CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento n. 20238/21, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; con successiva ordinanza del 22/12/2021, lo stesso Tribunale disponeva la correzione materiale del dispositivo della sentenza, nel senso che la trasmissione degli atti doveva intendersi disposta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], uno degli imputati, lamentando la violazione della norma citata e la motivazione apparente. Il Tribunale non avrebbe potuto procedere ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. per modificare in termini sostanziali il contenuto della decisione, come invece avvenuto; peraltro, nel caso in cui gli atti fossero stati trasmessi, come indicato in dispositivo, al Procuratore della Repubblica, la misura cautelare in atto sarebbe stata dichiarata inefficace a causa della regressione del procedimento, così emergendo il chiaro interesse dell'imputato a proporre l'impugnazione (istanza in tal senso, infatti, sarebbe stata presentata il 16/12/2021, in forza del tenore del dispositivo). Sotto altro profilo, poi, si lamenta che il Tribunale avrebbe proceduto de plano, non ai sensi dell'art. 127 cod. proc, pen., con evidente lesione del contraddittorio e delle prerogative della difesa. 3. Il ricorrente ha depositato memoria e documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile. Questa Corte di legittimità ha affermato che non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo (tra le altre, Sez. 3, n. Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, Rv. 261868; Sez. 3, n. 11985 del 18/12/2020, Bianco, non massimata). 5. Nel merito, peraltro, l'impugnazione risulta manifestamente infondata. 5. La Corte costituzionale, con la sentenza n, 104 del 10/4/2001, ha rilevato che gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. sono stati oggetto di tre sentenze emesse dello stesso Ufficio, che ne hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (sentenze nn. 76 e 214 del 1993, n. 70 del 1996). 6. La Corte ha ravvisato nella disciplina censurata la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato non veniva posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa; in particolare, nella sentenza n, 70 del 1996 la Corte ha rilevato come, a seguito dell'erronea individuazione del giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare, l'imputato non aveva potuto accedere al rito abbreviato davanti al giudice naturale, per cui si poneva l'esigenza della regressione del procedimento. 7. Tale esigenza, tuttavia, non ricorre nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. D'altronde, l'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996 è chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono "la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo", sui presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. 8. La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996, quindi, può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle situazioni in cui l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale. 9. Il principio appena espresso è stato poi ripreso dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (sent. n. 39746 del 23/3/2017, A, Rv. 270935), che - in tema di incompetenza per materia - ha affermato che il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, ha chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo). 10. Tanto premesso in termini generali, e sottolineato che il procedimento in oggetto riguarda anche un delitto di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. si osserva che il ricorrente non contesta affatto la dichiarazione di incompetenza per territorio in sé (peraltro sollecitata proprio dalla difesa), ma la modalità - procedura di correzione di errore materiale, peraltro de plano - con la quale è stato modificato con ordinanza il dispositivo della sentenza del 15/12/2021, sostituendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il Tribunale stesso. La questione, tuttavia, è del tutto infondata. 11. Il Tribunale di Napoli ha emendato la propria sentenza da un errore che non determinava nullità dell'atto e la cui eliminazione non comportava una modificazione essenziale dello stesso; il contenuto di questo, infatti, era costituito dalla dichiarazione della propria incompetenza per territorio e dall'individuazione dell'Ufficio competente, quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non certo dall'indicazione dell'organo al quale disporre la trasmissione degli atti. 12. La correzione in oggetto, peraltro, non presentava margini di discrezionalità, dato che il chiaro tenore delle sentenze sopra riportate imponeva che gli atti medesimi fossero trasmessi al giudice ritenuto competente, non al pubblico ministero presso lo stesso Ufficio; dal che, e sotto altro profilo, consegue poi anche la palese infondatezza del secondo motivo di ricorso, in punto di violazione del contraddittorio, dato che il Tribunale - se anche avesse celebrato la camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. - non avrebbe potuto legittimamente adottare alcun provvedimento diverso da quello emesso de plano. 13. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas