CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 12 maggio 2023, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 2 di reclusione ed C16.000 di multa in ordine in ordine al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale quanto alla mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso una sentenza di concordato in appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, va ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi . attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01). E nel caso di specie, pertanto, il ricorso risulta avanzato per motivi non deducibili avverso la pronuncia di concordato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 \[OSCURATO:PERSONA]. .k, g a \J IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] si tkrff3 [OSCURATO:PERSONA] S