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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05017/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 4, 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili.

Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia accomunato i due ricorrenti nel giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dare conto degli elementi che denotano la personalità degli stessi, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali.

Ove lo avesse fatto ne sarebbe risultata ridimensionata l'entità dei fatti.

Orbene, il motivo è del tutto aspecifico; esso svolge affermazioni di principio senza calarle nel caso concreto, tanto che la stessa premessa dalla quale implicitamente muove l'esponente, ovvero che ai ricorrenti sia stata inflitta la medesima pena nonostante la presenza di tratti di diversificazione, è errata: al Quispe è stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione e milleduecento euro di multa mentre al Castro sono stati inflitti sei mesi di reclusione ed ottanta euro di multa.

Non solo: la Corte di appello ha esplicitamente considerato i fattori di differenziazione a base del diverso trattamento sanzionatorio, richiamando i numerosi precedenti penali del Quispe e un solo fotosegnalamento (quindi un precedente di polizia) del Castro.

A ciò si aggiunga che il motivo in esame neppure indica quale dei ricorrenti sarebbe rimasto pregiudicato dalla prospettata indebita equiparazione.

Giova rammentare che l'art. 581 cod. proc. pen. richiede che il ricorso dia indicazione specifica, tra l'altro, delle ragioni di diritto e di fatto a base dell'impugnazione, a pena di inammissibilità.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]„e stensore [OSCURATO:PERSONA] le, 'vere / DEPO tTATA Ema c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti con atto unitario avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 nn. 4, 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia accomunato i due ricorrenti nel giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, senza dare conto degli elementi che denotano la personalità degli stessi, i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e la vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita individuali, familiari e sociali. Ove lo avesse fatto ne sarebbe risultata ridimensionata l'entità dei fatti. Orbene, il motivo è del tutto aspecifico; esso svolge affermazioni di principio senza calarle nel caso concreto, tanto che la stessa premessa dalla quale implicitamente muove l'esponente, ovvero che ai ricorrenti sia stata inflitta la medesima pena nonostante la presenza di tratti di diversificazione, è errata: al Quispe è stata inflitta la pena di otto mesi di reclusione e milleduecento euro di multa mentre al Castro sono stati inflitti sei mesi di reclusione ed ottanta euro di multa. Non solo: la Corte di appello ha esplicitamente considerato i fattori di differenziazione a base del diverso trattamento sanzionatorio, richiamando i numerosi precedenti penali del Quispe e un solo fotosegnalamento (quindi un precedente di polizia) del Castro. A ciò si aggiunga che il motivo in esame neppure indica quale dei ricorrenti sarebbe rimasto pregiudicato dalla prospettata indebita equiparazione. Giova rammentare che l'art. 581 cod. proc. pen. richiede che il ricorso dia indicazione specifica, tra l'altro, delle ragioni di diritto e di fatto a base dell'impugnazione, a pena di inammissibilità. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]„e stensore [OSCURATO:PERSONA] le, 'vere / DEPO tTATA Ema c
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