CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 dicembre 2025
Cassazione n. 02056/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2381/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32720/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2056/2026 Roma, lì, 19/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 708 cod. pen. per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato invece condannato in primo grado. La Corte di appello ha tuttavia confermato la sentenza per quanto riguarda la disposta confisca del denaro contante (27.000 euro) e dei buoni fruttiferi (del valore di 120.000 euro) sequestrati all'imputato. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con un unico motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 658 comma 4 e 129 comma 2 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, con procedura de plano e senza instaurare il contraddittorio, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ritenendo insussistenti i presupposti di una più favorevole formula di proscioglimento, privando così illegittimamente l'imputato di un grado di giudizio e della possibilità di difendersi dimostrando la propria innocenza; tanto più che nel caso in esame, l'interesse ad un proscioglimento nel merito era dato anche dal fatto che la sentenza di primo grado aveva disposto nei confronti dell'imputato la confisca di 148.000 euro e la sentenza emessa in appello, senza il contraddittorio delle parti, privava l'imputato della possibilità di ottenere la restituzione di tale denaro. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le seguenti ragioni. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e poi giudicato per il reato di cui all'art. 708 cod. pen. (possesso ingiustificato di valori) asseritamente commesso il 09/10/2014. Occorre tuttavia rilevare che l'art. 708 cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 370 del 17/10/1996 (depositata il 02/11/1996). Il fatto contestato non era più previsto come reato e con tale formula l'imputato doveva essere prosciolto, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., già dal giudice di primo grado e analogamente doveva fare la Corte di appello. Il motivo di ricorso con il quale il difensore lamenta la violazione da parte del giudice del gravame dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. è dunque fondato – seppur per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente –. È peraltro pacifico che anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la Corte può rilevare l'intervenuta abolizione del reato per effetto di mutamenti normativi o di pronunce della Corte Costituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 – 01; Sez. 5, n. 27821 del 19/04/2017, Riccio, Rv. 270378 – 01). 2. Per le ragioni sopra esposte, si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'annullamento consegue la caducazione della statuizione inerente la confisca del denaro; confisca che era stata disposta dal primo giudice (e mantenuta dalla Corte di appello, nonostante il proscioglimento) ai sensi dell'art.240, comma 2, n. 2 cod. pen., vale a dire sul presupposto che la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] del denaro e dei valori a lui sequestrati avrebbe comportato da parte dell'imputato una nuova violazione dell'art. 708 cod. pen. (reato che tuttavia, per quanto detto, deve ritenersi non più esistente). All'annullamento consegue altresì la cessazione del sequestro preventivo a suo tempo disposto dal G.i.p. sui suddetti beni. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così è deciso il 30/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]