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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07961/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un telefono cellulare già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 8 novembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ONNIS Emilio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione in ragione della considerazione che non si potrebbe richiedere a un riparatore di cellulari di verificare la legittimità della provenienza degli apparecchi ricevuti per la riparazione risulta inammissibile.

Sussiste infatti una motivazione che valorizza l'installazione da parte del ricorrente della propria scheda Sim nel telefono in contestazione e il successivo uso dell'apparato medesimo.

Ciò logicamente contrasta con ' ipotesi che si trattasse di un telefono ricevuto a titolo di deposito temporaneo per la riparazione.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci o in Roma, il 25 ottobre 2022 I [OSCURATO:PERSONA] iere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un telefono cellulare già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 8 novembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ONNIS Emilio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità a titolo di ricettazione in ragione della considerazione che non si potrebbe richiedere a un riparatore di cellulari di verificare la legittimità della provenienza degli apparecchi ricevuti per la riparazione risulta inammissibile. Sussiste infatti una motivazione che valorizza l'installazione da parte del ricorrente della propria scheda Sim nel telefono in contestazione e il successivo uso dell'apparato medesimo. Ciò logicamente contrasta con ' ipotesi che si trattasse di un telefono ricevuto a titolo di deposito temporaneo per la riparazione. Correttamente, quindi, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 25 ottobre 2022 I [OSCURATO:PERSONA] iere estensor
Sentenza Cassazione n. 07961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris