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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2021

Cassazione n. 13922/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di cassazione (NGR 15749/2021) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore generale sost. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per la correzione dell'errore materiale. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale si è rimessa alla decisione della Corte [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], vista la nota con cui il Tribunale di Roma ha segnalato un errore materiale nella sentenza di questa Corte n. 38062/2021, pronunciata dalla Seconda sezione penale in data 01/10/2021, nella parte in cui l'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché il 18/07/1996; rilevato che dagli atti risulta che nell'inserimento dei dati relativi al ricorrente nel sistema Re.Ge venne erroneamente riportato l'anno di nascita dell'imputato, con conseguente errore anche nell'intestazione della sentenza; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione dell'errore materiale della sentenza nel senso indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza n. 38062/2021 della Seconda sezione penale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che ove è scritto l'anno di nascita dell'imputato anziché "1966" deve leggersi 1996.

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Roma, li [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ,A\riolli ' DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di cassazione (NGR 15749/2021) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore generale sost. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per la correzione dell'errore materiale. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale si è rimessa alla decisione della Corte [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], vista la nota con cui il Tribunale di Roma ha segnalato un errore materiale nella sentenza di questa Corte n. 38062/2021, pronunciata dalla Seconda sezione penale in data 01/10/2021, nella parte in cui l'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché il 18/07/1996; rilevato che dagli atti risulta che nell'inserimento dei dati relativi al ricorrente nel sistema Re.Ge venne erroneamente riportato l'anno di nascita dell'imputato, con conseguente errore anche nell'intestazione della sentenza; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione dell'errore materiale della sentenza nel senso indicato nel dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza n. 38062/2021 della Seconda sezione penale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che ove è scritto l'anno di nascita dell'imputato anziché "1966" deve leggersi 1996. Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Roma, li [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ,A\riolli ' DEP
Sentenza Cassazione n. 13922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris