla competenza emesse in grado di appello, pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, le quali sono quindi impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. 12 novembre 1999 n. 12586; Cass. 18 agosto 1997 n. 7661).

Ne consegue che, in tali ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. 7 maggio 2015 n. 9268; Cass. 18 agosto 1997 n. 7661).

Sulla base di tali condivisibili approdi, occorre verificare di ufficio se possa ricevere applicazione il principio della conversione dell'inammissibile ricorso per cassazione in istanza per regolamento di competenza.

Perché possa attuarsi la conversione, il ricorso deve presentare i requisiti di sostanza e di forma dell'istanza di regolamento e rispettare il termine perentorio di cui all'art. 47, 2 ° comma, c.p.c.

Tuttavia nella specie il ricorso non può essere convertito nel mezzo di impugnazione del regolamento necessario di competenza, come pure ammette la giurisprudenza di questa Corte, in quanto non risulta proposto nel termine di cui all'art. 47 comma 2 c.p.c.

Invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 27 febbraio 2017, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 24 maggio 2017, quando il termine di 30 giorni, previsto dalla sopracitata disposizione, era abbondantemente scaduto.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria che precede consegue anche la pronuncia sulle spese sulla base della soccombenza, che vengono liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla liquidazione delle spese processuali di legittimità che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché in euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13389/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso e su foglio separato ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Savonarola n. 39, presso lo studio dello stesso difensore; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo ed elettivamente domiciliati in Roma, piazza Barberini n. 12, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma n. 231 pubblicata il 27 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 211 del 27 febbraio 2017, in riforma della pronuncia di primo grado pronunciata dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la Lickson s.r.I., chiamate in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] quale socia accomandataria della società cedente per manlevare l'opponente, ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale ha disposto la riassunzione del giudizio nel termine di legge, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo n. 22 del 2014 emesso dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio a tutte le parti; - avverso questa sentenza propone ricorso la Lickson s.r.I., affidato a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]; - in prossimità dell'adunanza camerale hanno curato il deposito di memoria illustrativa la Lickson e la [OSCURATO:PERSONA]. Atteso che: - può essere omessa l'illustrazione dei due motivi di ricorso per essere il ricorso inammissibile. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], revocando espressamente il decreto ingiuntivo emesso dal primo Ufficio e provvedendo sulle spese processuali. Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza. Invero, le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, anche se di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 23 maggio 2003, n. 8165). Il principio è stato affermato da questa Corte anche con riferimento alle ipotesi in cui non sia stata emessa la declaratoria di nullità e la revoca del decreto, e che resta decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, assorbendo in tal modo la statuizione sulla competenza l'intera portata della relativa sentenza, da impugnare necessariamente con il regolamento (Cass. 4 febbraio 2009 n. 2729; Cass. 23 maggio 2003 n. 8165; Cass. 26 marzo 2003 n. 4478); così come pronuncia conseguenziale alla dichiarata incompetenza è anche quella che abbia provveduto sulle spese processuali (Cass. 23 maggio 2003 n. 8165; Cass. 18 agosto 1997, n. 7661).Il principio è esteso alle pronunce sulla competenza emesse in grado di appello, pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, le quali sono quindi impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. 12 novembre 1999 n. 12586; Cass. 18 agosto 1997 n. 7661). Ne consegue che, in tali ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. 7 maggio 2015 n. 9268; Cass. 18 agosto 1997 n. 7661). Sulla base di tali condivisibili approdi, occorre verificare di ufficio se possa ricevere applicazione il principio della conversione dell'inammissibile ricorso per cassazione in istanza per regolamento di competenza. Perché possa attuarsi la conversione, il ricorso deve presentare i requisiti di sostanza e di forma dell'istanza di regolamento e rispettare il termine perentorio di cui all'art. 47, 2 ° comma, c.p.c. Tuttavia nella specie il ricorso non può essere convertito nel mezzo di impugnazione del regolamento necessario di competenza, come pure ammette la giurisprudenza di questa Corte, in quanto non risulta proposto nel termine di cui all'art. 47 comma 2 c.p.c. Invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 27 febbraio 2017, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 24 maggio 2017, quando il termine di 30 giorni, previsto dalla sopracitata disposizione, era abbondantemente scaduto. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria che precede consegue anche la pronuncia sulle spese sulla base della soccombenza, che vengono liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla liquidazione delle spese processuali di legittimità che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché in euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della