CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale ilTribunale di Latina ha confermato la sua condanna per il reato di cui 75 d. lgs. n. 159 del2011) e denuncia tre motivi;ritenuti il primo e il secondo motivo inammissibili perché interamente versati in fatto etendenti a sollecitare da parte di questa Corte una rilettura delle risultanze di priva sulla cuibase il Tribunale – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto sussistentientrambe le ipotesi di cui all’art. 75 d. lgs. n.159 del 2011 e superato la versione alternativadifensiva, pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione senza alcun confronto conla motivazione del Giudice di merito;ritenuto manifestamente infondato anche il motivo in punti di recidiva, in quanto lasentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, DelChicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960) secondo cui, ai fini della relativarilevazione, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siaeffettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avutoriguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, allagenesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e delgrado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali; rilevato che, difatti, nel ribadire la sussistenza dell'aggravante, strettamente inerentealla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è attestata sui soli precedentipenali, ma – con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata – ha espresso le ragioni per lequali le condotte in scrutinio, raffrontate con la pluralità delle condanne precedenti,costituivano espressione di maggiore pericolosità sociale dell’imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]