CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 aprile 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 25 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei 'reati di furto e di tentativo di furto, fatti commessi nel 2018 (capi nn. 2 e 2.1 dell'editto), condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Ad avviso del ricorrente la sentenza Sarebbe viziata da mancanza di apparato giustificativo, per non avere spiegato la non ricorrenza di alcuna tra le cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., secondo la disciplina prevista per l'applicazione della pena su richiesta (444 cod. proc. pen.), che sarebbe applicabile, per analogia, anche al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] nei, [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss Donatella F ranti. [OSCURATO:PERSONA] CAN07-..!.