CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa, commessa durante la trasmissione televisiva "Dentro la notizia" dell'emittente Just TV Avellino, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un solo motivo con il quale si duole della irrogazione della sanzione detentiva. Richiama approdi della giurisprudenza interna ( sia di merito che di legittimità) e sovranazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Il ricorso, richiamando i diritti in tema di libertà di manifestazione del pensiero, e dolendosi della comminatoria della pena detentiva, omette, tuttavia, di confrontarsi con la natura e gli effetti della cieclaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale. 2.E' noto che la Corte EDU, con la sentenza pronunciata nella causa Sa//usti c. Italia del 7 marzo 2019 e ancor prima con la la sent. Belpietro c. Italia, 24 settembre 2013, ha affermato che la pena detentiva inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo perseguito di proteggere la altrui reputazione e comporta una violazione della libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU. Più precisamente, la Corte «ritiene che l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza». 3. Il principio ha trovato pieno riconoscimento nell'ordinamento interno con la sentenza n. 150 del 2021, con la quale la Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 595 c.p. e dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, con riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma„ Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 euro, invece che in via alternativa - ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge sulla stampa, n. 47/1948. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che "la minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre infatti l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri". Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice delle Leggi ha altresì dichiarato illegittimo l'articolo 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 ( c.d. Legge Mammì) sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge sulla stampa alla diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione. [OSCURATO:PERSONA] è però pervenuta a diversa conclusione con riferimento alla paventata illegittimità dell'art. 595, comma 3 c.p., osservando che, in tal caso, la previsione in alternativa fra loro, della pena della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa, in caso di condanna per diffamazione commessa a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità, consente di ritenere la norma immune da censure, perché "se è vero che il diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla dignità della persona". Pertanto, "aggressioni illegittime a tale diritto", compiute attraverso la stampa, la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e i siti intemet in generale, i social media e così via, "possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime". Secondo la Consulta, dunque, non può ritenersi di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero una norma che consenta al giudice di applicare la pena della reclusione nel caso in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità, dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Ed infatti, "se circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell'esercizio della professione giornalistica e della sua essenziale funzione per la società democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall'ethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione". 4. Il ricorrente invoca, l'applicazione dei suddetti principi, non emergendo, nel fatto storico, alcuna delle circostanze eccezionali che legittimerebbero la pena detentiva inflitta all'odierno. 5. Il ricorrente pone, tuttavia, una questione non consentita, a seguito della pronuncia con la quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame di merito, correttamente considerandolo tardivo, giacchè, a fronte della sentenza del Tribunale, pronunciata il 10.10.2017, con termine per il deposito della motivazione di 90gg, il termine di 45 giorni per proporre impugnazione( art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. ) veniva a scadere il 22 febbraio 2018, mentre l' appello fu depositato in cancelleria dal difensore solo il 22 marzo 2018. 5.1. La tardività dell'appello ha prodotto la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, dal momento che l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.proc.pen.., secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Butera, a tenore del quale, in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. peri. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione ( Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015 ) Rv. 265107 - 01). Invero, quando sia stata dichiarata l'inammissibilità dell appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni processuali diverse da quelle dirette a contestare, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria, che ha valore meramente dichiarativo e produce effetti "ex tunc" (Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007, Rv. 238219 ; conf. Sez. 4, n. 1270 de/ 24/10/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271703). La causa originaria di inammissibilità preclude l'esame di qualsiasi altra questione, anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio), che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili. (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999,Rv. 213782 ). Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i