CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza resa in data 10 dicembre 2025, il Tribunale di Bologna,quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento dellacontinuazione – introdotta da XXXXXXXXXXXX – tra i fatti di reato oggetto delleseguenti sentenze:1) sent. Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 31/05/2025, dicondanna alla pena di anni due mesi due di reclusione per il reato ex art. 609-biscod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (FE) il 28 ottobre 2011, penadeterminata a seguito di continuazione con il reato di cui alla sentenza del22/01/2025 del Tribunale di Ferrara, irrevocabile il 14/01/2016 per il reato di cuiall’art. 609-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (FE) il 14 novembre2011;2) sent. Tribunale di Ferrara, divenuta irrevocabile il 15/12/2015, dicondanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art.609-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (FE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale ha ritenuto doversi escludere l’applicazione della disciplinadella continuazione tra i primi due episodi (già riuniti) commessi nei mesi diottobre e novembre 2011 ed il successivo avvenuto nel marzo 2012.In motivazione si evidenzia che, pur nella omogeneità delle condotte (tutteinerenti al tema della sessualità), la riproduzione del comportamento a distanzadi alcuni mesi dai ‘primi due episodi’ (strettamente contigui) è indicativa di unaincapacità di gestire gli impulsi e non può essere ricondotta a una deliberazioneunitaria.2. Ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –XXXXXXXXXXXXXXchiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata earticolando un unico motivo di ricorso in punto di illogicità della motivazione.Il giudice dell’esecuzione avrebbe illogicamente svalutato il parametro dellaomogeneità delle condotte, attribuendo una diversa connotazione al terzoepisodio in modo arbitrario.Il terzo episodio è del tutto analogo ai primi due (già unificati) e commessofinanche nel medesimo luogo e con le stesse modalità. Se è vero che il lassotemporale è più ampio (alcuni mesi) rispetto ai primi due, non per questo dovevanegarsi la unitaria deliberazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazioneil giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l'esistenza omeno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione dellecondotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativodelle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte delsoggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzionicriminose e in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolositàsociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulomateriale (ex multis Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862 - 01).Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per suanatura – indiziaria, atteso che, trattandosi di accertamento relativo addall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere –che non siano, però, espressivi di una indefinita adesione a un sistema di vita.Va riaffermato, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiestadall'art. 81, secondo comma, cod. pen., non può identificarsi con una scelta divita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o, comunque,con una generale tendenza a porre in essere reati.Al contempo, la nozione di continuazione neppure può ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima,purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal sensoSez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Rv. 246838 - 01).3. Tali principi di diritto sono stati ribaditi, con specifico riferimento aicontenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel modo che segue: «[i]lriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea».4. Nel caso in esame, la valutazione operata dal Tribunale di Bolognaappare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata daevidenti vizi logici, dato che l’intervallo temporale decorso tra le prime violazioni(molto ravvicinate tra loro) e la successiva risulta espressivo della mancanza diuna concreta ideazione unitaria. Le stesse considerazioni espresse dalla difesadel ricorrente tendono a sovrapporre il movente delle reiterate condotte illecitecon la progettazione unitaria, senza centrare il ragionamento su quanto richiestodal legislatore all’art. 81, secondo comma, cod. pen.Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.