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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39937/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UIBUT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla sentenza di applicazione pena condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; che, in particolare, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento (l'imputato veniva arrestato in flagranza anche per spaccio, comne ai capi 2) e 3) e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge; considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrentP al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili' il ricorsi) e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere r lator 1OSITA A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UIBUT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla sentenza di applicazione pena condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; che, in particolare, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento (l'imputato veniva arrestato in flagranza anche per spaccio, comne ai capi 2) e 3) e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge; considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrentP al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili' il ricorsi) e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere r lator 1OSITA A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris