CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza resa dal Giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 2006, irrevocabile 1'11 maggio 2008. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, è stato eccepito il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe omesso di dare risposta ai rilievi difensivi, con cui era stato evidenziato che la ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria presso il Comune di Scafati ai sensi della legge 326 del 2003, con domanda del 10 dicembre 2004 (pratica n, 404 prot. 22745), per cui, riferendosi la domanda di condono alle opere per cui era intervenuta condanna, l'ordine di demolizione ben poteva e doveva essere sospeso o revocato, avendo il giudice dell'esecuzione omesso ogni valutazione di merito o approfondimento circa la richiesta amministrativa in esame. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell'art. 8 della C.E.D.U., osservandosi che il manufatto attinto dalla procedura esecutiva costituisce residenza e unico luogo dove possa vivere il nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA], la quale si troverebbe nell'assoluta impossibilità di rinvenire una nuova sistemazione dove poter vivere con la sua famiglia. Con il terzo motivo, oggetto di censura è la violazione degli art. 61 del d.P.R. n. 115 del 2002, 63 del d. Igs. n. 50 del 2016 e 31 del Codice appalti, evidenziandosi che la stazione appaltante, ovvero la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto ad affidare i lavori di demolizione a una ditta privata, in violazione della normativa vigente, non essendo stata compiuta alcuna indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, dovendo la stipula del contratto essere preceduta dall'espletamento di una serie di passaggi che nel caso di specie non risultano rispettati, valendo le regole in materia di affidamento di incarichi anche nel caso in cui stazione appaltante sia l'Autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare la genericità, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui non vi sono certezze circa la definizione del procedimento giurisdizionale avviato presso il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rigetto, da parte del Comune di Scafati, dell'istanza di sanatoria proposta il 10 dicembre 2004, non potendosi sottacere, peraltro, che il ricorso al giudice amministrativo, come si rileva nell'ordinanza gravata, non smentita sul punto, risale al 2016, per cui non è irragionevole g ritenere che, all'epoca della decisione del giudice dell'esecuzione, il procedimento dinanzi al giudice amministrativo campano sia stato definito, almeno in primo grado. La decisione impugnata, nel disattendere la doglianza difensiva riguardante la pendenza del procedimento di condono, si è posta nel solco dell'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, il che è stato escluso nel caso di specie in base a considerazioni non manifestamente illogiche. 2. Passando al secondo motivo, appare pertinente l'osservazione del provvedimento impugnato circa la carenza di documentazione a supporto dell'affermazione difensiva relativa alla mancanza di alloggi differenti per sé e per il proprio nucleo familiare, risultando non specifica, anche nell'odierno ricorso, la deduzione circa la mancanza di soluzioni abitative alternative, non essendo stato chiarito se la ricorrente e il proprio nucleo familiare si siano tempestivamente attivati per trovare un alloggio alternativo rispetto a quello coincidente con l'immobile abusivo. Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito più volte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024) che, in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Più di recente, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 e Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilil:à di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività eclificatoria, non potendosi non rilevare che l'odierna impugnazione non fornisce alcun chiarimento né sulla effettiva condizione patrimoniale della ricorrente e del suo nucleo familiare, né sui tentativi esperiti per rinvenire, eventualmente presso il sistema di edilizia popolare, differenti sistemazioni abitative. Di qui l'inammissibilità della doglianza difensiva, formulata in termini generici e assertivi. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo deve osservarsi che la questione circa la presunta violazione della disciplina del Codice degli appalti risulta non sorretta da un adeguato conforto documentale, posto che il ricorso non specifica quando, in favore di chi e a quali condizioni sarebbe avvenuto l'affidamento da parte della Procura della Repubblica dell'incarico di procedere alla demolizione delle opere abusive, il che non consente di cogliere l'effettiva portata della censura difensiva, la quale, in ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, non incide minimamente sulla legittimità dell'ordine di demolizione e della sua esecuzione, evocando in astratto eventuali profili di responsabilità contabile o amministrativa, estranei al perimetro del presente giudizio. 4. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell