CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 17 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] di essere ammesso alla detenzione domiciliare. La richiesta era stata formulata ex art. 47-ter ordinamento penitenziario ed art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Il detenuto, infatti, è un collaboratore di giustizia, è in espiazione pena dal 5 settembre 2015, il fine pena è fissato allo stato nel 26 dicembre 2035. Il tribunale di sorveglianza respingeva l'istanza ritenendo "ancora prematura un'eventuale concessione nei confronti del collaboratore di giustizia della misura alternativa della detenzione domiciliare, tenuto conto del recente avvio dell'esperienza premiale, intrapresa, invero, da circa un anno, anche in considerazione del lontano fine pena e dell'indispensabile esigenza di sperimentarne, gradualmente e adeguatamente, la personalità in ambito extramurario e di consolidarne, in via stabile e definitiva, i risultati raggiunti". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 47-ter ordinamento penitenziario, per avere il Tribunale respinto l'istanza pur in presenza dei presupposti di legge e per motivazione contraddittoria ed illogica. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo e la Direzione distrettuale antimafia di Napoli avevano espresso parere favorevole, evidenziando il contributo reso dal condannato quale collaboratore di giustizia, e che il provvedimento impugnato di rigetto è motivato non sulla base di elementi concreti di segno contrario ma sulla base dell'avvio troppo recente della esperienza premiale e della lontananza del fine pena, valorizzando, quindi, elementi puramente presuntivi. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 16 -nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Il comma 1 di questo articolo dispone che "nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo". Il successivo comma 4 dello stesso articolo, a sua volta, aggiunge che "acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena". Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 16-nonies, pertanto, fermi gli sbarramenti formali in punto di quantità di pena espiata e di titoli di reato in espiazione, i presupposti perché il condannato sia ammesso dal tribunale di sorveglianza alla detenzione domiciliare speciale prevista per i collaboratori di giustizia sono il "ravvedimento" e l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Anche in presenza di tali presupposti, il tribunale di sorveglianza non è tenuto comunque alla concessione del beneficio, in quanto deve valutare anche "l'importanza della collaborazione". Ciò posto, nel caso in esame il ricorso deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il tribunale avrebbe svalutato l'importanza dell'asseritamente irreprensibile comportamento intramurario e della collaborazione attestata dal parere favorevole della Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. In realtà, l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione degli indici di individuazione del presupposto del "ravvedimento", ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che la corretta condotta intramuraria non sia un indice di pieno ed irreversibile ravvedimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01: Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di diniego del beneficio della detenzione domiciliare con cui il tribunale di sorveglianza aveva rilevato che il pesante passato criminale del ricorrente, le pregresse violazioni del regime degli arresti domiciliari, nonché i comportamenti intimidatori in costanza di detenzione, anche successivamente all'intrapresa collaborazione, non consentivano di valutare il recente miglioramento della condotta intramuraria quale indice di pieno ed irreversibile ravvedimento). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che perché sussista il requisito del ravvedimento occorrono elementi concreti di convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 31421 del 12/05/2015, Lanza, Rv. 264757 - 01: Ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44bis della legge n. 354 del 1975, essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito del "ravvedimento", che presuppone una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto meno in termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettate dall'ordinamento). Lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia effettivamente fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre). La motivazione della ordinanza impugnata fondata sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione per ottenere il consolidamento dei risultati raggiunti, pertanto, resiste alle censure di illogicità della motivazione. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428); ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il r