CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7753-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te- contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 5305/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina, ove erano apprezzate le ragioni del contribuente in merito alla non riferibilità verso soci e liquidatore dei debiti tributari della società estinta. Più in particolare, entrambi i collegi di merito ritenevano, quanto ai soci, non fosse provata la percezione di somme in sede di bilancio finale e, per quanto riguarda il liquidatore, non è emersa la responsabilità (extracontrattuale) per mancati pagamenti riferibili a suo dolo o colpa. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio dell'originaria contribuente accertata, soc. [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dal registro delle imprese il 24 maggio 2013. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 24 Cost., 2945 e 2942 cc, nonché art. 36, terzo comma, e art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonché art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che l'estensione ai Ric. 2021 n. 07753 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- soci della responsabilità tributaria dell'ente estinto sia condizionata alla percezione di somme che giustificano la popetuatio obligationis, almeno ai fini tributari che qui interessano. Sul punto è intervenuta questa Corte, individuando da un lato il fenomeno successorio della società cancellata e le relative condizioni (cass. S.U. n. 6070/2013), successivamente precisando la responsabilità tributaria dei soci anche ove non risultino percettori di somme in sede di bilancio di liquidazione. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci. Così, Cass. V, n. 9094/2017; cfr., altresì, Cass. V, n. 897/2019). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio d