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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03468/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 1 AVEZZANO, SULMONA, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 1970/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila (di seguito ASL) contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa ASL contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (per un credito di circa duecentosettanta mila euro, derivante da appalto pubblico in cui si contestava la mancata esecuzione dei lavori) in quanto, dopo essere stato dichiarato interrotto all’udienza del 9 maggio 2012 – per il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato con sentenza del 12 luglio 2011 – il processo era stato riassunto dalla ASL in data 25 giugno 2012, pur avendo essa avuto conoscenza legale della dichiarazione di fallimento in data 23 novembre 2011, quando il procuratore della società fallita ne aveva dato atto a verbale di udienza (con deposito della sentenza) in diversa causa pendente tra le stesse parti;

1.1. l’ASL ha impugna detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio;

2. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

2.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l.fall. e dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 (CCII) «in materia di interruzione del processo pendente per apertura della Ric. 2020 n. 04605 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 liquidazione giudiziale con riferimento al termine per la riassunzione del processo interrotto (che) decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», invocandosi, contro l’interpretazione dell’art. 43 l.fall. ritenuta “prevalente” in giurisprudenza dalla corte d’appello – per cui «la conoscenza dell’intervenuto fallimento acquisita anche in diverso procedimento fa decorrere il termine perentorio per la riassunzione del processo» – la diversa lettura di altro orientamento (Cass. 5291/2017) per cui la parte non fallita non «è tenuta alla riassunzione del processo (… ) indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata»;

2.2. il secondo mezzo lamenta l’omesso esame, ex art. 360 n. 5) c.p.c., dell’«esistenza dell’art. 143, terzo comma, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14»;

3. il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento del secondo (peraltro inammissibile, in quanto sussume nel concetto di “fatto” l’esistenza di una norma giuridica);

3.1. invero, nel caso di specie va fatta applicazione del recente principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo il contrasto interpretativo sulla portata del novellato art. 43 l.fall., hanno affermato che «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass. Sez.U, 7 maggio 2021 n. 12154); Ric. 2020 n. 04605 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022

3.2. le deduzioni svolte al riguardo nella memoria del [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno, poiché confondono la conoscenza legale della dichiarazione di interruzione – cui si riferisce chiaramente il principio enunciato dalle Sezioni Unite – con la conoscenza legale del fatto interruttivo, ossia la sentenza dichiarativa di fallimento, esclusivamente questa essendo intervenuta in data 23/11/2011, a differenza della prima, realizzatasi soltanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c.), con conseguente tempestività della riassunzione del processo in data 25/06/2012.

4. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato, oltre che per la statuizione sulle spese, ai cui fini dovrà ovviamente tenersi conto che la decisione delle Sezioni Unite, risolutiva del contrasto interpretativo sotteso alla controversia, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 04605 sez.

M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4605-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 1 AVEZZANO, SULMONA, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 avverso la sentenza n. 1970/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila (di seguito ASL) contro la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa ASL contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (per un credito di circa duecentosettanta mila euro, derivante da appalto pubblico in cui si contestava la mancata esecuzione dei lavori) in quanto, dopo essere stato dichiarato interrotto all’udienza del 9 maggio 2012 – per il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato con sentenza del 12 luglio 2011 – il processo era stato riassunto dalla ASL in data 25 giugno 2012, pur avendo essa avuto conoscenza legale della dichiarazione di fallimento in data 23 novembre 2011, quando il procuratore della società fallita ne aveva dato atto a verbale di udienza (con deposito della sentenza) in diversa causa pendente tra le stesse parti; 1.1. l’ASL ha impugna detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio; 2. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l.fall. e dell’art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 (CCII) «in materia di interruzione del processo pendente per apertura della Ric. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 liquidazione giudiziale con riferimento al termine per la riassunzione del processo interrotto (che) decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», invocandosi, contro l’interpretazione dell’art. 43 l.fall. ritenuta “prevalente” in giurisprudenza dalla corte d’appello – per cui «la conoscenza dell’intervenuto fallimento acquisita anche in diverso procedimento fa decorrere il termine perentorio per la riassunzione del processo» – la diversa lettura di altro orientamento (Cass. 5291/2017) per cui la parte non fallita non «è tenuta alla riassunzione del processo (… ) indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata o meno dichiarata»; 2.2. il secondo mezzo lamenta l’omesso esame, ex art. 360 n. 5) c.p.c., dell’«esistenza dell’art. 143, terzo comma, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14»; 3. il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento del secondo (peraltro inammissibile, in quanto sussume nel concetto di “fatto” l’esistenza di una norma giuridica); 3.1. invero, nel caso di specie va fatta applicazione del recente principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo il contrasto interpretativo sulla portata del novellato art. 43 l.fall., hanno affermato che «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass. Sez.U, 7 maggio 2021 n. 12154); Ric. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 4605/2020 Numero sezionale 10046/2021 Numero di raccolta generale 3468/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 3.2. le deduzioni svolte al riguardo nella memoria del [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno, poiché confondono la conoscenza legale della dichiarazione di interruzione – cui si riferisce chiaramente il principio enunciato dalle Sezioni Unite – con la conoscenza legale del fatto interruttivo, ossia la sentenza dichiarativa di fallimento, esclusivamente questa essendo intervenuta in data 23/11/2011, a differenza della prima, realizzatasi soltanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c.), con conseguente tempestività della riassunzione del processo in data 25/06/2012. 4. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce del principio sopra enunciato, oltre che per la statuizione sulle spese, ai cui fini dovrà ovviamente tenersi conto che la decisione delle Sezioni Unite, risolutiva del contrasto interpretativo sotteso alla controversia, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 04605 sez. M1 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s
Sentenza Cassazione n. 03468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris