CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta da reato societario; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al riferimento normativo indicato nella sentenza impugnata con riferimento al calcolo del termine d'impugnazione - è indeducibile essendo la circostanza dedotta (un asserito vizio nell'indicazione della norma di riferimento, peraltro insussistente, non applicandosi la sospensione feriale, della quale si invoca il riferimento, al termine per il deposito della motivazione: Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586) dato del tutto irrilevante a fronte della non contestata tardività dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M