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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20213/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];AlRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con il terzo, violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; Osservato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto facendo correttamente riferimento all'entità della somma indebitamente percepita a danno dell'Erario, pari complessivamente a 7.100,66 euro, attraverso una condotta protratta per un anno (dal febbraio 2020 al febbraio 2021); Ritenuto che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, posto che la Corte d'appello ha negato, con corretta motivazione, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la presenza di precedenti penali a carico del medesimo; Considerato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, poiché la richiesta di concessione della sospensione condizionale non risulta formulata in sede di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ttmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];AlRilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, articolando quattro motivi di ricorso, deduce, con il primo ed il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con il terzo, violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con il quarto, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; Osservato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto facendo correttamente riferimento all'entità della somma indebitamente percepita a danno dell'Erario, pari complessivamente a 7.100,66 euro, attraverso una condotta protratta per un anno (dal febbraio 2020 al febbraio 2021); Ritenuto che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, posto che la Corte d'appello ha negato, con corretta motivazione, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la presenza di precedenti penali a carico del medesimo; Considerato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, poiché la richiesta di concessione della sospensione condizionale non risulta formulata in sede di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ttmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris